Le autorizzazioni sanitarie sono il punto di partenza per ogni organizzazione del settore alimentare. Ogni attore economico che opera nella filiera agroalimentare e del packaging, è tenuto alla comunicazione di inizio attività, presentando al comune di apparenza una SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio di un’attività imprenditoriale, commerciale e artigianale).
Nel panorama legislativo, tali autorizzazioni si articolano principalmente in due strumenti distinti: la registrazione e il riconoscimento. Sebbene condividano l’obiettivo comune di tutelare la salute pubblica, si differenziano per ambiti di applicazione e modalità operative.

La registrazione consiste nella comunicazione formale all’autorità competente dell’intenzione di avviare un’attività alimentare, senza l’obbligo di ispezioni preventive. Il riconoscimento, invece, prevede un percorso più articolato, con verifiche tecniche e sopralluoghi obbligatori finalizzati a garantire il rispetto di requisiti normativi più rigorosi.
Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dal Decreto Legislativo 502/1992, che disciplina le attività sanitarie, integrato dai Regolamenti (UE) n. 852/2004 e n. 853/2004, che definiscono rispettivamente le norme generali e specifiche per l’igiene degli alimenti, con particolare attenzione ai prodotti di origine animale.
L’adeguamento a tali disposizioni è essenziale per prevenire rischi alimentari, salvaguardare la sicurezza dei consumatori e assicurare la qualità dei prodotti immessi nel mercato.
Registrazione delle attività: cosa sapere
La registrazione si applica a quegli stabilimenti e attività alimentari che non sono soggetti a riconoscimento comunitario, rappresentando un obbligo per gli operatori del settore alimentare (OSA) che intendono avviare un’impresa.
Essa si configura come una notifica ufficiale all’autorità competente, senza l’obbligo di ispezioni o sopralluoghi preliminari.
Le attività soggette a registrazione comprendono industrie alimentari che operano sotto i requisiti del Regolamento (UE) 852/2004 esercizi commerciali di somministrazione alimentare, punti vendita di prodotti confezionati, attività temporanee o stagionali, come eventi fieristici o manifestazioni. La medesima attività deve essere effettuata anche da parte dei produttori di moca.
La procedura autorizzativa prevede la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), generalmente tramite canali telematici (Impreseinungiornno), che assicurano tempestività e tracciabilità della domanda.
Il Dipartimento di Sanità Pubblica si occupa della gestione amministrativa e può effettuare controlli ispettivi successivi per verificare la conformità alle norme igienico sanitarie.
La finalità principale è garantire l’applicazione dei principi che si basano sul sistema HACCP, la tracciabilità e il monitoraggio sanitario delle attività, consentendo un controllo costante sul rispetto della normativa vigente.
Contrariamente ad altre forme di autorizzazione, la registrazione non richiede un esame preliminare né un sopralluogo obbligatorio prima dell’inizio dell’attività. Questa procedura semplificata permette agli operatori di avviare immediatamente le attività, pur lasciando spazio a controlli successivi da parte delle autorità per accertare la conformità alle disposizioni igienico sanitarie.
Riconoscimento delle attività: cosa sapere
Le organizzazioni soggette a riconoscimento sono tenute al rispetto definiti dal regolamento ‘di base’ per la sicurezza alimentare con l’aggiunta di requisiti più rigorosi di tipo strutturale, igienico sanitario e organizzativo rispetto a quelli richiesti per la registrazione, che possono essere considerati dei prerequisiti specifici.
Il riconoscimento riguarda gli stabilimenti alimentari che operano con:
- prodotti di origine animale.
- produzione e confezionamento di integratori alimentari.
- produzione, confezionamento e stoccaggio di additivi, enzimi e aromi alimentari.
- produzione e confezionamento di alimenti destinati a gruppi specifici di popolazione.
- produzione e confezionamento di alimenti addizionati di vitamine e minerali.
- produzione e confezionamento di germogli.
- E qui iniziano le cose complicate. Infatti non tutte le richieste di riconoscimento seguono la medesima via.
Gli stabilimenti alimentari che producono, confezionano e stoccano prodotti di origine animale vengono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 853/04.
Gli stabilimenti alimentari che producono, confezionano e stoccano additivi, aromi ed enzimi vengono disciplinati dai Regolamenti (UE ) 1332/08, 1333/08 e 1334/08.
Mentre gli stabilimenti che operano con agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso vengono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 609/20.
Gli stabilimenti di produzione e confezionamento di integratori alimentari è soggetto al Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n. 169 “Attuazione delle Dir. 2002/46 CE relativa agli integratori alimentari.
Gli stabilimenti di produzione e confezionamento di alimenti addizionati di vitamine e minerali deve rispettare il Regolamento (UE) 1925/06 “Aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti.
Gli stabilimenti di produzione e confezionamento di germogli devono rispettare il Regolamento (UE) n. 210/13 “Riconoscimento a norma del Regolamento UE n. 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli”.
Gli stabilimenti che operano nella filiera mangimistica di produzione e confezionamento di mangimi completi sono tenuti al rispetto dei requisiti definiti dal Regolamento (UE) 183/05 e al Regolamento (UE) 1069/09 per i prodotti provenienti dai SOA (Sottoprodotti di origine Animale).
Queste disposizioni impongono l’ottenimento di un numero di riconoscimento univoco, rilasciato dalle autorità competenti, come il Dipartimento Veterinario o l’Azienda per l’igiene degli alimenti territoriale. Questo numero consente l’identificazione univoca dello stabilimento e autorizza la commercializzazione dei prodotti.
La procedura per ottenere il numero di riconoscimento richiede la presentazione di una domanda corredata da documentazione tecnica dettagliata, inclusiva di planimetrie, relazioni tecniche e certificazioni di conformità. Un elemento imprescindibile è il sopralluogo obbligatorio effettuato dagli organi ufficiali di competenza entro 25 giorni dalla presentazione della domanda, che verificheranno la conformità ai requisiti normativi e igienico sanitari stabiliti.
Entro 30 giorni, verrà rilasciato il riconoscimento in via provvisoria, per poi essere approvato dopo una seconda attività ispettiva, entro 3 mesi, in via definitiva. Il riconoscimento costituisce un requisito essenziale per le imprese che intendono operare nel mercato, garantendo elevati livelli di sicurezza e qualità, riscontrabile sigli elenchi ufficiali.
Differenze principali tra riconoscimento e registrazione
La differenza fondamentale tra riconoscimento e registrazione riguarda la presenza o meno di un sopralluogo preventivo da parte delle autorità competenti. La registrazione consente l’avvio immediato dell’attività senza ispezioni preliminari, mentre il riconoscimento richiede un controllo approfondito e obbligatorio volto a verificare il rispetto di requisiti più stringenti.
Dal punto di vista amministrativo, il riconoscimento richiede la presentazione di una documentazione tecnica dettagliata e il pagamento di diritti e marche da bollo, mentre la registrazione si limita a una comunicazione formale con costi generalmente inferiori.
Queste differenze si riflettono sulle tempistiche di avvio e operatività.
Un’altra differenza importante è quella che gli stabilimenti riconosciuti devono comparire con il proprio numero di riconoscimento, che può essere inserito in un logo ministeriale, nelle etichette e nella documentazione di trasporto e distribuzione.
Lacune e strafalcioni nelle autorizzazioni sanitarie
Uno degli ostacoli più comuni per gli operatori è la confusione, che può determinare errori nell’adempimento degli obblighi normativi e conseguenti sanzioni. La terminologia e le procedure risultano talvolta poco chiare, soprattutto in presenza di normative regionali con disposizioni specifiche e variazioni territoriali.
Difficilmente ci potranno errori tra le attività di uno stabilimento che ad esempio produce succhi di frutta che opera secondo i requisiti igienici definiti dal Regolamento (UE) 852/04, e un produttore di salumi che invece deve rispettare i requisiti del Regolamento (UE) 853/04, perché percorrono vie differenti.
Le complicazioni si hanno quando, ad esempio per additivi, integratori, ecc le attività di SCIA iniziano tramite la notifica unica prevista dal Regolamento (UE) n. 852/04 art. 6 comma 3, che sostituisce le autorizzazioni precedentemente previste dalla normativa nazionale.
Questa ‘difficoltà’ viene sfruttata da molti furbetti che inviano SCIA come se fossero produttori di alimenti, ma in realtà operano nel mondo degli integratori alimentari.
Ma i problemi non finiscono qui. Nel 2025 si riscontrano frequentemente le seguenti lacune:
- Broker e logistica di alimenti e packaging non autorizzati. Convinti che un’attività commerciale o logistica, non ‘toccando il prodotto’ non sia soggetta ai requisiti alimentari.
- Organizzazioni che non hanno aggiornato e comunicato planimetrie, cambi di flussi, prodotti, criticità. La credenza che basti avere un riconoscimento o registrazione per poter fare qualsiasi cosa, mentre invece tutte le modifiche devono essere comunicate alle autorità di riferimento.
- Furbetti del si parte e poi se va si vede. Questi sono tanti, sospinti da commerciali anni 80 e ciarlatani del marketing, convinti che ci sia tempo di adeguarsi alla compliance in un secondo momento se l’attività o il prodotto funzioni.
Recentemente, sono stati introdotti aggiornamenti normativi e interpretazioni giurisprudenziali che hanno chiarito aspetti procedurali, documentali e tecnici, con particolare attenzione alle modalità di presentazione delle istanze e ai requisiti di conformità.
È pertanto essenziale mantenersi aggiornati consultando fonti ufficiali, quali i siti istituzionali del Dipartimento di Sanità Pubblica, delle Aziende Usl e dei Dipartimenti Veterinari, e per ogni dubbio e quesito rivolgersi alle autorità competenti territoriali, con i quali deve essere mantenuto un costruttivo rapporto e non a Chat gpt.
Sanzioni per mancati adempimenti
In mancanza del riconoscimento e della S.C.I.A. Non è possibile esercitare l’attività. Alcuni esempi di sanzioni per mancato rispetto del requisito:
- Mancata presentazione della SCIA alimentare (Regolamento (UE) 852/2004). Mancata notifica dell’avvio dell’attività art. 6 Regolamento UE 852/2004.Sanzione nazionale applicabile D.Lgs. 193/2007, art. 6, comma 5. Da € 1.500 a € 9.000. Misure accessorie (Regolamento (UE) 2017/625). Sospensione immediata dell’attività: stabilimento non notificato, attività tecnicamente abusiva.
- Mancato aggiornamento della SCIA (modifiche strutturali, gestionali, linee produttive). L’obbligo deriva dall’art. 6, par. 2, del Reg. 852/2004 ogni modifica rilevante deve essere notificata. Sanzione D.Lgs. 193/2007, art. 6, comma 5. Da € 1.000 a € 6.000. Misure accessorie: prescrizioni correttive obbligatorie, rischio di sospensione parziale di linea o stabilimento, prescrizione di adeguamento immediato.
- Mancata notifica o mancato aggiornamento per attività soggette a RICONOSCIMENTO (Regolamento (UE) 853/2004). Violazioni: mancata richiesta di riconoscimento, mancata notifica di modifiche strutturali o di processo, modifica non conforme alle condizioni dell’approval number. Sanzione D.Lgs. 193/2007, art. 6, comma 5. Da € 5.000 a € 30.000. Misure immediate (Regolamento (UE) UE 2017/625) Chiusura immediata dello stabilimento fino a riconoscimento ottenuto. Sequestro dei prodotti per non conformità igienico sanitaria. Ritiro dal mercato se prodotti già commercializzati. Segnalazione all’autorità giudiziaria se vi è rischio per la salute.
- Mancata richiesta riconoscimento Regolamento (UE) 1333/08 (Additivi alimentari). Sanzione applicabile (D.Lgs. 193/2007, art. 5) Da € 1.000 a € 6.000 per non conformità nella produzione, gestione o informazione sugli additivi. Sanzione per uso di additivi non autorizzati. Da € 2.000 a € 12.000. Misure accessorie: ritiro o richiamo obbligatorio, non conformità di etichettatura, distruzione lotto. Se l’uso improprio degli additivi comporta rischio per la salute applicazione Legge 283/1962 art. 5 e 6 con possibile profilo penale.
Ultima Modifica by Federico Pucci




