Il riconoscimento del Bollo CE, viene rilasciato agli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale, ed alle organizzazioni che si occupano di allevamento, macellazione, trasporto, stoccaggio e talvolta commercializzazione. I requisiti da seguire sono definiti dal Reg CE 853.

Per ottenere il riconoscimento come stabilimento di produzione di alimenti di origine animale, si devono trasformare, stoccare, o monimentare alimenti di provenienti da materie prime.
I requisiti obbligatori, stabiliscono norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Approfondendo in questo ambito, quanto richiesto dal Reg CE 852 comprensivo dell’ultimo aggiornamento secondo il Regolamento delegato C 199.
Diciamo niente di nuovo, se non un approfondimento di quelli che sono i requisiti, richiesti per un sistema Haccp, in più, con una coerenza definizione dei prerequisiti di base per la sicurezza alimentare.
Prerequisiti definiti dal legislatore che possiamo ritrovare nella comunicazione europea 2016/C 278/01, ed approfonditi dalla norma tecnica di settore ISO/TS 22002, adottata dagli standard di certificazione alimentare FSSC 22000, BRC ed IFS.
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Stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale
Il sistema definisce anche un’identificazione a livello comunitario di tutti gli stabilimenti che lavorano alimenti di origine animale, che poi visionare a questo indirizzo (bollo CE elenco).
Identificazione fondamentale ed efficace, anche nei casi di allerte sanitarie e per i ritiri e richiami. Una vera e propria targa dello stabilimento, o laboratorio di produzione. Che segue gli alimenti lungo tutta la filiera, e che viene riportata nelle etichette, nei documenti di trasporto commerciali e talvolta nelle materie stesse.
Ma perché è importante il bollo CE alimenti? Semplice. Perché gli alimenti di origine animale, sono quelli di gran lunga che han bisogno di attenzioni, di un impegno maggiore per la sicurezza alimentare, a tutela della salute dei consumatori. In quanto sono quelli più pericolosi, e che possono portare a malattie di origine alimentare.
Bollo CE: chi può richiederlo?
Il riconoscimento come stabilimento di produzione di alimenti di origine animale, viene rilasciato dal servizio veterinario locale. Può essere richiesto preventivamente da quelle organizzazioni che trattano alimenti di origine animale del settore primario e correlato, allevamenti, mattatoi, e tutte quelle realtà produttive, che producono cibi superando la percentuale del 40% di tali materie prime.
Ovviamente si parla di filiera agroalimentare e non di ristorazione. Il riconoscimento può essere richiesto per le seguenti motivazioni:
- Richiesta di primo riconoscimento quando si deve ottenere l’autorizzazione di un nuovo stabilimento;
- Richiesta di modifica autorizzativa in caso di modifiche delle fasi dei processi produttivi dello stabilimento già autorizzato;
- Richiesta di modifica autorizzativa in caso di modifiche strutturali ed impiantistiche dello stabilimento già autorizzato;
- Richiesta di modifica autorizzativa per cambi ri ragione sociale;
- Richiesta di sospensione e o modifica del Bollo CE, in caso di sospensioni momentanee e o chiusura dell’attività.
Il legislatore ha ritenuto opportuno, con i requisiti definiti per questo riconoscimento, definire anche tutta una serie di attività, che possono essere escluse dall’onere.
Requisiti Bollo CE: quali sono?
I requisiti Bollo CE, al di là della diversa modalità autorizzativa, e del diverso ambito di controllo. Non sono molto differenti da quelli che vengono richiesti da una struttura autorizzata secondo il Regolamento 853/04. Si dividono in 4 grandi branche:
- Autorizzazione per il riconoscimento, che vedremo sotto;
- Definizione dei prerequisiti di base. Tra cui troviamo: progettazione di strutture, ben definita, impianti, illuminazione, attrezzature, scarichi, gestione dei rifiuti, formazione, potabilità dell’acqua, salubrità dell’aria, sanificazione, manutenzione, pest control, tracciabilità, gestione dei ritiri e richiami;
- Adozione di un sistema di valutazione del rischio secondo il sistema HACCP, Hazard Analysis And critical Control Points, che permetta di identificare i pericoli, biologici, chimici e fisici, lungo tutta la filiera, adottando attività di prevenzione, monitoraggio ed abbattimento. Fornendone tutte le evidenze di gestione documentata;
- Un controllo analitico molto più precisi, non solo sugli alimenti, ma anche sugli ambienti a prevenzione della contaminazione ambientale.
I prodotti che rientrano nel Regolamento UE 853
Vediamo sotto, un elenco non esaustivo, a titolo di esempio, quelli che sono me materie, per le quali, un’organizzazione debba richiedere il riconoscimento secondo il Reg CE 853:
- Materie prime non trasformate:
- Carne fresca, macinata, compresa quella separata meccanicamente;
- Interiora non trattate come, stomaco, vescica ed intestino;
- Preparazione non trasformata di carne;
- Sangue e fluidi;
- Prodotti della pesca freschi;
- Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, e gasteropodi vivi;
- Latte crudo;
- Uova intere e liquide;
- Carne di rana;
- Lumache;
- Miele e similari;
- Prodotti finiti:
- Prodotti lavorati a base di carne, come prosciutti, salmone ed atri;
- Prodotti della pesca trasformati tramite affumicatura, salagione, marinatura ed atri;
- Prodotti trattati termicamicamente della filiera lattiero casearia;
- Ovo-prodotti;
- Grasso animale fuso, ciccioli, gelatine, collagene;
- Interiora non trattate come, stomaco, vescica ed intestino.
Step per il riconoscimento del Bollo CE
Benché ogni regione abbia una propria procedura per il rilascio del Bollo CE, a grandi linee generali, gli step che seguiranno il riconoscimento come stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale, sono i seguenti:
- Richiesta di parere preliminare per il rilascio dell’autorizzazione. che dovrà contenete:
- Domanda, cartacea o digitale, ai dipartimenti veterinari di riferimento, che possono differenziarsi per uffici di igiene degli alimenti di origine animale che si occupa dei prodotti caseari, allevamenti, salumifici, ecc;
- Planimetria dell’impianto con identificazione dei locali, dei flussi del personale, delle materie prime, prodotti finiti, materiale packaging, rifiuti, punti aria, acqua e scarichi;
- Relazione tecnica ove si descriva lo stabilimento, i processi lavorativi effettuati, lo smaltimento dei rifiuti, e la gestione delle acque reflue e emissioni in atmosfera;
- Pagamento dei bolli e del servizio veterinario.
- Effettuazione dell’ispezione preliminare da parte del servizio veterinario competente;
- Implementazione delle attività richieste dal servizio veterinario ufficiale;
- Ispezione finale dello stabilimento e della documentazione compreso il manuale HACCP.
- Discussione da parte del comitato per il rilascio del bollo sanitario CE.
All’accettazione di tutta la documentazione, comprensiva dei sopralluoghi, la commissione territoriale, rilascerà un riconoscimento ‘provvisorio’ per dare modo all’azienda di operare. Il rilascio del Bollo CE, definitivo avverrà nei tempi tecnici di comunicazione con gli organi preposti.
Alla ricezione del riconoscimento come laboratorio di produzione alimenti di origine animale, inizierà anche il controllo veterinario territoriali, la designazione del veterinario ufficiale che effettuerà le ispezioni ufficiali.
Per le altri opzioni, modifica, sospensione o revoca dell’autorizzazione dovrà essere seguita la medesima procedura in questo caso in accordo con il veterinario ufficiale.
Da notare anche che. Secondo il Reg CE 625/2015, inerente ai controlli ufficiali, verrà definita una frequenza di ispezione, in base alla valutazione dei rischi, ed ai rilievi riscontrati. Una frequenza, che può essere diminuita in caso di presenza di certificazioni in ambito alimentare, riconosciute.
Esclusioni della richiesta autorizzativa Reg CE 853
Le categorie di aziende che non necessitano della richiesta del Bollo Ce e sono le seguenti:
- Operatori che effettuano commercio al dettaglio di alimenti di origine animale, macellerie, pescherie, ristoranti, da un’azienda commerciale al dettaglio ad un altra realtà medesima a livello locale della provincia ove è sito lo stabilimento e quelle limitrofe a condizione che questa attività non sia primaria, Reg CE 853 art 1;
- Operatori che producono gelati tranne quelli che utilizzano latte crudo;
- Operatori che producono miele;
- Operatori che forniscono direttamente piccole quantità di pollame e lagomorfi macellati direttamente dal produttore forniti direttamente al consumatore finale, od a laboratori commerciali annessi tali carni come carni fresche, Reg CE 853 art 1;
- Operatori cacciatori che forniscono piccole quantità di selvaggina direttamente al consumatore finale o ai laboratori commerciali a livello locale che riforniscono il consumatore finale, Reg CE 853 art 1;
- Operatori aziende agrituristiche con laboratori che trasformano le loro produzioni, carni, latte, per la vendita diretta al consumatore.
L’identificativo grafico del riconoscimento, è un “ovale” che verrà consegnato dall’autorità. Di questo, dovranno essere rispettati i canoni comunicati sul marchio, misura, proporzioni, colori, lettere, ed essere riportato nella documentazione aziendale, di trasporto e fatturazione, assieme, per queste ultime dell’inserimento dei lotti trattati.
Il riconoscimento, dovrà essere riportato anche obbligatoriamente sulle etichette degli alimenti prodotti. E sarà di ausilio, per clienti e consumatori, per identificare l’organizzazione produttrice, soprattutto nei casi di allerta sanitaria.
Uno stabilimento che avrà ottenuto il riconoscimento per gli alimenti di origine animale, sarà affiancato dal servizio veterinario di ispezione, con la nomina di un veterinario ufficiale che si recherà nella struttura con una cadenza all’incirca trimestrale.