21 CFR Part 111: cGMP Current Good Manufacturing Practice Dietary Supplements

Gli Stati Uniti rappresentano uno dei principali mercati mondiali per gli integratori alimentari, con una domanda consolidata di vitamine, minerali, estratti botanici, probiotici e formulazioni destinate al benessere e alla nutrizione.

Per le aziende italiane del comparto, il mercato statunitense offre ampie opportunità. L’accesso al mercato richiede però una conoscenza approfondita della normativa statunitense, che presenta differenze sostanziali rispetto alla disciplina applicata nell’Unione europea.

Negli Stati Uniti gli integratori alimentari, definiti dietary supplements, sono regolamentati dalla Food and Drug Administration (FDA) nell’ambito del Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, come modificato dal Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) del 1994.

La normativa americana, come vedremo nel proseguo, stabilisce requisiti specifici ben differenti da quelli comunitari che trovano applicazione nel 21 CFR Part 111, che disciplina le Current Good Manufacturing Practices (cGMP).

Normativa europea e 21 CFR Part 111: quali differenze devono conoscere le aziende?

Nell’Unione europea gli integratori alimentari sono disciplinati principalmente dalla Direttiva 2002/46/CE, che definisce gli integratori come prodotti alimentari destinati a integrare la dieta normale, costituiti da fonti concentrate di sostanze nutritive o altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico.

21 CFR Part 111: cGMP Current Good Manufacturing Practice Dietary Supplements FDA

A tale disciplina si affiancano il Regolamento (UE) n. 178/2002, relativo ai principi generali della legislazione alimentare, il Regolamento (UE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni ai consumatori.

Per gli ingredienti e le indicazioni commerciali possono assumere rilievo anche il Regolamento (UE) 2015/2283 sui novel food, il Regolamento (UE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute e il Regolamento (UE) n. 1925/2006 sull’aggiunta di vitamine, minerali e altre sostanze agli alimenti.

Negli Stati Uniti, invece, la qualificazione come dietary supplement secondo il 21 CFR Part 111 dipende dalla definizione prevista dal 21 U.S.C. §321(ff) e dalle caratteristiche effettive del prodotto, comprese composizione, destinazione d’uso, presentazione e modalità di consumo.

Le differenze non riguardano soltanto l’etichettatura. Possono interessare gli ingredienti ammessi, gli obblighi di notifica, le buone pratiche di fabbricazione, le verifiche analitiche e le responsabilità degli operatori.

Registrazione FDA: perché è importante classificare correttamente i prodotti

Uno degli aspetti da affrontare prima dell’esportazione riguarda la classificazione dei prodotti e l’individuazione delle categorie alimentari da dichiarare nella Food Facility Registration.

Le aziende estere che producono, trasformano, confezionano o conservano alimenti destinati al consumo negli Stati Uniti devono generalmente registrare lo stabilimento presso la FDA, salvo le esenzioni previste dal 21 CFR Part 1, Subpart H.

La registrazione riguarda lo stabilimento e non costituisce un’approvazione preventiva dei singoli prodotti. Deve comprendere le categorie alimentari pertinenti e le attività effettivamente svolte.

Non tutti i prodotti commercializzati nel settore degli integratori alimentari rientrano automaticamente nel campo di applicazione del 21 CFR Part 111.

Una distinzione importante riguarda i dietary supplements e i conventional foods, ossia gli alimenti convenzionali.

Integratori alimentari: Capsule, compresse, polveri dosate e preparazioni liquide possono rientrare nella categoria dei dietary supplements, quando soddisfano la definizione normativa. Alle attività pertinenti si applica il 21 CFR Part 111.

Barrette e alimenti funzionali: Le barrette proteiche, energetiche o nutrizionali commercializzate come alimenti convenzionali sono generalmente soggette alle disposizioni applicabili ai conventional foods, comprese quelle del 21 CFR Part 117, e non automaticamente al Part 111.

Materie prime e ingredienti: Estratti botanici, vitamine, minerali e altri ingredienti commercializzati come materie prime richiedono una valutazione della destinazione d’uso e delle attività svolte. Il regime applicabile non può essere determinato esclusivamente dalla forma fisica o dalla denominazione commerciale.

La distinzione è particolarmente rilevante per gli stabilimenti che producono sia integratori finiti sia ingredienti, semilavorati o alimenti funzionali.

Una classificazione errata può determinare l’applicazione di un sistema GMP non appropriato, l’assenza di procedure o controlli obbligatori, errori nella registrazione dello stabilimento e nella gestione dell’etichettatura.

La valutazione preliminare deve quindi identificare la categoria normativa del prodotto, le categorie da dichiarare nella Food Facility Registration, le attività svolte e le disposizioni applicabili.

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Requisiti cGMP del 21 CFR Part 111: organizzazione, personale, stabilimenti e attrezzature

Subpart A – Campo di applicazione e definizioni (§§111.1–111.5)

Il 21 CFR Part 111 si applica alle imprese che fabbricano, confezionano, etichettano o conservano integratori alimentari (dietary supplements) destinati al mercato statunitense, comprese le aziende estere che producono per importatori o distributori americani.

L’esclusione relativa alla sola conservazione presso esercizi al dettaglio per la vendita diretta ai consumatori non si estende ai magazzini dei rivenditori.

Il regolamento distingue component (qualsiasi sostanza utilizzata nella fabbricazione, anche se non presente nel prodotto finito), ingredient (sostanza destinata a essere presente nel prodotto), batch e lot per l’identificazione della produzione, e representative sample per il campionamento.

Il concetto di quality comprende la conformità alle specifiche di identità, purezza, strength, composizione e limiti dei contaminanti, nonché la prevenzione dell’adulterazione. Restano applicabili gli ulteriori obblighi FDA, compresi quelli relativi all’importazione e al FSVP, ove pertinenti.

Subpart B – Personale, formazione e igiene (§§111.8–111.14)

Le aziende devono adottare procedure scritte per l’igiene del personale e la prevenzione della contaminazione microbiologica, disciplinando condizioni di salute, segnalazione delle malattie, lavaggio delle mani, indumenti protettivi, guanti e contenimento dei capelli.

Il personale deve possedere qualifiche adeguate mediante istruzione, formazione o esperienza; i supervisori devono essere qualificati e il personale di Quality Control deve disporre di responsabilità distinte e separate dalle eventuali altre funzioni svolte.

Devono essere conservate le procedure e le registrazioni della formazione, con data, tipologia e personale coinvolto. L’azienda deve poter dimostrare l’effettiva competenza degli operatori rispetto alle attività assegnate, comprese pesatura, produzione, campionamento e controllo qualità.

Subpart C – Stabilimenti e condizioni igienico-strutturali (§§111.15–111.23)

Gli stabilimenti devono essere progettati, dimensionati e mantenuti per prevenire contaminazioni, deterioramenti e scambi accidentali. I requisiti comprendono manutenzione degli edifici e delle aree esterne, gestione dei rifiuti, pest control, pulizia, prodotti chimici, impianti sanitari, illuminazione, ventilazione e controllo di temperatura e umidità quando necessario.

Le aree di ricevimento, quarantena, produzione, laboratorio, confezionamento ed etichettatura devono essere adeguatamente separate mediante soluzioni fisiche o sistemi di controllo efficaci.

L’acqua che può diventare componente dell’integratore deve soddisfare almeno i requisiti applicabili e non contaminare il prodotto. Sono richieste procedure scritte di pulizia e controllo infestanti, con conservazione delle registrazioni previste.

Subpart D – Attrezzature, strumenti di misura e sistemi automatizzati (§§111.25–111.35)

Le attrezzature e gli utensili devono essere idonei all’impiego previsto, costruiti con materiali compatibili con il prodotto e mantenuti in condizioni tali da prevenire contaminazioni. Devono essere definite procedure scritte di manutenzione, pulizia, sanificazione, taratura e verifica delle apparecchiature.

Gli strumenti di misura devono essere calibrati prima del primo utilizzo e successivamente secondo intervalli specificati, utilizzando standard appropriati e riferibili a riferimenti nazionali o internazionali quando disponibili.

Le apparecchiature automatizzate, meccaniche ed elettroniche devono essere sottoposte ai controlli di funzionamento previsti, comprese le verifiche delle modifiche che possono influenzare le operazioni.

Le verifiche funzionali eseguite prima della produzione non sostituiscono automaticamente la taratura. Devono essere conservate le registrazioni relative a manutenzione, pulizia, sanificazione, calibrazione, controlli e sistemi automatizzati, comprese le evidenze pertinenti alla protezione dei dati e dei programmi.

Controllo della produzione, specifiche e Quality Control – 21 CFR Part 111

Subpart E – Sistema di controllo della produzione e dei processi (§§111.55–111.95)

Il 21 CFR Part 111 richiede un sistema documentato di controllo della produzione e dei processi per assicurare la qualità degli integratori alimentari e la conformità delle operazioni di confezionamento ed etichettatura.

Il sistema deve comprendere specifiche di accettazione, controlli sui componenti, verifiche durante la produzione, campionamenti, analisi del prodotto finito e gestione delle non conformità.

Definizione delle specifiche (§111.70). Le aziende devono stabilire specifiche di identità per i componenti e ulteriori requisiti necessari a garantire purezza, strength, composizione e limiti dei contaminanti pertinenti.

21 CFR Part 111: cGMP Current Good Manufacturing Practice Dietary Supplements

Devono inoltre definire specifiche per i materiali intermedi nei punti critici del processo, per ogni integratore finito, per packaging ed etichette e per i prodotti ricevuti da terzi per il confezionamento o l’etichettatura.

I materiali a contatto con gli integratori devono essere sicuri e idonei all’utilizzo previsto, senza compromettere la qualità del prodotto.

Verifica dei dietary ingredients e qualificazione dei fornitori (§111.75(a)). Prima dell’utilizzo, l’identità di ogni componente classificato come dietary ingredient deve essere verificata mediante almeno un test o esame appropriato, salvo specifica esenzione concessa dalla FDA.

Il Certificate of Analysis (CoA) del fornitore non sostituisce automaticamente questa verifica. Per le altre specifiche dei componenti, l’utilizzo del CoA è consentito alle condizioni normative previste: qualificazione documentata del fornitore, verifica iniziale e periodica dell’affidabilità dei risultati, disponibilità di metodi, limiti e risultati effettivi, con approvazione del Quality Control.

Controlli intermedi e prodotto finito (§111.75(b)–(d)). Le specifiche dei materiali intermedi devono essere verificate nei punti di processo stabiliti. Sul prodotto finito devono essere selezionate una o più specifiche da verificare mediante metodi appropriati, su ogni lotto oppure su un sottoinsieme individuato attraverso un piano di campionamento statisticamente fondato.

La selezione deve essere giustificata dimostrando che i controlli permettono di verificare l’efficacia del sistema produttivo nel garantire tutte le specifiche. Le eventuali esenzioni dalla verifica di determinate specifiche del prodotto finito sono ammesse esclusivamente alle condizioni del §111.75(d). La normativa non stabilisce un numero fisso di analisi microbiologiche o chimiche per lotto.

Campionamento e campioni di riserva (§§111.80–111.83). Devono essere raccolti campioni rappresentativi dei componenti e degli altri materiali ricevuti, dei materiali intermedi nei punti previsti, dei lotti finiti selezionati per le verifiche e di ogni lotto confezionato ed etichettato.

Per ciascun lotto distribuito devono inoltre essere conservati campioni di riserva identificati, in quantità almeno doppia rispetto a quella necessaria per le verifiche previste, per un anno oltre la data di shelf life oppure, in sua assenza, per due anni dalla distribuzione dell’ultimo lotto associato.

Non conformità e reprocessing (§§111.77–111.95). Il mancato rispetto delle specifiche richiede le decisioni previste dal regolamento. Un componente che non soddisfa la specifica di identità deve essere respinto e non utilizzato.

Negli altri casi previsti possono essere valutati trattamenti, aggiustamenti durante il processo o reprocessing, purché consentiti e approvati dal Quality Control. Le attività di material review e disposition decision devono essere documentate e scientificamente giustificate. Devono essere conservate le specifiche, le giustificazioni delle strategie di verifica, le evidenze della qualificazione dei fornitori e le registrazioni richieste.

Subpart F – Responsabilità del Quality Control Personnel (§§111.103–111.140)

Il regolamento attribuisce al Quality Control Personnel responsabilità di approvazione, verifica e decisione lungo l’intero processo produttivo. Devono essere definite procedure scritte che disciplinino le attività di controllo qualità, le revisioni dei materiali, le decisioni sulla loro destinazione e l’approvazione o il rigetto degli eventuali interventi di reprocessing.

Approvazioni e verifiche (§§111.105–111.110). Il Quality Control deve approvare o respingere specifiche, processi, procedure, controlli, prove, esami, modifiche e deviazioni che possono influenzare la qualità. Deve inoltre riesaminare le evidenze relative alla qualificazione dei fornitori, alle strategie di campionamento, alle verifiche delle specifiche e alle operazioni di laboratorio.

Material review e disposition decision (§111.113). La valutazione del Quality Control è obbligatoria nelle situazioni previste, comprese specifiche non soddisfatte, deviazioni dal Master Manufacturing Record, eventi imprevisti potenzialmente capaci di compromettere la qualità, anomalie di taratura e prodotti restituiti. Ogni decisione deve essere motivata e documentata, stabilendo il rigetto oppure l’eventuale trattamento consentito.

Rilascio dei lotti (§111.123). Il Quality Control deve riesaminare le registrazioni produttive, determinare la conformità alle specifiche applicabili e approvare o respingere ciascun lotto finito. Non possono essere rilasciati lotti con componenti non conformi alle specifiche di identità, prodotti che non rispettano le specifiche del finito o integratori fabbricati, confezionati, etichettati o conservati in condizioni incompatibili con la prevenzione dell’adulterazione.

Ulteriori responsabilità (§§111.115–111.140). Le attività comprendono il controllo delle attrezzature e delle tarature, l’approvazione dei componenti, la revisione delle registrazioni di produzione, i controlli sul confezionamento, le decisioni relative ai prodotti restituiti e la revisione delle indagini sui reclami. Approvazioni, decisioni e verifiche devono essere documentate secondo i requisiti di registrazione applicabili.

Subpart G – Ricevimento, identificazione e controllo dei materiali (§§111.153–111.180)

La Subpart G del 21 CFR Part 111 disciplina la gestione di componenti, materiali di confezionamento, etichette e prodotti ricevuti da terzi per essere confezionati o etichettati come integratori. Sono richieste procedure scritte e controlli per impedire l’utilizzo di materiali non conformi o non approvati.

Ricevimento e quarantena (§111.155). I componenti ricevuti devono essere identificati, ispezionati e mantenuti in quarantena fino al completamento delle verifiche applicabili e all’approvazione del Quality Control. Devono essere controllate le condizioni dei contenitori, la documentazione di accompagnamento, la corrispondenza dei materiali e le specifiche pertinenti. Il campionamento e le verifiche devono rispettare i §§111.75 e 111.80.

Identificazione e rintracciabilità. I materiali devono essere gestiti mediante sistemi che distinguano chiaramente quelli in quarantena, approvati e respinti, prevenendo scambi accidentali e utilizzi non autorizzati. Le registrazioni devono consentire di collegare componenti, fornitori, spedizioni e lotti di produzione.

Packaging ed etichette (§111.160). I materiali di confezionamento e le etichette devono essere identificati, controllati e mantenuti in quarantena fino all’approvazione. Le verifiche devono accertare la conformità alle specifiche e la corrispondenza con i materiali previsti per il prodotto, impedendo l’impiego di etichette errate o obsolete.

Prodotti ricevuti da terzi e materiali respinti (§§111.165–111.180). I prodotti destinati al confezionamento o all’etichettatura devono essere sottoposti ai controlli previsti prima dell’utilizzo. I materiali respinti devono essere identificati e gestiti per impedirne l’impiego accidentale. Le operazioni di ricevimento, verifica, approvazione, rigetto e movimentazione devono essere supportate dalle registrazioni richieste.

Documentazione di produzione, controlli di laboratorio e operazioni GMP – 21 CFR Part 111

Subpart H – Master Manufacturing Record (§§111.205–111.210)

Il Master Manufacturing Record (MMR) è il documento approvato dal 21 CFR Part 111 che definisce le istruzioni per la produzione uniforme degli integratori alimentari. Il §111.205 richiede un MMR scritto per ogni formulazione distinta e per ogni dimensione di lotto.

Contenuto del MMR (§111.210). Il documento deve riportare identificazione del prodotto, formulazione, quantità di ogni componente, eventuali overage intenzionali, rese teoriche nelle fasi appropriate e limiti massimi e minimi oltre i quali è necessaria un’indagine.

Deve comprendere le istruzioni complete di fabbricazione, i punti di controllo, i campionamenti, le prove e gli esami previsti, nonché le istruzioni di confezionamento ed etichettatura, comprese le caratteristiche dei materiali e delle etichette.

Pesatura, misurazione e aggiunta dei componenti (§111.210(h)(3)). Per le operazioni manuali, una persona deve eseguire la pesatura o misurazione e una seconda persona verificarla. Anche l’aggiunta dei componenti deve essere effettuata da una persona e verificata da un’altra. Il MMR deve prevedere le istruzioni per documentare queste attività nel Batch Production Record.

Controllo delle deviazioni. Il MMR deve includere le azioni correttive da adottare quando una specifica non viene soddisfatta. Le modifiche al documento devono essere sottoposte alla revisione e all’approvazione del Quality Control.

Subpart I – Batch Production Record (§§111.255–111.260)

Il Batch Production Record (BPR) conforme al 21 CFR Part 111 documenta le operazioni effettivamente eseguite durante la fabbricazione di ciascun lotto. Il §111.255 richiede un BPR per ogni lotto prodotto, completo delle informazioni necessarie a ricostruirne la storia produttiva e coerente con il MMR applicabile.

Contenuto del BPR (§111.260). Devono essere registrati identificazione e dimensione del lotto, date di produzione, attrezzature utilizzate, componenti e quantità effettive, identificativi dei lotti dei componenti, operazioni svolte, risultati delle verifiche, rese effettive e confronto con i limiti stabiliti. Devono essere documentati anche campionamenti, prove, esami, operazioni di confezionamento, etichette utilizzate, controlli di riconciliazione e verifiche delle pesate e delle aggiunte.

Deviazioni e rilascio. Il BPR deve riportare le eventuali deviazioni dal MMR, i risultati delle material review, le disposition decision e le attività di Quality Control, comprese le decisioni di rilascio o rigetto. Le registrazioni devono identificare gli operatori e i verificatori previsti dalle disposizioni applicabili.

La distinzione fondamentale è che il MMR prescrive come fabbricare il prodotto, mentre il BPR dimostra come è stato effettivamente fabbricato il singolo lotto.

Subpart J – Operazioni di laboratorio (§§111.303–111.325)

La Subpart J del 21 CFR Part 111 disciplina le procedure, le strutture, i controlli e i metodi analitici utilizzati per verificare la conformità dei componenti, dei materiali intermedi e degli integratori finiti.

Procedure e controlli (§§111.303–111.315). Devono essere disponibili procedure scritte per le operazioni di laboratorio e strutture adeguate alle prove previste. Il Quality Control deve riesaminare e approvare i controlli di laboratorio, compresi criteri di accettazione, piani di campionamento, metodi di prova e materiali di riferimento.

Validità scientifica dei metodi (§111.320). Le prove e gli esami devono essere appropriati allo scopo e basati su metodi scientifically valid, capaci di determinare la conformità alle specifiche. La validità scientifica non comporta necessariamente l’obbligo di una validazione formale completa secondo un unico protocollo, ma richiede evidenze dell’idoneità del metodo rispetto all’analita, alla matrice e all’impiego previsto.

Per gli integratori botanici, i controlli possono comprendere metodi cromatografici, spettrometrici, microbiologici, microscopici o altre tecniche appropriate. La scelta deve essere giustificata rispetto alle specifiche stabilite e ai contaminanti pertinenti.

Registrazioni (§111.325). Devono essere conservati risultati delle prove, metodologie utilizzate, dati pertinenti e documentazione necessaria a dimostrare l’esecuzione dei controlli.

Subpart K – Operazioni di fabbricazione (§§111.353–111.375)

La Subpart K del 21 CFR Part 111 stabilisce i requisiti per l’esecuzione controllata delle operazioni produttive, con l’obiettivo di assicurare la conformità alle specifiche e prevenire contaminazioni, deterioramento e scambi accidentali.

Procedure e progettazione dei processi (§§111.353–111.360). Le aziende devono predisporre procedure scritte, progettare o selezionare processi adeguati a garantire la qualità degli integratori e applicare principi igienici durante la fabbricazione.

Prevenzione delle contaminazioni (§111.365). Devono essere adottate misure efficaci contro la contaminazione microbiologica, chimica e fisica e contro la crescita dei microrganismi. Quando appropriate, possono comprendere trattamenti termici, refrigerazione, congelamento, controllo del pH, dell’umidità e dell’attività dell’acqua.

Devono essere adottati controlli per prevenire l’introduzione di metalli e materiali estranei, utilizzando, secondo necessità, filtri, setacci, magneti, metal detector o altri sistemi efficaci. Il regolamento non impone indistintamente una specifica tecnologia a tutte le linee produttive.

Identificazione e prodotti respinti (§§111.365–111.370). Materiali, contenitori e attrezzature devono essere identificati per prevenire scambi accidentali. I prodotti respinti devono essere gestiti e segregati secondo le disposizioni applicabili, impedendone l’utilizzo non autorizzato.

Registrazioni (§111.375). Devono essere conservate le procedure e le evidenze richieste per le operazioni produttive.

Subpart L – Confezionamento ed etichettatura (§§111.403–111.430)

La Subpart L del 21 CFR Part 111 disciplina le operazioni di confezionamento, etichettatura, riconfezionamento e rietichettatura degli integratori alimentari, con particolare attenzione alla prevenzione degli errori e alla conformità dei prodotti confezionati.

Procedure e controllo dei materiali (§§111.403–111.410). Devono essere predisposte procedure scritte e utilizzati esclusivamente materiali di confezionamento ed etichette conformi alle specifiche approvate e al MMR. Il sistema deve garantire identificazione, controllo dell’emissione delle etichette e riconciliazione delle quantità, con gestione documentata delle discrepanze.

È prevista una specifica eccezione alla riconciliazione per determinate etichette quando vengono impiegati i controlli elettronici o elettromeccanici al 100% prescritti.

Controlli in linea (§111.415). Le operazioni devono prevenire contaminazioni, scambi di prodotto ed errori di etichettatura mediante identificazione delle linee, controllo dei materiali, assegnazione dei numeri di lotto e verifiche durante il confezionamento. Un campione rappresentativo di ogni lotto confezionato ed etichettato deve essere esaminato per accertare la conformità alle specifiche applicabili.

Repackaging e relabeling (§111.420). Il riconfezionamento e la rietichettatura richiedono l’approvazione del Quality Control. Ogni lotto interessato deve essere sottoposto all’esame di un campione rappresentativo per verificare le specifiche applicabili.

Prodotti respinti e registrazioni (§§111.425–111.430). I prodotti non conformi devono essere identificati e mantenuti sotto controllo per impedirne la distribuzione non autorizzata. Devono essere conservate le registrazioni delle attività di confezionamento, etichettatura, controlli e decisioni del Quality Control.

Conservazione, distribuzione, gestione dei resi e registrazioni GMP – 21 CFR Part 111

Subpart M – Conservazione e distribuzione (§§111.453–111.475)

La Subpart M del 21 CFR Part 111 stabilisce i requisiti per la conservazione e distribuzione dei componenti, dei materiali intermedi, degli integratori finiti, dei materiali di confezionamento e delle etichette. Le aziende devono predisporre procedure scritte e garantire condizioni capaci di prevenire contaminazioni, deterioramento e scambi accidentali.

Condizioni di conservazione (§§111.455–111.460). I materiali devono essere identificati e conservati in condizioni adeguate alle loro caratteristiche. Per i materiali intermedi devono essere controllati, quando pertinenti, temperatura, umidità e luce, evitando condizioni che possano comprometterne la qualità.

Campioni di riserva (§111.465). I campioni devono essere conservati in condizioni che prevengano contaminazione e deterioramento, rispettando quelle indicate sull’etichetta o, in assenza di istruzioni specifiche, le normali condizioni di conservazione.

Devono essere mantenuti nello stesso sistema contenitore-chiusura del prodotto distribuito, salvo le alternative ammesse per gli integratori destinati al confezionamento o all’etichettatura presso altri operatori. Quantità e tempi di conservazione devono rispettare il §111.83.

Distribuzione e rintracciabilità (§§111.470–111.475). Gli integratori devono essere distribuiti in condizioni che ne proteggano la qualità. Le registrazioni devono consentire di identificare i lotti distribuiti e ricostruirne la destinazione, supportando eventuali indagini su non conformità e problemi di qualità.

Subpart N – Gestione degli integratori restituiti (§§111.503–111.535)

La Subpart N del 21 CFR Part 111 disciplina il trattamento dei prodotti restituiti, prevedendo procedure scritte, identificazione, quarantena e valutazione documentata da parte del Quality Control.

Ricevimento e valutazione dei resi (§111.510). Gli integratori restituiti devono essere identificati e mantenuti in quarantena fino al completamento della material review e della disposition decision. La valutazione deve considerare le condizioni del prodotto, le ragioni del reso e le informazioni disponibili sulla sua conservazione e movimentazione.

Recupero e redistribuzione (§§111.515–111.520). I prodotti restituiti devono essere distrutti o altrimenti adeguatamente smaltiti, salvo che il Quality Control ne autorizzi il recupero per la redistribuzione alle condizioni previste. Tale decisione richiede la dimostrazione della conformità alle specifiche applicabili: la sola integrità della confezione non costituisce una garanzia sufficiente.

Reprocessing e indagini (§§111.525–111.535). Quando consentito e approvato, il reprocessing deve assicurare che il prodotto soddisfi tutte le specifiche applicabili prima dell’eventuale rilascio. Se il motivo del reso può riguardare altri lotti o processi, devono essere condotte le indagini previste dal §111.530. Le valutazioni, le decisioni e le attività eseguite devono essere documentate.

Subpart O – Gestione dei reclami (§§111.553–111.570)

La Subpart O del 21 CFR Part 111 richiede procedure scritte per la gestione dei reclami relativi alla qualità degli integratori alimentari, comprese la valutazione iniziale, le eventuali indagini e la documentazione delle decisioni.

Valutazione e indagini (§111.560). Una persona qualificata deve esaminare i reclami per stabilire se riguardino una possibile violazione delle specifiche o degli altri requisiti GMP. Quando emerge una possibile violazione, deve essere effettuata l’indagine prevista dal regolamento, considerando le informazioni disponibili e l’eventuale coinvolgimento di altri lotti o processi.

Il Quality Control deve riesaminare e approvare le decisioni relative alle indagini, i risultati e le azioni conseguenti. Reclami riguardanti contaminazioni, corpi estranei, anomalie del prodotto, difetti di confezionamento o errori di etichettatura possono richiedere l’esame dei Batch Production Record, dei risultati analitici e delle precedenti decisioni di rilascio.

Registrazioni (§111.570). Devono essere conservate le informazioni identificative disponibili, la descrizione del reclamo, i risultati delle indagini e le azioni intraprese. Le registrazioni devono consentire di dimostrare la gestione del problema e il collegamento con il sistema di controllo qualità.

Subpart P – Registrazioni GMP e conservazione documentale (§§111.605–111.610)

La Subpart P del 21 CFR Part 111 stabilisce i requisiti generali di conservazione e disponibilità delle registrazioni previste dal 21 CFR Part 111.

Tempi di conservazione (§111.605). Le registrazioni devono essere mantenute per almeno un anno oltre la data di shelf life, quando utilizzata, oppure per due anni oltre la distribuzione dell’ultimo lotto associato alle registrazioni, quando non viene utilizzata una data di shelf life.

Formati e registrazioni elettroniche. La documentazione può essere conservata in originale, mediante copie fedeli o in formato elettronico. Per le registrazioni elettroniche devono essere considerati i requisiti applicabili del 21 CFR Part 11, espressamente richiamato dal §111.605(c).

Disponibilità durante le ispezioni (§111.610). Le registrazioni devono essere prontamente disponibili per l’ispezione e la copia da parte della FDA durante il periodo di conservazione previsto.

Il sistema documentale deve consentire di ricostruire le attività svolte e dimostrare la coerenza tra specifiche approvate, controlli sui componenti, risultati analitici, Master Manufacturing Record, Batch Production Record, decisioni del Quality Control e registrazioni di distribuzione.

I requisiti sono visionabili sul sito di FDA (Food and Drug Administration).

Esportare integratori alimentari negli USA: dalla registrazione FDA alla conformità al 21 CFR Part 111

Per le aziende italiane del settore degli integratori e supplementi alimentari, esportare integratori alimentari negli Stati Uniti significa confrontarsi con un sistema normativo che presenta differenze rilevanti rispetto alla legislazione europea.

Il 21 CFR Part 111 disciplina le buone pratiche di fabbricazione dei dietary supplements, ma la conformità al mercato americano richiede una valutazione più ampia, che comprenda la classificazione dei prodotti, gli ingredienti, l’etichettatura, gli obblighi di registrazione e le responsabilità degli operatori della filiera.

Un’azienda che produce capsule, integratori liquidi, estratti botanici, materie prime o barrette nutrizionali deve innanzitutto stabilire quali disposizioni si applicano effettivamente alle proprie attività. Un errore nella classificazione può determinare l’adozione di procedure GMP non appropriate o l’omissione di obblighi normativi.

Per affrontare tali esigenze, Sistemi & Consulenze di Federico Pucci mette a disposizione delle imprese servizi di consulenza e assistenza tecnica per l’esportazione di alimenti e integratori negli Stati Uniti, comprendenti:

  • Analisi della classificazione normativa dei prodotti e delle categorie da dichiarare nella registrazione FDA.
  • Assistenza alla Food Facility Registration, alla gestione dello US Agent e agli adempimenti collegati.
  • Gap analysis e implementazione dei requisiti GMP previsti dal 21 CFR Part 111.
  • Predisposizione e revisione di Master Manufacturing Record, Batch Production Record, specifiche, piani analitici e procedure di Quality Control.
  • Audit di conformità e preparazione alle ispezioni FDA.
  • Consulenza sull’etichettatura americana, sulla Prior Notice e sugli obblighi di importazione.
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