Regolamento UE 1891: arsenico inorganico nei prodotti ittici

Negli ultimi anni la Commissione Europea ha intensificato la propria attenzione verso la riduzione dell’esposizione alimentare a contaminanti ambientali come i metalli pesanti.

Tra questi, l’arsenico inorganico rappresenta una delle sostanze di maggiore preoccupazione per la salute pubblica, in quanto può accumularsi nei tessuti di pesci e altri prodotti ittici, costituendo un rischio per il consumatore finale.

Il Regolamento UE 1891 della Commissione del 17 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, introduce modifiche sostanziali al precedente Regolamento (UE) 2023/915, ridefinendo i tenori massimi consentiti di arsenico inorganico nel pesce e nei prodotti ittici.

Si tratta di un aggiornamento normativo basato sulle più recenti evidenze scientifiche dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela della salute dei cittadini europei e una gestione più uniforme del rischio nei diversi Stati membri.

Regolamento UE 1891 nuovi limiti di arsenico inorganico nei prodotti ittici

Il provvedimento nasce dalla constatazione che l’esposizione cronica all’arsenico inorganico, derivante sia dagli alimenti che dall’acqua potabile, è associata a gravi effetti avversi, tra cui carcerogenicità e alterazioni cutanee.

La necessità di aggiornare i limiti per il comparto ittico discende proprio dal fatto che, come evidenziato dall’EFSA Journal 2024;22:e8488, alcune specie marine rappresentano fonti rilevanti di esposizione alimentare, specialmente per i consumatori abituali di pesce.

Con questo intervento regolatorio, l’Unione Europea conferma la propria linea di azione fondata sul principio di prevenzione e gestione del rischio chimico negli alimenti, adeguando la normativa ai progressi scientifici e ai dati di occorrenza più aggiornati.

Le imprese del settore della pesca, e dell’acquacoltura, della trasformazione e del commercio dovranno pertanto adeguare i propri piani di controllo analitico e di autocontrollo HACCP ai nuovi requisiti entro le scadenze fissate dal regolamento.

Approfondisci le novità normative del Regolamento UE 1891
Contatta oggi Sistemi & Consulenze per un’analisi gratuita della tua conformità ai requisiti

Considerazioni preliminari del Regolamento UE 1891

Le considerazioni introduttive del Regolamento (UE) 2025/1891 costituiscono la base scientifica e giuridica della misura. Esse chiariscono i motivi della modifica e ne tracciano la coerenza con la legislazione alimentare europea.

Il regolamento (UE) 2023/915 già fissava limiti per alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, ma l’evoluzione delle conoscenze scientifiche ha reso necessario un ulteriore aggiornamento. L’arsenico è descritto come metalloide ubiquitario, presente naturalmente nelle rocce, nel suolo e nelle acque sotterranee.

L’attività antropica, come la combustione di combustibili fossili, l’uso di fertilizzanti e pesticidi contenenti arsenico, e le emissioni industriali, ha contribuito ad accrescerne i livelli ambientali, influendo indirettamente sulla catena alimentare.

Il documento richiama il parere scientifico dell’EFSA del 2009, che già evidenziava la correlazione tra esposizione ad arsenico inorganico e insorgenza di tumori della pelle, della vescica e del polmone, introducendo il concetto di BMDL01 (Benchmark Dose Lower Confidence Limit) compreso tra 0,3 e 8 µg/kg peso corporeo/die.

Successivamente, la relazione EFSA del 2021 confermava che i gruppi alimentari “pesce e altri prodotti ittici” rappresentavano, in alcuni Paesi, tra le principali fonti di esposizione alimentare.

L’analisi scientifica più recente, pubblicata dall’EFSA nel 2024, ha rideterminato il valore di riferimento BMDL05 a 0,06 µg/kg di peso corporeo/die, applicando il concetto di margine di esposizione (MOE). È stato così evidenziato che il margine di sicurezza per i consumatori adulti è basso, variando tra 0,4 e 2 per la popolazione generale e scendendo fino a 0,2 per i consumatori con esposizione elevata. Tale dato ha reso necessaria una revisione immediata dei limiti massimi ammissibili, con particolare attenzione alle specie ittiche a più alto accumulo di arsenico.

La Commissione Europea, valutando l’insieme dei pareri scientifici e dei dati di monitoraggio, ha concluso che per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori era opportuno stabilire nuovi limiti per il pesce, i crostacei, i molluschi e i cefalopodi, assicurando un equilibrio tra sicurezza alimentare e sostenibilità della filiera.

Modifica del Regolamento (UE) 2023/915

L’articolo 1 del Regolamento UE 2025/1891 modifica il regolamento (UE) 2023/915 su due punti fondamentali: la parte procedurale (articolo 10, paragrafo 1) e l’allegato I, relativo ai metalli e agli altri elementi.

Il nuovo testo prevede che gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima dell’8 ottobre 2025 possano rimanere disponibili fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Questa disposizione mira a evitare sprechi alimentari e a consentire una transizione graduale per le imprese, in particolare per i prodotti a lunga shelf life.

L’allegato I, sezione 3.4 “Arsenico”, è stato completamente aggiornato per includere nuove categorie di prodotti ittici e relativi limiti di concentrazione. La modifica specifica che i tenori massimi si applicano ai prodotti elencati ai punti 3.4.1 – 3.4.8, precisando le condizioni di applicazione: peso fresco, muscoli, esclusione dei visceri o del cefalotorace a seconda delle specie.

Viene inoltre ribadito che nei casi di prodotti essiccati, diluiti, trasformati o composti si applicano le disposizioni generali dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/915, relative alla correzione del tenore massimo in funzione della concentrazione o diluizione del prodotto.

Nuovi limiti massimi di arsenico inorganico

La tabella seguente riassume i nuovi limiti fissati per categoria di prodotto ittico ai sensi dell’allegato I del regolamento aggiornato:

CategoriaDescrizione e specificheLimite massimo (mg/kg peso fresco)
3.4.5.1 Pesci – specie diverse da quelle specificateMuscolo, oppure intero se destinato al consumo integrale0,10
3.4.5.2 Rane pescatrici, pesci piatti, eglefino, aringa, razza, squaloMuscolo – peso fresco0,50
3.4.6.1 Granchi, crostacei analoghi, gamberi e gamberettiMuscolo delle appendici e dell’addome0,10
3.4.6.2 Altri crostaceiMuscolo – peso fresco0,20
3.4.6.3 Scampi e aragoste (Nephrops norvegicus, Jasus spp.)Muscolo – peso fresco1,5
3.4.7.1 Pettinidi (Pecten maximus)Muscolo adduttore e gonade0,10
3.4.7.2 Altri molluschi bivalviPeso fresco0,50
3.4.8 Cefalopodi (senza visceri)Peso fresco0,050
3.4.9 Sale (arsenico totale)Applicabile al prodotto finito0,50

Questi limiti riflettono un approccio proporzionale e basato sul rischio: le specie con tendenza ad accumulare arsenico (come squalo e razza) presentano valori più elevati, mentre per cefalopodi e specie comuni sono previsti limiti più restrittivi.

Per gli operatori del settore ittico sarà fondamentale aggiornare i propri piani di campionamento e controllo analitico conformemente ai nuovi valori. Garantendo che le metodiche analitiche utilizzate (ICP-MS o HPLC-ICP-MS) siano accreditate e validate secondo la norma di accreditamento ISO/IEC 17025, assicurando la tracciabilità metrologica dei risultati.

L’adeguamento richiederà un coordinamento tra operatori, laboratori e autorità competenti per uniformare i controlli ufficiali e ridurre le differenze interpretative a livello nazionale.

Applicabilità ed entrata in vigore del Regolamento UE 1891

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, quindi il giorno 8 ottobre 2025. Da questa data i nuovi limiti saranno pienamente applicabili e vincolanti in tutti gli Stati membri.

Il provvedimento ha efficacia diretta, in quanto si tratta di un regolamento europeo e non di una direttiva: le imprese non devono attendere recepimenti nazionali. Tutte le aziende che immettono sul mercato prodotti ittici – dalla pesca all’acquacoltura, fino alla trasformazione e distribuzione – sono soggette all’obbligo di conformità.

I prodotti immessi legalmente sul mercato prima dell’entrata in vigore potranno restare in vendita fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza, riducendo l’impatto economico della misura.

È importante che gli operatori integrino immediatamente l’analisi dell’arsenico inorganico nei propri piani di autocontrollo HACCP e nei piani di monitoraggio delle materie prime e dei prodotti finiti, considerando anche eventuali forniture extra UE.

Le autorità sanitarie nazionali avranno il compito di verificare la corretta applicazione della norma attraverso controlli ufficiali mirati, basati su piani di campionamento proporzionati al rischio, come previsto dal Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare.

Per approfondire il testo integrale del Regolamento (UE) 2025/1891, è possibile consultare la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Verifica la compliance per il Regolamento (UE) 2025/1891
Contatta i nostri esperti per una consulenza tecnica sui controlli analitici e sull’adeguamento ai nuovi limiti di arsenico nei prodotti ittici

Ultima Modifica by Federico Pucci