Il Regolamento (UE) n. 609/2013 è il un riferimento normativo per la regolamentazione degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, denominati anche baby food.
Art. 2, distingue seguenti le categorie:
- Formula per lattanti: prodotto alimentare destinato all’alimentazione dei lattanti nei primi mesi di vita, in grado di soddisfare da solo le esigenze nutritive di tali lattanti fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare.
- Formula di proseguimento: prodotto alimentare destinato all’alimentazione dei lattanti quando viene introdotta un’adeguata alimentazione complementare e che costituisce il principale elemento liquido di una dieta progressivamente diversificata.
- Alimento a base di cereali: prodotto alimentare destinato a soddisfare le esigenze specifiche dei lattanti in buona salute durante lo svezzamento e dei bambini nella prima infanzia in buona salute, quale integrazione della dieta e/o per il loro progressivo adattamento agli alimenti comuni.
- Alimento per la prima infanzia. (baby food): prodotto alimentare destinato a soddisfare le esigenze specifiche dei lattanti in buona salute durante lo svezzamento e dei bambini nella prima infanzia in buona salute, quale integrazione della dieta e/o per il loro progressivo adattamento agli alimenti comuni, esclusi gli alimenti a base di cereali e le bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia.

Il regolamento ha l’obiettivo di armonizzare le disposizioni riguardanti la composizione, l’etichettatura e la commercializzazione di tali prodotti, assicurando elevati standard di sicurezza e tutela per una categoria di consumatori particolarmente vulnerabile.
L’ambito di applicazione del regolamento comprende alimenti specifici per lattanti fino a dodici mesi, alimenti per bambini nella prima infanzia, alimenti a fini medici speciali (AFMS) e sostituti della razione alimentare.
La normativa sostituisce e abroga direttive precedenti, come la Direttiva 2006/141/CE, per offrire un quadro regolatorio più coerente e aggiornato. Tra le modifiche rilevanti si segnala il Regolamento delegato (UE) 2016/128, che integra e dettaglia aspetti compositivi e informativi.
In Italia, il Ministero della Salute, in collaborazione con organismi quali FederSalus, sovrintende all’applicazione e al rispetto delle disposizioni, fornendo linee guida e supporto tecnico per gli operatori del settore.
Quadro normativo e ambito di applicazione dei baby food
Il Regolamento (UE) n. 609/2013 si inserisce nel contesto della normativa europea in materia di sicurezza alimentare, integrando e coordinandosi con altri strumenti legislativi come il Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Esso stabilisce criteri specifici per alimenti destinati ai lattanti e bambini fino a 12 mesi e ai bambini nella prima infanzia, comprendendo anche gli AFMS e i sostituti della razione alimentare.
Le aziende che producono alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia operano come OSA e gli stabilimenti nei quali vengono svolte attività di produzione, trasformazione o distribuzione devono essere registrati presso l’autorità competente secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004.
Tale registrazione dello stabilimento deve essere distinta dagli eventuali adempimenti previsti per l’immissione in commercio delle specifiche categorie di prodotto. Per le formule per lattanti, ad esempio, la normativa italiana prevede una specifica procedura di notifica al Ministero della Salute.
Le categorie di prodotti degli alimenti regolamentati includono la formula per lattanti, la formula di proseguimento, gli alimenti complementari e i prodotti destinati a scopi medici speciali, ognuno con caratteristiche compositive e funzionali precise. L’obiettivo primario è l’armonizzazione delle norme a livello europeo, finalizzata a garantire sicurezza alimentare e uniformità tra Stati membri, prevenendo disparità che potrebbero compromettere la tutela del consumatore.
Per gli alimenti baby food a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, comunemente ricondotti al settore dei baby food, assume ancora rilevanza applicativa la Direttiva 2006/125/CE, che contiene
Punti principali e contenuti del Regolamento (UE) n. 609/2013
I punti principali del regolamento per gli alimenti destinati ai lattanti e bambini:
- L’articolo 1 – Oggetto individua quattro categorie di prodotti: formule per lattanti e formule di proseguimento; alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia; alimenti a fini medici speciali; sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. Lo stesso articolo introduce anche l’elenco dell’Unione delle sostanze che possono essere aggiunte a una o più di tali categorie.
- L’articolo 2 – Definizioni stabilisce le definizioni giuridiche necessarie per classificare correttamente i prodotti, tra cui lattante, bambino nella prima infanzia, formula per lattanti, formula di proseguimento, alimento a base di cereali, alimento per la prima infanzia, alimento a fini medici speciali e sostituto dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. La corretta classificazione è determinante perché da essa dipendono i requisiti specifici applicabili.
- L’articolo 3 – Decisioni di interpretazione attribuisce alla Commissione europea il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, se un determinato prodotto rientri nel campo di applicazione del Regolamento e a quale categoria debba essere ricondotto. La disposizione assume rilievo nei casi di prodotti borderline o di formulazioni innovative per le quali la classificazione può risultare incerta.
- L’articolo 4 – Immissione sul mercato stabilisce che i prodotti rientranti nel Regolamento possono essere commercializzati soltanto se conformi alle relative disposizioni. È inoltre previsto che siano immessi sul mercato al dettaglio esclusivamente come alimenti preimballati. Gli Stati membri non possono limitare la commercializzazione di prodotti conformi per motivi legati a composizione, fabbricazione, presentazione o etichettatura.
- L’articolo 5 – Principio di precauzione richiama espressamente il principio previsto dall’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 178/2002. Per alimenti destinati a categorie vulnerabili, la gestione dell’incertezza scientifica deve quindi essere orientata verso un elevato livello di protezione della salute.
- Con l’articolo 6 – Disposizioni introduttive inizia il capo dedicato alle prescrizioni in materia di composizione e informazione. Il Regolamento chiarisce che i prodotti devono rispettare anche tutte le altre disposizioni del diritto alimentare dell’Unione applicabili. Il Regolamento 609/2013 non opera quindi isolatamente, ma si integra, tra gli altri, con il Regolamento (CE) n. 178/2002, il Regolamento (UE) n. 1169/2011 e la normativa specifica su sicurezza, contaminanti, residui e criteri microbiologici.
- Gli articoli 7, 8 e 9 sviluppano i requisiti generali relativi a composizione e informazione. In particolare, i prodotti devono essere idonei alle esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati e tale idoneità deve basarsi su dati scientifici generalmente riconosciuti. Le informazioni fornite non devono attribuire agli alimenti proprietà di prevenzione, trattamento o guarigione di malattie umane e devono consentire un uso appropriato del prodotto.
- L’articolo 10 – Prescrizioni aggiuntive per le formule per lattanti e le formule di proseguimento introduce vincoli specifici in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità. Tali elementi devono essere configurati in modo da non scoraggiare l’allattamento al seno. Per le formule per lattanti sono inoltre vietate immagini o diciture che possano idealizzarne l’utilizzo, fatta salva la possibilità di utilizzare rappresentazioni necessarie all’identificazione del prodotto o alla spiegazione delle modalità di preparazione.
- L’articolo 11 – Prescrizioni specifiche in materia di composizione e informazione conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per disciplinare in dettaglio le singole categorie di prodotto. Tali atti possono stabilire requisiti relativi a composizione, uso di pesticidi e relativi residui, etichettatura, presentazione, pubblicità, claim, notifica dell’immissione sul mercato e altre condizioni specifiche. È da questa previsione che derivano, tra gli altri, il Regolamento delegato (UE) 2016/127 per formule per lattanti e formule di proseguimento e il Regolamento delegato (UE) 2016/128 per gli alimenti a fini medici speciali.
Gli articoli successivi disciplinano anche la gestione e l’aggiornamento dell’elenco dell’Unione delle sostanze che possono essere aggiunte ai prodotti, includendo categorie quali vitamine, minerali, amminoacidi e altre sostanze nutrizionali. L’inclusione nell’elenco non equivale però a un’autorizzazione generalizzata: l’utilizzo resta subordinato ai requisiti e alle condizioni previste per la specifica categoria di alimento.
Nella parte finale, il Regolamento disciplina le procedure di aggiornamento, gli atti delegati e gli atti di esecuzione, nonché le disposizioni transitorie necessarie per il passaggio dal precedente quadro normativo alla nuova disciplina.
Puoi scaricare il regolamento sul sito del legislatore comunitario.
Innovazioni e aspetti emergenti nel settore degli alimenti per l’infanzia
Il settore degli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia è caratterizzato da una continua evoluzione, con innovazioni che riguardano formulazioni, ingredienti e tipologie di prodotto. Le nuove formulazioni devono rispettare rigorosamente la normativa vigente, garantendo sicurezza e adeguatezza nutrizionale.
Tra le tendenze di mercato si osserva una crescente domanda di prodotti biologici e naturali, rispondendo alle preferenze di consumatori attenti alla qualità e alla salubrità. Questa evoluzione implica l’adeguamento delle strategie aziendali e la necessità di conformità specifiche per tali prodotti.
La ricerca scientifica svolge un ruolo centrale nel supportare l’innovazione, fornendo dati e approfondimenti che guidano gli aggiornamenti normativi. Contestualmente, la comunicazione normativa e il marketing devono essere sviluppati in modo trasparente e conforme, per garantire correttezza e affidabilità delle informazioni fornite.
Nuove formulazioni e ingredienti innovativi dei baby food
Le innovazioni nelle formulazioni riguardano l’introduzione di ingredienti innovativi che apportano vantaggi nutrizionali e funzionali, nel rispetto delle prescrizioni normative. Tali ingredienti sono accuratamente selezionati per garantire sicurezza e adeguatezza, rispondendo alle esigenze nutrizionali specifiche della prima infanzia.
Il rispetto delle disposizioni del regolamento e dei suoi aggiornamenti è imprescindibile per l’immissione sul mercato di questi prodotti innovativi. La collaborazione tra la ricerca scientifica e gli enti regolatori è fondamentale per assicurare un continuo miglioramento e un’adeguata valutazione degli effetti di tali novità.
Il mercato dei baby food registra una crescita significativa di prodotti biologici e naturali, riflettendo una maggiore attenzione da parte dei consumatori verso la qualità, la sicurezza e la sostenibilità. Questi prodotti sono soggetti a requisiti normativi specifici che garantiscono la conformità e la tutela della salute.
Le aziende devono adeguare le proprie strategie di marketing e comunicazione alle normative vigenti, assicurando trasparenza e correttezza nelle informazioni. Tale evoluzione del mercato rappresenta un’opportunità ma anche una sfida, richiedendo un costante aggiornamento e un’attenzione particolare alle caratteristiche qualitative del prodotto.
Sicurezza alimentare: rischi specifici e sistemi di controllo per gli alimenti destinati ai lattanti
La produzione di alimenti destinati ai lattanti, alimenti per la prima infanzia e AFMS richiede un livello di controllo della sicurezza alimentare superiore rispetto alla generalità del settore agroalimentare: il consumatore finale è un neonato o un bambino con sistema immunitario immaturo, per il quale anche una contaminazione minima o un errore compositivo può avere conseguenze gravi.
Il sistema di valutazione HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), reso obbligatorio dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e richiamato dai principi generali del Regolamento (CE) n. 178/2002, deve quindi essere applicato con un’attenzione particolare ai pericoli tipici di questa categoria di prodotti e di consumatori.
Questi strumenti, uniti a una gestione dei prerequisiti che comprendono tra cui la gestione delle strutture, persone un sistema di rintracciabilità di lotto e a un piano di monitoraggio ambientale nei siti produttivi, costituiscono oggi lo standard atteso da clienti, autorità di controllo e organismi di certificazione per chi opera in questo comparto.
Certificazioni alimentari applicabili alla filiera degli alimenti per lattanti e bambini
Se il rispetto del Regolamento (UE) 609/2013 è un obbligo di legge, le certificazioni volontarie di parte terza possono rappresentare uno strumento con cui potrai dimostrare a clienti, distributori e autorità di aver strutturato tali requisiti in un sistema di gestione verificabile, e possono essere uno strumento importante per presentarsi sui mercati e rispondere alle richieste dei clienti più strutturati.
Nel settore degli alimenti per l’infanzia le certificazioni più richieste sono la norma alimentare ISO 22000 per i sistemi di gestione della sicurezza alimentare, e gli schemi riconosciuti GFSI costruiti su questa base: lo schema alimentare FSSC 22000, che integra i programmi di prerequisito ISO/TS 22002-1 alla norma.
Importanti sono anche gli standard di certificazione alimentare BRCGS Food Safety e standard IFS Food, entrambi molto diffusi tra i buyer della grande distribuzione e spesso richiesti come requisito contrattuale ai produttori di formule per lattanti e baby food.
A queste si affiancano i requisiti della norma ISO 9001 per la gestione della qualità aziendale, le norme di buona fabbricazione (GMP) applicate agli stabilimenti, particolarmente rilevanti quando l’azienda produce anche integratori alimentari o AFMS a cavallo tra normativa alimentare e ambito nutraceutico.
La scelta dello schema più adatto dipende dal mercato di sbocco, dai requisiti dei clienti e dalla complessità della filiera: una valutazione preliminare con un consulente esperto in certificazioni alimentari evita di investire in uno standard non allineato alle richieste effettive dei propri clienti.
Ultima Modifica by Federico Pucci






