Per un’impresa agroalimentare italiana, il valore del prodotto non è solo nella ricetta, nella materia prima o nel territorio. È anche nella capacità di dimostrare, con evidenze verificabili, che origine, qualità, tracciabilità e denominazione siano realmente sotto controllo.
La Legge 75 del 21 aprile 2026, in vigore dal 29 maggio 2026, nasce con una finalità precisa: rafforzare la tutela dei prodotti alimentari italiani e contrastare in modo più incisivo frodi agroalimentari, Italian Sounding, uso improprio delle denominazioni protette, segni mendaci e carenze nella tracciabilità.

Il provvedimento interviene quindi su uno dei temi più sensibili per il sistema produttivo nazionale: la protezione del Made in Italy agroalimentare come patrimonio economico, culturale e commerciale.
La Legge 75/2026 rende questo principio ancora più rilevante, perché collega la tutela del prodotto italiano a un sistema sanzionatorio più severo e a strumenti di controllo più strutturati.
Il testo normativo introduce nuovi reati, rafforza alcune sanzioni amministrative, interviene sulla responsabilità degli enti, prevede strumenti di autenticazione per i prodotti DOP e IGP e istituisce specifici sistemi informativi per filiere sensibili, come quella del latte di bufala.
Perché la Legge 75/2026 è rilevante per le imprese agroalimentari
La legge tutela il Made in Italy agroalimentare perché interviene sulle condotte che possono alterare la percezione del consumatore e danneggiare le imprese che operano correttamente.
Un prodotto alimentare può essere lesivo del mercato non solo quando è palesemente contraffatto, ma anche quando viene presentato con indicazioni capaci di far credere al compratore che abbia origine, qualità, provenienza o caratteristiche diverse da quelle reali.
Questo riguarda etichette, marchi, immagini, claim commerciali, schede tecniche, cataloghi, siti web, e-commerce, documenti di vendita, riferimenti territoriali, denominazioni protette e comunicazioni rivolte alla GDO o ai mercati esteri.
L’azienda deve quindi verificare che ogni informazione comunicata al mercato sia coerente con il prodotto effettivamente realizzato e con le evidenze disponibili.
Il rischio non è limitato alla frode intenzionale. Anche una gestione della sicurezza alimentare non consonaa, della documentazione, una tracciabilità incompleta, un riferimento geografico non sostenuto da prove o una comunicazione promozionale troppo ambigua possono diventare punti critici.
La tutela del Made in Italy passa quindi anche dalla capacità dell’impresa di organizzare correttamente dati, registrazioni, responsabilità e controlli.
Frode alimentare: il nuovo art. 517-sexies del Codice penale
Una delle principali novità introdotte dalla Legge 75/2026 è il reato di frode alimentare, previsto dal nuovo art. 517-sexies del Codice penale.
Il requisito punisce chi, con finalità di profitto e per indurre in errore il compratore, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, trasporta, distribuisce, vende o mette in circolazione alimenti, acque o bevande che sa essere non genuini oppure sostanzialmente difformi per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quanto indicato, dichiarato o pattuito.
La sanzione prevista è la reclusione da due mesi a un anno e la multa da 1.000 a 4.000 euro, salvo che il fatto costituisca un reato più grave. La punibilità è esclusa quando la condotta è di lieve entità, per quantità o valore economico esiguo del prodotto oppure per assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato.
Per un’impresa, questo significa che la coerenza tra prodotto, documenti e dichiarazioni commerciali diventa un presidio essenziale.
Se una materia prima viene dichiarata italiana, territoriale, certificata o conforme a una determinata qualità, tale informazione deve essere dimostrabile. Se un prodotto viene venduto con una specifica origine o con caratteristiche concordate con il cliente, la documentazione deve confermare quanto dichiarato.
Commercio di alimenti con segni mendaci
La legge introduce anche il reato di commercio di alimenti con segni mendaci, previsto dal nuovo art. 517-septies del Codice penale. Il requisito riguarda l’utilizzo di segni distintivi o indicazioni, anche figurative, false o ingannevoli, ad esempio Italian Sounding, idonee a indurre in errore il compratore sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti.
Il testo include anche le condotte realizzate mediante tecniche di comunicazione a distanza o strumenti digitali.
La sanzione prevista è la reclusione da tre a diciotto mesi e la multa fino a 20.000 euro.
Questa disposizione è particolarmente importante per le imprese che utilizzano riferimenti all’italianità, immagini evocative, colori, nomi geografici, simboli territoriali, richiami alla tradizione, claim di qualità o riferimenti a filiere specifiche.
La comunicazione commerciale non può essere scollegata dal sistema qualità e dalla documentazione aziendale. Un’immagine, un nome, un claim o una descrizione online possono generare rischio se comunicano un’origine o una qualità non dimostrabile.
DOP, IGP, biologico e circostanze aggravanti
La Legge 75/2026 rafforza la protezione dei prodotti DOP e IGP, che rappresentano una parte centrale del patrimonio agroalimentare italiano.
Le pene previste per frode alimentare e commercio con segni mendaci sono aumentate quando le condotte riguardano denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette, falsi documenti di trasporto, false dichiarazioni agli organismi di vigilanza, quantità rilevanti di prodotto o alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.
Se concorrono due o più circostanze aggravanti, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Nei casi di frode alimentare e commercio con segni mendaci, quando il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, il giudice può disporre la chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio da cinque giorni a tre mesi.
Nei casi più gravi previsti dalla legge possono applicarsi ulteriori pene accessorie, compresa la chiusura temporanea da uno a dodici mesi.
La riforma prevede anche la confisca obbligatoria per i casi collegati agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies. La confisca può riguardare le cose utilizzate o destinate a commettere il reato, nonché l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto del reato.
Tracciabilità alimentare: sanzioni fino a 150.000 euro
Viene rafforzato anche il regime sanzionatorio collegato agli obblighi di rintracciabilità previsti dall’art. 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002.
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di rintracciabilità sono soggetti a una sanzione amministrativa da 6.000 a 48.000 euro oppure pari al 3% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’accertamento, quando tale importo è superiore a 48.000 euro.
La sanzione massima non può comunque superare 150.000 euro.
La tracciabilità non deve essere letta solo come strumento per gestire un ritiro o un richiamo. In relazione alla tutela dei prodotti italiani, diventa anche il mezzo per dimostrare la coerenza tra materia prima, fornitore, trasformazione, confezionamento, vendita e informazioni comunicate al mercato.
Una registrazione incompleta o non coerente non rappresenta solo una carenza documentale: può indebolire la capacità dell’impresa di dimostrare l’autenticità del prodotto.
Contrassegno volontario per prodotti DOP e IGP: il ruolo della Zecca dello Stato
Tra gli strumenti introdotti dalla Legge 75/2026 rientra il contrassegno volontario per i prodotti DOP e IGP. I prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta possono essere dotati, ai fini dell’immissione al consumo, di uno speciale contrassegno realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La legge qualifica tale contrassegno come carta valori.
Il contrassegno deve essere realizzato con materiali e tecniche di sicurezza idonei a garantire elevata protezione da contraffazioni e falsificazioni, assicurando tracciabilità e autenticità del prodotto.
Le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalità di fabbricazione, uso, distribuzione, controllo e costo sono demandate a un decreto ministeriale.
Questo strumento può rafforzare riconoscibilità e protezione del prodotto autentico. Non sostituisce però la gestione documentale della filiera. Il contrassegno ha valore solo se inserito in un sistema capace di dimostrare correttamente disciplinare, certificazione, lotti, fornitori, tracciabilità e immissione al consumo.
Registro unico del latte di bufala e SIAN
La Legge 75 2026 interviene anche sulla filiera bufalina istituendo, nell’ambito del SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale, la piattaforma informatizzata denominata Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati.
Allevatori bufalini, trasformatori e intermediari di latte di bufala devono inserire quotidianamente nella piattaforma i dati relativi a produzione, trasformazione e commercializzazione.
Questo strumento è rilevante perché rafforza la trasparenza di una filiera particolarmente sensibile, nella quale origine della materia prima, movimentazioni, trasformazione e destinazione del prodotto devono essere ricostruibili con precisione.
Il SIAN consente la gestione informatizzata dei dati e agevola i controlli da parte delle autorità competenti.
Per gli operatori coinvolti, il Registro unico non è un semplice adempimento amministrativo. È un presidio di filiera. La qualità del dato inserito, la puntualità delle registrazioni e la coerenza tra movimentazioni reali e documentazione aziendale diventano elementi determinanti per dimostrare la correttezza della produzione e della commercializzazione.
Responsabilità amministrativa degli enti
La Legge 75/2026 interviene anche sul sistema della responsabilità amministrativa degli enti previsto dal D.lgs. 231/2001, modificando il perimetro dei reati rilevanti per le organizzazioni. Il tema è già richiamato nel testo allegato, che collega la nuova disciplina alla necessità di una governance aziendale più solida.
Per l’impresa, il punto operativo è la responsabilità organizzativa. Se una violazione nasce da controlli insufficienti, responsabilità non definite, gestione debole dei fornitori, tracciabilità incompleta o comunicazione commerciale non verificata, il problema non riguarda solo il singolo comportamento scorretto.
Può evidenziare una carenza del sistema aziendale.
La prevenzione richiede quindi ruoli chiari, procedure aggiornate, registrazioni disponibili, controlli interni, verifiche sui fornitori, gestione delle non conformità e riesame periodico dei rischi collegati a origine, denominazioni, claim e tracciabilità.
Cosa devono fare le imprese alimentari per la compliance alla Legge 75 2026
Le imprese dovrebbero partire da una verifica delle informazioni usate per valorizzare i prodotti. Ogni riferimento a italianità, origine, territorio, qualità, denominazione, certificazione o filiera deve essere confrontato con le evidenze documentali disponibili.
Serve poi una verifica della tracciabilità. Il sistema deve consentire di collegare materie prime, fornitori, lotti, trasformazione, confezionamento, prodotto finito, documenti commerciali e vendita.
Quando l’origine rappresenta un elemento di valore commerciale, il controllo deve essere ancora più robusto. Come ad esempio avviene con i claim ambientali.
Un altro passaggio riguarda la qualifica dei fornitori. Se l’autenticità del prodotto dipende da materie prime, provenienza, certificazioni o disciplinari, il fornitore non può essere gestito solo con una scheda tecnica.
Occorrono controlli documentali, verifiche periodiche, gestione delle non conformità e riesame dei dati ricevuti.
L’azienda deve poi controllare la comunicazione commerciale. Etichette, schede tecniche, cataloghi, immagini, sito web, contenuti digitali e claim devono essere allineati alla documentazione aziendale.
La funzione marketing non può operare separatamente da qualità, regolatoria, acquisti e direzione.
Tutti requisiti per i quali può essere utile ma non sostitutivo l’implementazione di standard alimentare GFSI, ad esempio: IFS, BRCGS, FSSC 22000 che richiedono una gestione delle frodi avanzata a tutela dei consumatori e dei mercati.
La Legge 75 2026 è visionabile sulla Gazzetta Ufficiale.




