Direttiva UE 1438 : le novità della Direttiva Breakfast

Nel mese di maggio 2024, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato la Direttiva UE 1438 ‘Breakfast Directive’, un testo di grande rilevanza per l’industria alimentare europea e, in particolare, per i produttori di miele, succhi di frutta, confetture e latte conservato.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 24 maggio 2024 questa direttiva rappresenta una revisione profonda delle precedenti norme del 2001, adattandole alle attuali esigenze di trasparenza, sostenibilità e tutela del consumatore.

Direttiva UE 1438 | Direttiva Breackfast

L’obiettivo primario del legislatore europeo è quello di rafforzare la fiducia dei consumatori attraverso un’informazione più chiara e completa sull’origine e sulla composizione degli alimenti, in linea con la strategia “Dal produttore al consumatore” del Green Deal europeo.

Le modifiche rispondono all’evoluzione tecnologica, ai progressi scientifici e alla crescente domanda di prodotti alimentari autentici, meno zuccherati e più sostenibili.

Questa revisione, conosciuta anche come “Direttiva Breakfast”, armonizza le regole a livello europeo, eliminando le divergenze nazionali che negli anni avevano creato distorsioni nel mercato unico.

L’impatto atteso è significativo per gli operatori dell’intera filiera: produttori agricoli, trasformatori, confezionatori, distributori, chiamate a garantire un’informazione di etichetta conforme ai nuovi requisiti.

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Considerazioni preliminari della Direttiva Breakfast

Le 39 considerazioni iniziali della Direttiva (UE) 2024/1438 tracciano la linea guida della riforma. Esse si fondano su tre principi cardine: autenticità del prodotto, informazione trasparente e innovazione sostenibile.

La Commissione Europea ha ritenuto indispensabile aggiornare le quattro direttive del 2001 per assicurare un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, in coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo.

L’origine dei prodotti diventa un fattore determinante per la qualità percepita: per il miele, ad esempio, la direttiva introduce regole uniformi sull’etichettatura del paese di origine, imponendo l’indicazione delle percentuali di provenienza nei casi di miscele.

L’atto normativo affronta anche il tema della lotta alle frodi alimentari, prevedendo lo sviluppo di metodi di analisi armonizzati per individuare adulterazioni e pratiche ingannevoli. È prevista la creazione di una piattaforma europea per la tracciabilità del miele e di un laboratorio di riferimento dell’Unione, che garantiranno controlli più rigorosi.

Un’altra area di intervento è la promozione della riformulazione dei prodotti ad alto contenuto di zuccheri, in linea con la crescente attenzione alla salute pubblica.

La direttiva incoraggia l’introduzione di nuove categorie di succhi a ridotto contenuto di zuccheri e la revisione dei requisiti per confetture e marmellate, sostenendo una maggiore presenza di frutta e una minore quantità di zuccheri liberi.

Modifiche della direttiva 2001/110/CE (Miele)

Le modifiche più sostanziali introdotte dalla Direttiva UE 1438 riguardano l’etichettatura e la tracciabilità del miele. L’articolo 2 è stato aggiornato imponendo che, in caso di miscele provenienti da più paesi, l’etichetta indichi l’origine in ordine decrescente di peso e con la percentuale di ciascun Paese, con una tolleranza del 5%.

Per le confezioni di piccole dimensioni (inferiori a 30 g) è consentito l’uso dei codici ISO a due lettere in sostituzione del nome del paese.

Gli Stati membri potranno prevedere una deroga per le miscele con più di quattro origini, consentendo l’indicazione solo delle quattro principali che rappresentano oltre il 50% della miscela.

La direttiva introduce anche la delega alla Commissione per l’adozione di atti relativi alla determinazione dell’origine floreale, geografica e botanica, alla tutela degli enzimi naturali e alla conservazione del polline come parametro di autenticità.

Viene istituita una piattaforma europea per il miele, composta da esperti, laboratori e rappresentanti del settore, con l’obiettivo di elaborare sistemi di tracciabilità digitale e rafforzare i controlli sull’adulterazione. Entro il 2029 la Commissione dovrà adottare metodi di analisi armonizzati e nuovi criteri di tracciabilità per tutta la filiera, dall’apicoltore al consumatore.

Modifiche della direttiva 2001/112/CE (Succhi di frutta)

Le novità introdotte dalla Direttiva UE 1438 per i succhi di frutta sono fortemente orientate alla riduzione degli zuccheri aggiunti e alla chiarezza informativa. La dichiarazione “i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti” potrà comparire volontariamente sull’etichetta, rafforzando la distinzione rispetto ai nettari di frutta.

Nasce una nuova categoria di prodotti: i “succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri”, ottenuti mediante tecniche di riduzione selettiva degli zuccheri naturalmente presenti, mantenendo però le proprietà organolettiche del frutto di origine.

Tali prodotti potranno riportare denominazioni specifiche, purché la riduzione sia almeno del 30% rispetto ai succhi standard, in conformità al Regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali.

La direttiva consente inoltre l’utilizzo delle proteine dei semi di girasole come nuovo agente chiarificante e introduce la denominazione “acqua di cocco” come sinonimo di “succo di cocco”, riconoscendo una pratica commerciale ormai diffusa.

È previsto infine che, entro il 2027, la Commissione presenti una relazione sulla possibilità di indicare in etichetta l’origine geografica dei frutti utilizzati, aprendo alla tracciabilità anche per il comparto dei succhi.

Modifiche della direttiva 2001/113/CE (Confetture, gelatine e marmellate)

Per il settore delle conserve di frutta, la Direttiva 1438/2024 introduce modifiche di notevole rilievo. Viene abolito l’obbligo di riportare il tenore di zucchero separatamente, in quanto tale informazione è già obbligatoria nel quadro del Regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’etichettatura alimentare.

È aumentata la quantità minima di frutta necessaria per la produzione di confetture e gelatine, con l’obiettivo di sostenere il mercato della frutta fresca e ridurre il contenuto di zuccheri liberi.

I prodotti con un tenore di zucchero inferiore al 60%, ma che rispettano i criteri di “a tasso ridotto di zuccheri”, potranno continuare a utilizzare le denominazioni “confettura” e “gelatina”.

La direttiva rivede anche le denominazioni di vendita: gli Stati membri potranno consentire l’uso del termine “marmellata” come sinonimo di “confettura”, a condizione che non generi confusione con la “marmellata di agrumi”. Si ammette l’impiego di succhi concentrati come ingredienti sostenibili e si elimina ogni riferimento agli additivi regolati dal Regolamento (UE) n. 1333/2008.

Le modifiche si allineano all’obiettivo di fornire informazioni nutrizionali trasparenti e di promuovere la riduzione degli zuccheri nelle conserve di frutta, sostenendo al contempo la competitività dei produttori europei sul mercato globale.

Modifiche della direttiva 2001/114/CE (Latte conservato e disidratato)

Le modifiche alla direttiva sul latte conservato riguardano principalmente l’aggiornamento delle definizioni e dei trattamenti consentiti. È ora autorizzato il trattamento per la riduzione del contenuto di lattosio attraverso la conversione in glucosio e galattosio, a condizione che la variazione compositiva sia chiaramente indicata sull’imballaggio.

La denominazione inglese “evaporated milk” viene resa coerente con le norme internazionali del Codex Alimentarius (CXS 281-1971), migliorando la compatibilità commerciale con i mercati extraeuropei.

Anche in questo caso, con la Direttiva (UE) 2024/1438 i riferimenti normativi vengono aggiornati, sostituendo le vecchie direttive con i più recenti regolamenti UE in materia di etichettatura e additivi alimentari.

Applicabilità ed Entrata in vigore della Direttiva UE 1438 Breakfast Directive

La Direttiva UE 1438 è entrata in vigore il 13 giugno 2024, venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Gli Stati membri hanno 18 mesi di tempo, fino a dicembre 2025, per recepire le disposizioni nel diritto nazionale. Le norme diventeranno applicabili a partire da giugno 2026, concedendo agli operatori un periodo di adattamento tecnico e gestionale di ulteriori sei mesi.

Durante la fase transitoria, i prodotti conformi alle vecchie regole potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

In sintesi, la Direttiva (UE) 2024/1438 rappresenta un passo importante verso la trasparenza alimentare e la sostenibilità, rafforzando la fiducia del consumatore europeo e garantendo condizioni di concorrenza leale per le imprese del settore.

La Direttiva è scaricabile cliccando sul link del sito della Commissione Europea.

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Ultima Modifica by Federico Pucci