Nel settore della produzione di packaging per alimenti, la dichiarazione di conformità alimentare è un documento obbligatorio che condiziona la possibilità stessa di immettere sul mercato materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti.
Non si tratta di un allegato commerciale, né di un documento accessorio alla vendita, ma di un atto formale con valore giuridico che attesta la conformità del materiale alla normativa applicabile sui materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA).
La disciplina europea sui MOCA si fonda sul principio della tutela preventiva della sicurezza alimentare di conseguenza della salute del consumatore. Tale principio impone che la sicurezza del prodotto alimentare non dipenda esclusivamente dal produttore dell’alimento, ma sia garantita anche dai materiali che entrano in contatto diretto o indiretto con esso e che non devono essere fonte di contaminazione chimica.

La dichiarazione di conformità al contatto alimentare rappresenta lo strumento documentale attraverso cui questo principio viene reso operativo lungo l’intera filiera.
Nel contesto industriale del packaging, svolge una funzione di trasferimento delle informazioni a cascata.
Ogni operatore della filiera ha obblighi precisi: il produttore di materie prime deve fornire informazioni adeguate ed una propria dichiarazione di conformità alimentare, il produttore di imballaggi deve rilasciare la dichiarazione ai clienti, i distributori e gli utilizzatori professionali devono detenerla e conservarla. Anche chi non trasforma fisicamente il materiale è comunque responsabile della corretta gestione documentale.
Ogni operatore economico coinvolto quindi, dal produttore di materie prime al trasformatore, dal distributore all’utilizzatore professionale, deve poter disporre di informazioni chiare, verificabili e coerenti per valutare l’idoneità del materiale rispetto allo specifico impiego tecnologico previsto.
Che cosa è una Dichiarazione di conformità al contatto alimentare
La dichiarazione di conformità al contatto alimentare è il documento con cui un operatore economico produttore, trasformatore, importatore o che immette sul mercato materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità del prodotto alla normativa applicabile sui MOCA.
Se l’azienda produce packaging, semilavorati, materiali o componenti destinati a clienti del settore alimentare, la dichiarazione riguarda direttamente la sua attività.
Dal punto di vista tecnico-giuridico, la dichiarazione di conformità alimentare è un atto di responsabilità definito dalla EN 45014, che qualifica la dichiarazione del fornitore come attestazione formale di conformità a requisiti specificati.
La responsabilità non è trasferibile a consulenti o laboratori: il soggetto che firma e rilascia la dichiarazione risponde della veridicità e completezza delle informazioni dichiarate. Non si può fare a caso, o aggiungendo dicitura sospinti dal markentig e dal reparto commerciale.
Tutte le informazioni devono essere ricercate in quelle comunicate dai fornitori, più eventuali aggiunte relative ai processi effettuati in azienda e sostenute la dove necessiti da attività di valutazione analitica specifica necessarie alla verifica che i materiali siano sicuri per gli alimenti che andranno a contenere.
La dichiarazione di conformità alimentare non è destinata al consumatore finale e non sostituisce l’etichettatura dell’alimento. È un documento B2B che accompagna il materiale lungo la filiera e consente agli operatori a valle di valutare se il prodotto sia idoneo allo specifico utilizzo previsto nel proprio processo produttivo, in funzione delle condizioni di contatto dichiarate.
Espressioni generiche come “materiale idoneo al contatto alimentare” non hanno valore legale se non supportate da una dichiarazione di conformità redatta secondo i requisiti normativi specifici per l’alimento e per il processo tecnologico.
Compliance normativa di una dichiarazione di conformità alimentare
La dichiarazione di conformità al contatto alimentare è regolata da norme cogenti e norme tecniche di riferimento che ne definiscono contenuto, responsabilità e valore giuridico. Il documento deve essere coerente con il quadro legislativo applicabile al materiale e allo stadio della filiera.
Il riferimento generale è il Regolamento (CE) n. 1935/2004, che stabilisce i requisiti comuni a tutti i materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti. L’articolo 3 impone che i materiali non trasferiscano costituenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, né modifichino in modo inaccettabile la composizione dell’alimento o le sue caratteristiche organolettiche. L’articolo 16 stabilisce l’obbligo della Dichiarazione di conformità per i materiali disciplinati da misure specifiche.
Il Regolamento (CE) n. 178/2002 inquadra i MOCA all’interno della filiera della sicurezza alimentare, rafforzando l’obbligo di trasmissione di informazioni affidabili tra operatori professionali. In ambito nazionale, il Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, è uno dei pilastri storici della normativa italiana sui materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti, tuttora formalmente vigente per alcuni ambiti non coperti da misure armonizzate europee. Ed il DPR 777/1982 disciplina l’obbligo documentale e il regime sanzionatorio in caso di assenza o irregolarità della dichiarazione.
Per le materie plastiche si applica il Regolamento (UE) n. 10/2011, che introduce un sistema strutturato basato su liste positive di sostanze autorizzate, limiti di migrazione globale e specifica, condizioni di prova e uno schema obbligatorio di dichiarazione riportato nell’Allegato IV. Il Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione si applica a tutte le fasi di produzione dei MOCA.
La dichiarazione di condormità alimentare deve essere aggiornata periodicamente (si consiglia annuale), per essere rappresentativa, e in caso di modifiche alla composizione del materiale, al processo produttivo o al quadro normativo applicabile. Dichiarazioni non allineate alla normativa vigente al momento dell’immissione sul mercato sono da considerarsi non conformi.
Differenze tra COA, scheda tecnica e Dichiarazione alimentare
Molti produttori di alimenti fanno confusione tra tre documenti che in genere consegna loro il produttore di packaging con i materiali:
Il Certificato di Analisi (COA) è un documento analitico che riporta i risultati di prove di laboratorio eseguite su uno specifico lotto di materiale. Il COA descrive parametri misurati in condizioni definite e non costituisce attestazione di conformità normativa ai MOCA. Ha validità limitata al lotto analizzato.
La scheda tecnica del materiale è un documento descrittivo che riporta caratteristiche fisiche, chimiche o prestazionali del prodotto. Non ha valore giuridico ai fini della disciplina MOCA e non comporta assunzione di responsabilità normativa.
La dichiarazione di conformità al contatto alimentare è l’unico documento con valore giuridico. È redatta dall’operatore economico che immette il materiale sul mercato e attesta la conformità alla normativa applicabile, integrando riferimenti normativi, condizioni di utilizzo e informazioni necessarie alla valutazione della conformità lungo la filiera.
COA e schede tecniche costituiscono documentazione di supporto alla dichiarazione di alimentarietà, ma non la sostituiscono. In assenza di una Dichiarazione conforme, la disponibilità di COA e schede tecniche non soddisfa gli obblighi normativi.
Informazioni obbligatorie da riportare nella Dichiarazione di conformità al contatto con gli alimenti
La dichiarazione di conformità alimentare deve contenere informazioni obbligatorie derivate direttamente dalla disciplina MOCA e dalle disposizioni specifiche di materiale. Vediamo quelle inerenti ai materiali plastici:
- Identità dell’operatore economico responsabile. Obbligo ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (CE) 1935/2004. Devono essere indicati denominazione sociale e indirizzo del soggetto che rilascia la dichiarazione. Deve essere emessa dall’operatore economico responsabile dell’immissione sul mercato del materiale o oggetto MOCA. In funzione della filiera, il soggetto può essere: roduttore di materia prima, produttore di semilavorati (film, foglia, bobina), trasformatore di imballaggi finiti, importatore UE di MOCA extra-UE. Il soggetto che emette la dichiarazione si assume piena responsabilità giuridica della conformità del materiale, anche se le prove analitiche o le informazioni derivano da fornitori a monte.
- Identificazione univoca del materiale o oggetto. Il prodotto deve essere identificabile tramite codice articolo, descrizione del materiale e, se applicabile, struttura multistrato o multicomponente. La dichiarazione deve consentire l’identificazione inequivocabile del materiale a cui si riferisce. Devono essere riportate informazioni chiare e non ambigue, tra cui: denominazione commerciale del materiale o codice interno, descrizione tecnica (es. film multistrato, contenitore rigido, sacco flessibile), natura polimerica (es. HDPE, LDPE, PP, PET, PS, multistrato), eventuali strati funzionali o barriere, versione o revisione del prodotto. Questa sezione è fondamentale per garantire la tracciabilità documentale prevista dall’art. 17 del Reg. 1935/2004.
- Riferimenti normativi applicabili. La dichiarazione deve elencare esplicitamente tutta la normativa applicabile e dichiarata come conforme. Per i materiali plastici destinati al contatto alimentare, devono comparire almeno: conformità ai requisiti generali dell’art. 3 del Reg. 1935/2004 (assenza di migrazione pericolosa, alterazioni sensoriali, cessione non accettabile), conformità alla lista positiva delle sostanze autorizzate ai sensi del Reg. 10/2011, rispetto dei limiti di migrazione specifica (SML), rispetto del limite di migrazione globale (OML), produzione secondo Buone Pratiche di Fabbricazione (Reg. 2023/2006), conformità agli obblighi informativi REACH per le sostanze SVHC, se applicabile. Devono essere citati i regolamenti e le disposizioni pertinenti al materiale, incluse leggi quadro e misure specifiche.
- Composizione chimica e sostanze regolamentate. La DoC non richiede la formula completa, ma deve fornire informazioni sufficienti a dimostrare la conformità normativa. Devono essere dichiarati: monomeri e sostanze di partenza soggette a SML, additivi, stabilizzanti, plastificanti, coloranti presenti in lista positiva, eventuali sostanze con restrizioni d’uso, allergeni, presenza o assenza di sostanze non intenzionalmente aggiunte (NIAS) valutate secondo risk assessment. Per ogni sostanza soggetta a limite, deve essere garantito che nelle condizioni previste di utilizzo il limite non venga superato.
- Migrazione globale e specifica. Questa è la sezione chimicamente più critica della dichiarazione. Devono essere riportate informazioni relative a: conformità al limite di migrazione globale (10 mg/dm² oppure 60 mg/kg), condizioni di prova utilizzate (tempo, temperatura, simulanti), riferimento alle norme armonizzate di prova (es. EN 1186), dichiarazione di conformità rispetto a tutti gli SML applicabili. È obbligatorio considerare il rapporto superficie/volume convenzionale di 6 dm²/kg, salvo giustificazioni documentate diverse.
- Condizioni di utilizzo previste. La dichiarazione alimentare è valida solo nelle condizioni dichiarate. Devono essere specificati con precisione: tipologie di alimenti compatibili (acquosi, acidi, grassi, alcolici), temperatura massima di contatto, durata del contatto, utilizzo singolo o ripetuto, eventuale idoneità a microonde, forno, congelamento, durata di trattamento, modalità di stoccaggio. Identificare anche eventuali utilizzi impropri. L’assenza o l’ambiguità di queste informazioni rende la dichiarazione tecnicamente debole e contestabile.
- Inerzia sensoriale. In applicazione dell’art. 3 del Reg. 1935/2004, deve essere dichiarato che il materiale non altera le caratteristiche organolettiche dell’alimento. La dichiarazione deve basarsi su: test sensoriali interni o esterni, valutazioni comparative, esperienze documentate su applicazioni equivalenti.
- Validità, aggiornamento e revisione. La dichiarazione deve indicare chiaramente: data di emissione, versione o revisione, condizioni che ne impongono l’aggiornamento obbligatorio, tra cui: modifiche di formulazione, cambiamento del processo produttivo, aggiornamenti normativi, nuove evidenze scientifiche. Una dichiarazione non aggiornata equivale, di fatto, a un documento non valido.
- Firma e responsabilità. La dichiarazione di conformità alimentare deve essere: firmata da una persona responsabile e competente, accompagnata da ruolo aziendale, emessa su carta intestata o documento aziendale identificabile. La firma rappresenta assunzione diretta di responsabilità civile e penale.
Dichiarazione di alimentarietà per il contatto alimentare non solo plastica
La disciplina MOCA si applica a tutti i materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti, non esclusivamente alle materie plastiche. Carte e cartoni, metalli, vetro, materiali plastici, inchiostri da stampa, adesivi e rivestimenti rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1935/2004.
Per questi materiali, la dichiarazione di conformità alimntare deve essere basata sulle disposizioni specifiche applicabili o, in assenza di misure armonizzate, sul rispetto dei requisiti generali di sicurezza e sulla disponibilità di informazioni adeguate a supporto della valutazione del rischio. Nei materiali multistrato e multimateriale, la Dichiarazione del prodotto finito deve integrare le informazioni provenienti da tutti i componenti.
Buone pratiche e sistema di gestione
La dichiarazione di conformità al contatto alimentare deve essere specifica per il prodotto e per lo scopo tecnologico. Dichiarazioni generiche, valide per intere famiglie di prodotto senza distinzione di utilizzo, non sono conformi.
La dichiarazione deve essere aggiornata in caso di modifiche normative o di composizione del materiale.Le recenti evoluzioni normative, come il Regolamento (UE) 2025/351 e il Regolamento (UE) 2024/3190 sul bisfenolo A, introducono misure transitorie e divieti che devono essere esplicitamente gestiti nella dichiarazione, mediante postille obbligatorie e indicazioni temporali di immissione sul mercato.
L’integrazione della gestione delle Dichiarazioni di conformità in un sistema strutturato è supportata da schemi di certificazione riconosciuti dal mercato, come BRCGS Packaging Materials, IFS Packsecure e FSSC 22000 per il settore packaging, nonché da schemi di tracciabilità e sostenibilità come FSC e ISCC.
La dichiarazione di conformità alimentare è un documento normativo che incide direttamente sulla responsabilità del produttore di packaging. La sua corretta redazione richiede conoscenza della disciplina MOCA, controllo dei materiali e gestione documentale coerente lungo la filiera. Errori, omissioni o genericità compromettono la conformità legale e l’affidabilità commerciale dell’azienda.


















