Regolamento UE 2022/1616: obblighi per i materiali plastici riciclati destinati al contatto con alimenti

Il Regolamento (UE) 2022/1616 sui materiali plastici riciclati disciplina la produzione, l’immissione sul mercato e l’impiego dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti. Stabilisce requisiti per tecnologie di riciclaggio, decontaminazione, tracciabilità e documentazione di conformità.

Se la tua azienda produce imballaggi o acquista bottiglie, vaschette e contenitori con materiale riciclato, devi individuare gli obblighi collegati alla tua attività. La sicurezza dipende dall’origine della materia prima, dal processo applicato e dalle condizioni nelle quali il prodotto sarà utilizzato.

Il provvedimento ha abrogato il Regolamento (CE) n. 282/2008. Si integra con il Regolamento (CE) n. 1935/2004 sui MOCA, il Regolamento (UE) n. 10/2011 sulle plastiche e il Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione.

Quali materiali plastici riciclati sono interessati

La disciplina riguarda materiali e oggetti destinati al contatto alimentare contenenti plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi. La componente riciclata può costituire l’intero manufatto oppure una sua parte.

Regolamento UE 2022/1616: obblighi per i materiali plastici riciclati destinati al contatto con alimenti

Rientrano, per esempio, bottiglie in rPET, vaschette con una quota di plastica riciclata e determinati contenitori prodotti all’interno di circuiti controllati. La sigla rPET identifica il polietilentereftalato riciclato: descrive il materiale, ma non dimostra da sola la sua idoneità alimentare.

L’articolo 1 comprende anche lo sviluppo e il funzionamento delle tecnologie, dei processi e degli impianti di riciclaggio. L’analisi deve quindi considerare la filiera produttiva, oltre alle caratteristiche dell’imballaggio finito.

È prevista un’esclusione specifica per l’utilizzo di rifiuti nella fabbricazione delle sostanze individuate dall’articolo 1, paragrafo 3, destinate al successivo impiego secondo il regolamento 10/2011.

Per inquadrare un processo di riciclo chimico occorre verificare sostanze ottenute, caratteristiche del processo e destinazione d’uso. La denominazione commerciale della tecnologia non è sufficiente.

Quali obblighi riguardano la tua azienda

Le responsabilità cambiano secondo la fase della filiera. Un’impresa può svolgere più attività e assumere, di conseguenza, diversi obblighi.

OperatoreResponsabilità principale
Gestore dei rifiuti coinvolto nella raccolta e nel pretrattamento
RiciclatoreGestire la decontaminazione, rispettare il regime della tecnologia e documentare la conformità della plastica ottenuta.
TrasformatoreLavorare la plastica riciclata rispettando le istruzioni ricevute e fornire la documentazione prevista per il prodotto ottenuto.
TrasformatoreUtilizzare gli imballaggi secondo le condizioni consentite e trasmettere le istruzioni pertinenti agli utilizzatori successivi, quando necessario.
Rivenditore di oggetti non ancora a contatto con alimentiComunicare le istruzioni pertinenti quando non risultano già dall’etichettatura.

Un produttore alimentare che acquista vaschette finite non diventa, per il solo acquisto, un riciclatore. Deve però accertare che l’impiego aziendale rispetti le istruzioni e le restrizioni del materiale ricevuto

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Tecnologie idonee, processi autorizzati e nuove tecnologie per la plastica riciclata

Per verificare un fornitore devi distinguere tecnologia, processo e impianto. La tecnologia identifica i principi utilizzati per riciclare e decontaminare. Il processo definisce la sequenza delle operazioni. L’impianto è l’attrezzatura fisica che le esegue.

L’articolo 4 prevede due percorsi: utilizzare una tecnologia idonea elencata nell’allegato I oppure sviluppare una nuova tecnologia rispettando il capo IV. Non tutti i processi seguono la medesima procedura di autorizzazione.

Le due tecnologie riportate nell’allegato I esaminato sono il riciclaggio meccanico del PET post-consumo e il riciclaggio da cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata.

Riciclaggio meccanico del PET post-consumo

Per la tecnologia del riciclaggio meccanico del PET è prevista l’autorizzazione dei singoli processi. L’efficienza della decontaminazione dipende dalle caratteristiche dell’input, dalla configurazione e dalle condizioni operative.

L’allegato I specifica anche le condizioni del materiale in ingresso. Il limite del 5% riguarda la presenza, nell’input previsto per questa tecnologia, di materiali e oggetti utilizzati a contatto con sostanze non alimentari. Non è una percentuale generale di contaminanti ammessi in qualsiasi plastica riciclata.

L’output deve rispettare le restrizioni della tecnologia e quelle eventualmente stabilite per il singolo processo. Per gli oggetti di plastica riciclata ottenuti mediante la tecnologia descritta, l’allegato I esclude l’impiego nei forni convenzionali e a microonde.

Riciclaggio in una catena chiusa e controllata

La tecnologia basata su una catena chiusa e controllata non richiede l’autorizzazione individuale dei processi prevista per il PET meccanico. Richiede uno schema di riciclaggio e il rispetto delle condizioni dell’articolo 9 e dell’allegato I.

La sicurezza si fonda sul controllo del circuito e sulla prevenzione della contaminazione. Gli oggetti devono provenire dal sistema previsto ed essere impiegati secondo le regole condivise. La tecnologia descritta nell’allegato I esclude la raccolta presso i consumatori.

Un circuito di cassette tra operatori identificati può essere esaminato secondo tale disciplina. Il semplice fatto di recuperare le cassette usate non dimostra, però, l’esistenza di una catena chiusa e controllata conforme.

Nuove tecnologie di riciclaggio

Le nuove tecnologie sono soggette a un percorso specifico. Il capo IV prevede notifica, informazioni scientifiche sulla sicurezza, monitoraggio della contaminazione e pubblicazione delle relazioni previste.

La registrazione di una nuova tecnologia non equivale al riconoscimento della sua idoneità. Prima di approvare una fornitura, occorre verificare il regime applicato e le evidenze che sostengono la conformità del materiale.

Chi autorizza il processo e quale ruolo svolge EFSA

EFSA effettua la valutazione scientifica; la Commissione europea decide sul rilascio dell’autorizzazione. Il parere favorevole e la decisione di autorizzazione sono atti distinti.

La valutazione riguarda la capacità del processo di produrre materiali sicuri nelle condizioni considerate. La decisione della Commissione può stabilire prescrizioni su input, decontaminazione, impiego del materiale e monitoraggio.

Per il riciclaggio meccanico del PET, la guida EFSA del 2024 descrive i criteri di valutazione e le informazioni richieste. Il challenge test impiega sostanze rappresentative dei possibili contaminanti per misurare l’efficienza di decontaminazione. Le condizioni della prova devono essere rappresentative del processo industriale.

Un normale rapporto di prova su una vaschetta non sostituisce la valutazione del processo di riciclaggio. I due strumenti rispondono a verifiche differenti.

Contaminanti, NIAS e migrazione: come si dimostra la sicurezza

La plastica raccolta può contenere residui derivanti dall’impiego precedente, dall’uso improprio degli imballaggi e dalla gestione dei rifiuti. Possono essere presenti anche sostanze non intenzionalmente aggiunte, indicate come NIAS, comprese impurità e prodotti di reazione o degradazione.

Non è corretto promettere un materiale assolutamente privo di contaminanti. La decontaminazione deve ridurre la contaminazione a livelli compatibili con la sicurezza dell’impiego previsto. Devono essere considerate anche sicurezza microbiologica e possibili alterazioni dell’alimento.

Per l’impresa, il controllo deve collegare qualità dell’input, funzionamento del processo e destinazione del prodotto. La Commissione sottolinea che i contaminanti accidentali del riciclato non possono essere affrontati semplicemente come un elenco di impurità note da ricercare sul prodotto finito.

Anche le prestazioni dell’imballaggio richiedono una verifica adeguata all’applicazione. Resistenza, tenuta e comportamento durante la conservazione vanno valutati sul prodotto effettivo. La presenza di materiale riciclato, da sola, non permette di concludere che un contenitore sia inadatto agli alimenti freschi o surgelati.

Raccolta e pretrattamento: il controllo comincia dall’input

L’articolo 6 stabilisce prescrizioni su origine dei rifiuti, raccolta differenziata e presenza di materiali estranei. Le caratteristiche dell’input devono essere compatibili con il processo di decontaminazione.

Il sistema di assicurazione della qualità deve garantire la rintracciabilità dei lotti fino alla prima selezione dei rifiuti raccolti. L’articolo 6, paragrafo 3, prevede anche la certificazione da parte di una terza parte indipendente.

L’obbligo deve essere riferito alle attività disciplinate dalla disposizione e al regime applicabile alla tecnologia. Non va trasformato in una generica richiesta di certificazione ISO 9001 per ogni azienda che acquista un imballaggio riciclato.

Registro dell’Unione: cosa verificare sul fornitore

Il registro dell’Unione consente di collegare operatori, stabilimenti, impianti, processi, schemi e nuove tecnologie. È uno strumento per riscontrare le informazioni ricevute e supportare la verifica della filiera.

SiglaElemento identificato
RONOperatore di riciclaggio
RFNStabilimento di riciclaggio
RINImpianto di decontaminazione
RANAutorizzazione del processo di riciclaggio
RSNSchema di riciclaggio
NTNNuova tecnologia di riciclaggio

Durante la qualifica del fornitore verifica la corrispondenza tra documenti, produttore e impianto indicato. Controlla il regime del processo e le eventuali condizioni o restrizioni applicabili.

Un numero di registrazione, isolato dalla documentazione del prodotto, non dimostra l’idoneità di ogni imballaggio del fornitore per qualsiasi alimento. L’articolo 4 attribuisce rilievo anche allo stato del processo e dell’impianto.

Dichiarazione di conformità: quali documenti richiedere

L’articolo 29 prevede modelli distinti nell’allegato III. La parte A riguarda i riciclatori; la parte B riguarda i trasformatori.

La dichiarazione deve identificare il materiale e fornire informazioni sufficienti per il suo corretto impiego. Se acquisti un imballaggio finito, verifica soprattutto:

  • – identificazione del prodotto e del lotto;
  • – origine della plastica riciclata e riferimenti previsti;
  • – contenuto effettivo di riciclato e limite massimo applicabile;
  • – tipi di alimenti per i quali è previsto il contatto;
  • – tempi e temperature di trattamento e conservazione;
  • – rapporto superficie/volume per cui è stata verificata la conformità;
  • – restrizioni e istruzioni pertinenti.

Il modello del trasformatore considera anche le informazioni sulle sostanze aggiunte e i collegamenti con il Regolamento 10/2011. Per determinate strutture multistrato possono essere necessarie dichiarazioni distinte relative agli altri strati, come indicato nell’allegato III.

La dicitura commerciale «food grade» non sostituisce la dichiarazione prevista. Allo stesso modo, un certificato volontario non sostituisce le evidenze richieste per il materiale e il suo impiego.

Etichettatura e tracciabilità dei lotti

L’articolo 5 distingue i contenitori di materia plastica riciclata consegnati ai trasformatori dai materiali e oggetti forniti agli utilizzatori.

Per i contenitori destinati ai trasformatori sono previste informazioni specifiche, fra cui identificazione dell’impianto, numero di lotto e percentuale di riciclato. Per gli oggetti destinati alle imprese alimentari o ai consumatori devono essere comunicate le restrizioni e le specifiche d’uso pertinenti.

Non tutte le informazioni industriali devono quindi comparire indistintamente sull’etichetta dell’alimento confezionato. Occorre individuare destinatario, fase della filiera e disposizione applicabile.

Sul piano operativo, collega i lotti degli imballaggi alle produzioni che li utilizzano. La procedura aziendale deve permettere di individuare rapidamente i prodotti interessati quando emerge una non conformità della fornitura.

Esempio operativo: vaschette in rPET per alimenti refrigerati

Immagina di acquistare vaschette per un alimento refrigerato. Prima di approvare la fornitura, confronta le condizioni dichiarate con composizione dell’alimento, temperatura di confezionamento e durata della conservazione.

Se introduci successivamente un riempimento a caldo, la verifica effettuata per l’uso refrigerato non copre automaticamente il nuovo processo. Devi acquisire evidenze pertinenti oppure scegliere un contenitore adatto.

La valutazione deve riguardare anche eventuali istruzioni al consumatore. Una vaschetta destinata alla conservazione non può essere presentata come adatta al riscaldamento senza una base documentale coerente e nel rispetto delle restrizioni applicabili.

La barriera funzionale esclude gli obblighi sul riciclato?

La presenza di una barriera funzionale non determina automaticamente un’esenzione dal Regolamento (UE) 2022/1616.

Per le strutture che utilizzano plastica riciclata dietro una barriera occorre verificare il percorso normativo applicabile e le evidenze sulla sua efficacia. La valutazione deve considerare struttura, contaminazione, condizioni d’impiego e durata pertinente.

L’articolo 32 contiene disposizioni transitorie specifiche per impianti che producevano determinati materiali prima del 10 ottobre 2022. Non rappresenta un’autorizzazione generale per ogni imballaggio multistrato contenente riciclato.

Controlli ufficiali e gestione delle non conformità

I controlli ufficiali comprendono audit, valutazione delle buone pratiche di fabbricazione ed esame delle registrazioni. Nei casi previsti, la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità descrive l’impianto, il funzionamento e le procedure pertinenti.

L’articolo 28 considera anche carenze documentali ed etichettatura inadeguata. Un lotto può risultare non conforme se il riciclatore non dimostra, attraverso registrazioni e documenti, che è stato fabbricato rispettando le prescrizioni.

Per preparare l’azienda a un controllo occorre quindi verificare la coerenza tra materiali, documentazione e attività effettivamente svolte. Un referto analitico favorevole non risolve, da solo, una carenza di tracciabilità o di controllo del processo.

Regolamento (UE) 2022/1616: Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Il regolamento è entrato in vigore il 10 ottobre 2022. Le disposizioni transitorie degli articoli 31 e 32 devono essere lette in relazione alla tecnologia e alla situazione del processo interessato.

Non esiste una deroga generale che consenta di usare qualsiasi processo non autorizzato purché il materiale sia dichiarato sicuro. Per un processo che opera sulla base di disposizioni transitorie devono essere verificati presupposti, documentazione della domanda e decisioni applicabili.

Quando il fornitore richiama un regime transitorio, chiedi che identifichi la disposizione utilizzata e la relativa base documentale. Le scadenze riportate in vecchie comunicazioni commerciali non sono sufficienti per approvare una nuova fornitura.

Cosa cambia con il regolamento UE 2025/351

Il Regolamento 2025/351 modifica l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 2022/1616. Conferma l’applicazione dei capi II, III e V del Regolamento 10/2011 e precisa il trattamento dei contaminanti nell’input e nell’output dei processi di decontaminazione.

Per tali contaminanti non si applica l’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento 10/2011. Qualità e purezza dell’input e dell’output devono rispettare il Regolamento (UE) 2022/1616.

La modifica chiarisce il coordinamento tra le discipline. Non elimina la necessità di dimostrare la sicurezza della plastica riciclata.

Come organizzare la conformità nella tua impresa

Parti dall’elenco dei materiali che contengono plastica riciclata. Per ciascuno identifica fornitore, impiego previsto, condizioni di lavorazione e documenti disponibili.

Confronta le restrizioni dichiarate con l’utilizzo reale. Registra le lacune e assegna un responsabile alla loro risoluzione. Se la documentazione non permette di approvare un determinato impiego, chiarisci l’incongruenza prima di autorizzarlo.

Definisci anche quando ripetere la verifica: cambio del fornitore, modifica del materiale, nuove condizioni di confezionamento o conservazione, attività di valutazione analitica, aggiornamento della dichiarazione e segnalazioni di non conformità.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il testo completo del regolamento sul sito della Commissione Europea: Regolamento (UE) 2022/1616.

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Ultima Modifica by Federico Pucci