Regolamento UE 1115/2023 EUDR: obblighi per le imprese

La deforestazione rappresenta una delle sfide più complesse per la stabilità climatica e per la sopravvivenza degli ecosistemi naturali. Secondo i dati della FAO, tra il 1990 e il 2020 sono andati persi circa 420 milioni di ettari di foreste, un’estensione superiore alla superficie dell’Unione Europea.

Questo fenomeno, accelerato dall’espansione agricola e dal commercio internazionale di materie prime, contribuisce per circa l’11% alle emissioni globali di gas serra, minando la capacità del pianeta di contenere l’aumento della temperatura media.

Le foreste non sono solo habitat della maggior parte della biodiversità terrestre, ma svolgono anche un ruolo determinante nella regolazione del ciclo idrologico, nella purificazione dell’aria e nella protezione dei suoli.

La loro distruzione mette a rischio non soltanto gli equilibri ambientali, ma anche la sicurezza alimentare e i mezzi di sostentamento di comunità locali e popolazioni indigene, spesso colpite in maniera sproporzionata dagli impatti negativi del disboscamento.

Regolamento (UE) 1115/2023 EUDR : obblighi per le imprese e contrasto alla deforestazione

Consapevole del peso delle proprie catene di approvvigionamento nel favorire la perdita di copertura forestale, l’Unione Europea ha introdotto il Regolamento (UE) 1115/2023 (EUDR), che abroga il precedente Regolamento (UE) 995/2010 (EUTR).

La nuova normativa non si limita più al contrasto del legno illegale, ma estende l’obbligo di dovuta diligenza a una serie di materie prime e prodotti ad alto rischio di deforestazione: bovini, cacao, caffè, palma da olio, soia, legno e gomma naturale.

L’obiettivo è duplice: ridurre l’impatto delle attività economiche europee sulla deforestazione globale e promuovere catene di fornitura sostenibili, rafforzando la responsabilità degli operatori e dei commercianti.

Come imprenditore sei chiamato a implementare sistemi strutturati di due diligence ambientale, basati su tracciabilità, valutazione del rischio e misure di mitigazione. Un importante cambio di paradigma che richiede preparazione, strumenti adeguati e un approccio integrato alla gestione della sostenibilità.

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Agenda ONU impegno per Contrastare la Deforestazione

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite include una serie di Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) che mirano a combattere il degrado forestale e proteggere gli ecosistemi forestali:

  1. Obiettivo 15 (Vita sulla Terra): Uno degli obiettivi principali è fermare la deforestazione entro il 2030 e promuovere il ripristino delle foreste degradate. Questo obiettivo sottolinea l’importanza di proteggere gli ecosistemi terrestri, gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la desertificazione e arrestare e invertire il degrado del suolo e la perdita di biodiversità.
  2. Obiettivo 13 (Azione per il Clima): L’azione per il clima è strettamente collegata alla deforestazione, poiché la distruzione delle foreste contribuisce significativamente all’aumento dei livelli di CO₂ nell’atmosfera. Gli sforzi internazionali si concentrano su politiche di conservazione delle foreste e sul miglioramento delle pratiche agricole per ridurre l’impatto sul cambiamento climatico.
  3. Impegni della Dichiarazione di New York sulle Foreste: Una dichiarazione giuridicamente non vincolante approvata da numerosi governi e imprese nel 2014, che mira a dimezzare la perdita di foreste naturali entro il 2020 e a porre fine alla deforestazione globale entro il 2030. La dichiarazione sottolinea l’importanza della collaborazione tra governi, settore privato e società civile.

Sensibilità dei Consumatori e della GDO sulle Politiche di Contrasto alla Deforestazione

Negli ultimi anni, la sensibilità dei consumatori verso i temi della sostenibilità e la lotta contro la deforestazione è aumentata notevolmente. I consumatori sono sempre più consapevoli degli impatti ambientali delle loro scelte e cercano prodotti che siano sostenibili e certificati.

Questa tendenza ha spinto le aziende della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) a modificare le proprie politiche di approvvigionamento, ponendo maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale.

Esempi di iniziative della GDO:

  • Carrefour: Ha introdotto una politica di “Zero deforestazione”, impegnandosi a eliminare i prodotti legati alla deforestazione dalla propria catena di approvvigionamento. L’azienda punta a garantire che l’olio di palma, la soia e altre materie prime derivino da fonti sostenibili.
  • Unilever: Ha lanciato un’iniziativa per garantire che il 100% delle sue materie prime agricole provengano da fonti sostenibili entro il 2030. L’azienda utilizza tecnologie come la blockchain per tracciare l’origine delle sue materie prime e assicurarsi che siano conformi ai criteri di sostenibilità.

Esempi di Progetti di Contrasto alla Deforestazione

  1. Progetto REDD+ (Riduzione delle Emissioni da Deforestazione e Degradazione delle Foreste): REDD+ è un’iniziativa delle Nazioni Unite volta a incentivare i paesi in via di sviluppo a ridurre la deforestazione e il degrado forestale. Il progetto si basa su un sistema di compensazione delle emissioni di carbonio, offrendo incentivi economici ai paesi che riescono a ridurre le emissioni derivanti dalla deforestazione.
  2. Green Wall Initiative in Africa: Il progetto “Great Green Wall” è una delle più grandi iniziative di riforestazione al mondo. L’obiettivo è quello di creare una barriera verde attraverso il Sahel, una regione che si estende dall’Africa occidentale a quella orientale, per combattere la desertificazione, ridurre la povertà e migliorare la sicurezza alimentare locale.
  3. Rainforest Alliance: Rainforest Alliance lavora direttamente con gli agricoltori e le comunità per promuovere pratiche di agricoltura sostenibile e la protezione delle foreste tropicali. I prodotti con il marchio Rainforest Alliance Certified provengono da aziende agricole che rispettano rigorosi standard ambientali e sociali, riducendo l’impatto della deforestazione.
  4. Zero Deforestation Commitment di Nestlé: Nestlé ha stabilito un impegno per raggiungere la “deforestazione zero” nelle sue catene di approvvigionamento entro il 2025. Utilizzando tecnologie satellitari per monitorare le aree forestali, Nestlé collabora con i fornitori per garantire che le materie prime come olio di palma, soia, cacao e legno provengano da fonti sostenibili.

Entrata in vigore del Regolamento (UE) 1115/2023 per la deforestazione

Il Regolamento (UE) 1115/2023 si applica a operatori e commercianti che immettono sul mercato dell’Unione o esportano al di fuori di essa prodotti rientranti nell’Allegato I del regolamento, indipendentemente dal fatto che l’attività avvenga tramite canali tradizionali o piattaforme digitali.

Secondo le linee guida della Commissione, per operatore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, immetta per la prima volta sul mercato un prodotto rilevante o lo esporti.

Per commerciante, invece, si intende chi rende disponibile un prodotto già immesso sul mercato da un operatore.

L’EUDR (European Union Deforestation Regulation), è entrato in vigore il 29 giugno 2023, ma gli obblighi principali saranno applicabili dal 30 dicembre 2025 per le imprese di medie e grandi dimensioni. Per microimprese e piccole imprese costituite entro il 31 dicembre 2020, la scadenza è posticipata al 30 giugno 2026.

Un aspetto rilevante riguarda i prodotti a base di legno, per i quali è prevista una fase transitoria legata alla precedente disciplina EUTR (European Union Timber Regulation). In particolare, il legname raccolto prima del 29 giugno 2023 continuerà a essere soggetto al regime precedente fino al 2028, dopodiché si applicheranno integralmente le regole dell’EUDR.

Ciò significa che devi pianificare adeguamenti organizzativi e tecnici, considerando la complessità della tua catena di fornitura. L’assenza di adeguata preparazione rischia infatti di determinare non solo sanzioni, ma anche l’esclusione dal mercato europeo.

Requisiti del Regolamento (UE) 1115/2023 EUDR

Il fulcro del regolamento è l’obbligo per gli operatori di garantire che le materie prime e i prodotti immessi sul mercato siano:

  1. Deforestation-free, cioè non derivanti da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020.
  2. Conformi alle leggi del Paese di produzione, comprese le normative ambientali, sociali e sui diritti umani.
  3. Accompagnati da una dichiarazione di due diligence, che attesti la conformità.
  4. Trasparenza e Tracciabilità: È essenziale per le aziende garantire la totale tracciabilità delle materie prime lungo tutta la filiera produttiva. Le informazioni raccolte devono essere disponibili per le autorità competenti, e devono dimostrare che le materie prime utilizzate sono state ottenute in conformità con la legislazione del paese di origine e non provengono da aree deforestate dopo una certa data.
  5. Certificazione e Verifica di Terzi: Sebbene la certificazione da parte di terzi, un esempio sono la certificazione FSC CoC e la certificazione ISO 14001, non sostituiscano la responsabilità aziendale, essa può essere un elemento di supporto nel processo di valutazione del rischio. Utilizzare standard di sostenibilità certificati può aiutare le aziende a dimostrare il proprio impegno verso pratiche di approvvigionamento sostenibili.

La due diligence deve basarsi su tre pilastri fondamentali:

  • Raccolta dati: informazioni precise sul prodotto, sulla geolocalizzazione delle aree di produzione, sul fornitore e sulle autorizzazioni applicabili.
  • Valutazione del rischio: analisi basata su criteri come tasso di deforestazione del Paese di origine, complessità della filiera, eventuali segnalazioni di illegalità.
  • Mitigazione: misure correttive quando il rischio non può essere considerato trascurabile, ad esempio attraverso audit indipendenti, certificazioni o cambiamento di fornitore.

Il regolamento prevede inoltre la tracciabilità completa dei prodotti lungo la catena di fornitura. Le aziende devono quindi dotarsi di strumenti digitali e sistemi di raccolta dati affidabili, capaci di dimostrare la conformità a ogni passaggio.

Il regolamento è scaricabile sul sito del Legislatore Comunitario.

Perché è importante il Regolamento (UE) 1115/2023 EUDR

Come imprenditore, il nuovo regolamento rappresenta una soglia competitiva oltre che normativa. Da un lato, risponde all’urgenza di ridurre la pressione sulle foreste tropicali e temperate, che custodiscono oltre l’80% della biodiversità terrestre.

Dall’altro, rafforza la reputazione delle aziende impegnate in catene di fornitura trasparenti e sostenibili.

La deforestazione è infatti una delle cause principali della perdita di biodiversità, con impatti diretti sulla sicurezza alimentare globale.

Più del 75% delle colture dipende dall’impollinazione animale, che viene compromessa dalla distruzione degli habitat forestali. A ciò si aggiunge il legame tra deforestazione e cambiamenti climatici, poiché la rimozione di foreste riduce i serbatoi naturali di carbonio e accresce la vulnerabilità delle comunità locali a fenomeni estremi.

Dal punto di vista economico, la normativa europea stimola pratiche di business più resilienti, riducendo i rischi reputazionali e legali associati a filiere opache. In un mercato globale sempre più attento alla sostenibilità, la conformità all’EUDR diventa un fattore distintivo capace di consolidare rapporti con retailer, istituzioni finanziarie e consumatori consapevoli.

Obblighi per le aziende: step di implementazione

Per essere conformi al Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) le imprese devono progettare e gestire un sistema di due diligence che assicuri, prima della messa a disposizione sul mercato UE o dell’esportazione, che i prodotti rientranti nell’Allegato I siano deforestation-free, legali nel Paese di produzione e coperti da una Dichiarazione di Due Diligence (DDS) caricata nell’Information System istituito dalla Commissione e basato sulla piattaforma TRACES NT.

Il riferimento alla DDS dovrà essere reso disponibile anche in dogana e, progressivamente, verificato tramite interfaccia con lo EU Single Window Environment for Customs.

Di seguito una roadmap operativa suddivisa in 12 passi:

  • Perimetro di applicazione e mappatura prodotti/forniture. La prima attività consiste nell’individuare tutti i prodotti e le materie prime in scope EUDR, con assegnazione dei codici HS/CN, tracciando fornitori, stabilimenti e Paesi d’origine. È essenziale distinguere se si agisce come operatore (prima immissione sul mercato o esportazione) o commerciante a valle, poiché gli obblighi differiscono; vanno poi considerate le specificità per PMI, che in taluni casi possono fare riferimento a DDS già esistenti, conservandone i numeri di riferimento.
  • Governance, responsabilità e integrazione con i sistemi aziendali. Il sistema va presidiato con ruoli e responsabilità chiare (acquisti, qualità/ambiente, logistica, legale, IT) e integrato con ERP/PLM per alimentare in automatico le informazioni richieste nella DDS (identità dell’operatore, codice HS, quantità, Paese, esito di risk assessment e misure di mitigazione). Per operatori con volumi elevati è possibile l’uso dell’API EUDR-IS per la gestione massiva delle dichiarazioni.
  • Registrazione in TRACES NT ed accesso all’EUDR Information System. L’accesso avviene tramite TRACES NT. Per operatori che importano o esportano, l’identificazione primaria è l’EORI; per operatori domestici sono previsti identificativi alternativi (VAT, numero fiscale). L’Information System è operativo e consente la creazione/gestione delle DDS, compresa la duplicazione e l’uso di GeoJSON per il caricamento in blocco delle geolocalizzazioni.
  • Raccolta dati obbligatoria ai fini della DDS. La due diligence richiede tre blocchi informativi: raccolta dati, valutazione del rischio e mitigazione. In raccolta dati rientrano: identità dell’operatore; identificazione dettagliata del prodotto (descrizione, codice HS, quantità); geolocalizzazione delle particelle di produzione (coordinate della/e parcella/e o poligoni); data/periodo di produzione; identità del fornitore; evidenze di conformità legale nel Paese d’origine. La DDS va presentata elettronicamente nell’Information System prima della messa a disposizione o dell’export.
  • Geolocalizzazione: standard, formati e controlli. La tracciabilità deve arrivare alla particella: l’operatore fornisce coordinate geografiche delle aree di produzione o del taglio (per legno), anche in forma di poligono; le coordinate possono essere inserite manualmente, copiate, oppure caricate in blocco in formato GeoJSON. L’Information System usa base cartografica OSM e non sostituisce strumenti GIS avanzati; le imprese possono validare i dati con piattaforme esterne, immagini satellitari e rilievi GPS.
  • Valutazione del rischio: criteri, fonti e benchmarking Paesi. L’analisi del rischio considera: tassi storici di perdita di copertura forestale nell’area, sospetti di illegalità, complessità della filiera, mix di lotti/provenienze, pressioni di cambiamento d’uso del suolo, diritti delle comunità locali, e ogni informazione pubblicamente disponibile (satelliti, banche dati nazionali, segnalazioni documentate). La metodologia va resa tracciabile in un dossier interno, con riferimenti a fonti usate e logica di ponderazione. Il benchmarking dei Paesi adottato dalla Commissione supporta l’analisi, differenziando verifiche e semplificazioni (low/standard/high risk) e i tassi minimi di controllo da parte delle autorità (1%, 3%, 9%).
  • Mitigazione: quando il rischio non è trascurabile. Se l’analisi non consente di concludere per rischio trascurabile, l’operatore deve applicare misure di mitigazione proporzionate: approfondimenti documentali, audit in loco, tracciabilità rafforzata, verifiche satellitari indipendenti, revisione contrattuale, cambio fornitore. Schemi di certificazione possono contribuire a mitigare il rischio, senza sostituire la due diligence legale richiesta dalla norma. L’esito della mitigazione confluisce nella DDS.
  • Creazione, invio e aggiornamento della DDS in EUDR-IS. La DDS si compila e invia tramite EUDR-IS; per spedizioni ripetitive è possibile duplicare una dichiarazione esistente, aggiornando dati variabili (quantità, lotti, coordinate). Dopo l’invio, l’Information System assegna un numero di riferimento e consente, entro 72 ore, ritiro o modifica in presenza di errori, salvo che il numero sia già stato usato in dichiarazione doganale, la merce sia stata immessa/disponibile o sia in corso un controllo. Gli operatori devono conservare la DDS per cinque anni.
  • Integrazione doganale: numero DDS e EU Single Window. Il numero DDS deve essere reso disponibile alle autorità doganali prima del rilascio in libera pratica o dell’export. Con l’interfaccia elettronica tra dogane e autorità competenti (tramite EU CSW-CERTEX), le dogane visualizzeranno lo status associato alla DDS e potranno sospendere o rifiutare lo sdoganamento su richiesta dell’autorità competente, anche con sospensioni di 72 ore per prodotti deperibili.
  • Ruoli differenziati per operatori, commercianti e PMI. Gli operatori devono sempre esercitare due diligence e presentare DDS per i prodotti in scope. I commercianti non-PMI hanno obblighi analoghi. Le PMI in talune configurazioni possono fare riferimento a DDS già presentate a monte e conservare le informazioni su fornitori/clienti e numeri DDS per 5 anni, presentandole all’autorità su richiesta; per porzioni di prodotto prive di DDS pregressa devono emettere una propria dichiarazione. È ammesso l’uso di rappresentanti autorizzati per la presentazione in EUDR-IS.
  • Casi particolari: prodotti compositi, lotti multi-origine, best practice di tracciabilità. Per miscele o prodotti compositi, la DDS deve ricostruire la provenienza di tutti i componenti in scope, con geolocalizzazioni multiple e quote di massa/volume per ciascuna origine. Le linee guida chiariscono come trattare geolocalizzazioni frazionate, partite aggregate, riferimento a DDS pregresse lungo la catena e verifiche documentali/tecniche idonee. Per bovini la “data di produzione” coincide con la data di nascita degli animali; la catena documentale deve coprire ogni allevamento interessato.
  • Monitoraggio continuo, riesame e preparazione ai controlli. Il sistema aziendale deve prevedere riesami periodici della valutazione del rischio, aggiornamenti di dati geospaziali, kpi di performance e riesame della direzione. Le autorità degli Stati membri applicano piani di controllo basati su rischio con frequenze minime legate al benchmarking Paesi; in presenza di rischi elevati possono sospendere temporaneamente l’immissione a mercato o l’export. La documentazione probatoria usata per concludere “rischio trascurabile” deve essere esibibile in sede ispettiva.

Sanzioni per chi non adempie agli obblighi definiti dal regolamento per il contrasto alla deforestazione

Il regolamento attribuisce agli Stati membri il compito di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Le possibili conseguenze per le imprese inadempienti includono:

  • Ammende significative, commisurate al volume di affari.
  • Confisca dei prodotti e dei ricavi derivanti dalla loro commercializzazione.
  • Esclusione temporanea dagli appalti pubblici e dai fondi europei.
  • Sospensione delle autorizzazioni a operare sul mercato.

La severità delle sanzioni riflette l’obiettivo di garantire un’applicazione uniforme e incisiva della normativa. Per gli imprenditori, la non conformità non rappresenta soltanto un rischio legale, ma un danno reputazionale difficilmente recuperabile.

Il Regolamento (UE) 1115/2023 segna una svolta nella lotta alla deforestazione, attribuendo alle imprese un ruolo centrale nel garantire filiere sostenibili. Per gli imprenditori europei, la conformità non è più una scelta opzionale, ma un requisito indispensabile per accedere ai mercati e consolidare relazioni commerciali solide e durature.

Prepararsi significa investire in sistemi di tracciabilità, rafforzare la due diligence e costruire partenariati con fornitori affidabili. L’adeguamento, se ben pianificato, può trasformarsi in un’opportunità per differenziarsi, migliorare la reputazione e contribuire a un modello di sviluppo più equilibrato.

In definitiva, l’EUDR rappresenta un obbligo normativo, e una leva strategica per guidare la transizione verso un’economia europea realmente sostenibile, capace di proteggere le foreste e assicurare prosperità alle generazioni future.

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Ultima Modifica by Federico Pucci