E commerce alimentare

La vendita utilizzando il mercato online per i prodotti alimentari, è una alternativa commerciale, che sfrutta i canali web e tecnologici. E commerce alimentare, crea l’opportunità, anche alle organizzazioni meno strutturate commercialmente, di presentarsi e partecipare a nuovi mercati, e di vendere i propri prodotti in ogni paese del mondo.

E commerce il Mercato Online

Il mercato e commerce alimentare, infatti è in esponenziale crescita sfruttando canali e piattaforme digitali, snelle che offrono da un lato visibilità e dall’altro la possibilità di effettuare campagne di comunicazione, per far conoscere prodotti e produttori, di orni parte del mondo.

Opportunità per le aziende agroalimentari di avere una vetrina per la vendita dei propri prodotti in tutto il mondo 24 ore al giorno 365 giorno l’anno, ricevendo non solo ordini ma anche feedback continui dai consumatori.

La vendita e commerce è cresciuta molto come risposta alla pandemia, ed alla scarsa possibilità di movimento delle persone. Che preferiscono acquistare con questa modalità piuttosto che fare lunghe file fuori dei negozi.

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Come si entra nel mercato?

Per entrare in questo mondo, una parte fondamentale, alla quale va data molta importanza, è la progettazione di un sito di vendita e commerce alimentare.

Dovrebbe essere bello e riflettere la filosofia aziendale, dare la possibilità ai visitatori di vivere l’esperienza di acquisto, ricevere necessarie informazioni non solo per i prodotti, ma relative all’azienda, la sua storia, mission, certificazioni, ciò che la rende unica.

Per gli alimenti, ovviamente, i consumatori dovranno ritrovare, informazioni sui metodi di produzione, sul rispetto dei requisiti per la sicurezza alimentare, la tracciabilità, qrcode, codici a barre, con informazioni legali, correlate da grafiche ed immagini uniche.

E la lingua!! Avere una traduzione del sito localizzata per ogni paese in cui si vende. Ovviamente un buon sito e commerce alimentare per il mercato online prodotti alimentari deve tenere conto anche dei seguenti aspetti:

  • Sicurezza – La piattaforma deve essere progettata su server sicuri, conforme ai requisiti per la privacy del cliente, dovranno essere gestiti i backup, i dati dei pagamenti difesi da tentativi di hackeraggio, e dovranno essere gestiti i principi della business continuity.
  • Logistica – L’azienda dovrà avere accordi ben strutturati con realtà che si occupano di stoccaggio e distribuzione, un mercato stabile non può basarsi sui servizi consumer dei corrieri comuni,  in quanto non attenderebbe agli standard sulla sicurezza alimentare, qualità e legalità dei prodotti richiesti da molti consumatori globali.

Aspetti, che a prima vista possono sembrare ovvi, ma spesso si trovano siti di questo genere che saltano per il troppo traffico o perché collocati su strutture non stabili, consigliamo l’utilizzo di server Data Center sicuri con hosting di servizi seri e non low cost.

Se l’azienda gestisce i requisiti della sicurezza, qualità, e legalità dei prodotti magari con una certificazione ad uno standard internazionale BRC ed IFS, non potrà dare in affido i propri prodotti a magazzini o corrieri che non gestiscono i pari requisiti, in quanto rischierebbe di perdere le tali evidenze necessarie.

Da tenete conto, poi, delle realtà che trattano non solo la logistica, ma anche i servizi broker o importer, come per esempio i requisiti richiesti dalla normativa americana sugli importatori in terreno USA.

Aprire un e commerce alimentare

La disciplina di legge per la commercializzazione e vendita tramite e commerce alimentare, è normata dal Decreto sul commercio elettronico, DLgs 70/03, che recepisce ed attua sul territorio italiano la direttiva europea sul commercio elettronico il CE 31/03, integrata con il Reg CE 1169/11, per le informazioni ai consumatori, e la definizione degli ambiti di applicazione e le prescrizioni.

I requisiti del mercato e-commerce alimentare, si differenziano prima di tutto sulla definizione di commercializzazione rivolta al dettaglio o all’ingrosso in quanto ci sono i requisiti specifici:

  • Requisiti personali per la vendita all’ingrosso Con l’entrata in vigore del D.lgs. 147/2012, art. 9, l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di generi alimentari è subordinata esclusivamente al possesso dei requisiti di “onorabilità”:
    • non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
    • non avere riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni.
  • Requisiti personali e professionali per la vendita al dettaglio Per quanto riguarda, invece, l’attività di commercio al dettaglio di generi alimentari il venditore deve tenere presente che oltre si requisiti di onorabilità previsti per il commercio all’ingrosso, occorre il possesso di ulteriori requisiti di tipo professionale e morale, da dimostrare, in alternativa uno dei seguenti aspetti al Comune di appartenenza:
    • Avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano sab ex;
    • Avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
    • Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Gli adempimenti amministrativi e burocratici

Dal punto di vista operativo, il venditore e commerce, per il mercato online prodotti alimentari, deve seguire alcuni passi essenziali:

  • Presentare la SCIA al Comune di competenza;
  • Comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito web e i dati identificativi dell’internet service provider con indicazione del codice ATECO;
  • Richiedere il numero di P.IVA che resterà invariato sino a chiusura dell’attività;
  • Indicare nella home page del sito web, in evidenza, il proprio numero di P.IVA, anche se il sito è utilizzato solo per fini pubblicitari (risoluzione n. 60 del 16/05/2006);
  • Nel caso di commercio all’ingrosso, chiedere la registrazione presso la Camera di Commercio competente;
  • Se si intendono effettuare operazioni intra comunitarie, deve essere resa evidente ed espressa nella SCIA la volontà di effettuare tali operazioni.

Alle realtà che intendono vendere in e commerce alimentare è imposta l’osservanza di alcuni oneri informativi:

  • Indicazioni sull’identità del venditore, sul bene offerto nonché sugli accessori alla vendita (es. diritto di recesso, solo se previsto), dati devono essere disponibili sia prima che l’utente perfezioni l’acquisto online, sia nel momento successivo in cui egli riceve i beni (messi a Sua disposizione in formato elettronico o cartaceo).

Tra le informazioni ritenute di fondamentale importanza, per un organizzazione che intende utilizzare lo strumento dell’e commerce per il mercato online degli alimenti, vi sono poi le indicazioni sulle “proprietà speciali” e caratterizzanti di ciascun bene alimentare. Questo per dare al consumatore, una piena consapevolezza dell’acquisto, e per consentire all’utenza una completa valutazione sulla convenienza della transazione commerciale.

Queste informazioni, comprendono anche quelle su allergeni e nutrienti. Su questo fronte, il venditore (produttore dell’alimento o anche semplice distributore) è chiamato anzitutto a verificare la presenza di un’etichetta che riporti tutti i dati alimentari che la legge  prescrive per quello specifico prodotto:

  • Accanto al nome del prodotto alimentare, sia indicato lo stato “fisico” nel quale si trova il prodotto e lo specifico trattamento che ha subito; ad esempio, dovrà essere chiaro all’acquirente se si tratti di prodotto in polvere, affumicato, decongelato, surgelato, ecc.;
  • Su ogni confezione, sia presente l’elenco degli ingredienti nonché (in ordine di peso) di tutte le sostanze impiegate nella produzione. In questo contesto emerge la necessità di un richiamo della presenza di potenziali allergeni e sostanze che possono provocare disturbi o scompensi nei soggetti predisposti. Tutte le sostanze suscettibili di provocare reazioni allergiche o simili, infatti, devono essere evidenziate con caratteri diversi (per dimensioni, stile o colore) rispetto al resto del testo in etichetta, in modo da permettere di visualizzarne rapidamente la presenza;
  • Se nell’alimento sono presenti “oli vegetali” o “grassi vegetali”, sia predisposto un elenco ordinato che ne indichi l’origine specifica (di palma, olio di cocco, grassi idrogenati, ecc.);
  • Sulla confezione, sia indicata la durata del prodotto:
    • Data di scadenza: se si tratta di cibi deperibili, la data è preceduta dalla dicitura “Da consumare entro il” come limite massimo, oltre il quale il prodotto non deve essere consumato.
    • Termine minimo di conservazione(TMC): nel caso di alimenti che durano più a lungo, la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il” indicherà che il prodotto, oltre la data riportata, può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche (come il sapore e l’odore) ma può essere consumato senza rischi per la salute:
  • Per un uso adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione, siano indicate eventuali particolari modalità di conservazione del cibo;
  • Se si tratta di sostanze alimentari particolari, come carni bovine, pesce, frutta e verdura, miele, olio extravergine d’oliva, sia indicata in etichetta la provenienza; infine, una posizione privilegiata e ben evidente in etichetta, sia lasciata alla dichiarazione nutrizionale.
  • L’Europa ha introdotto l’obbligo di indicazione delle informazioni nutrizionali riferito a 100 g/100 ml dell’alimento. L’elenco ricomprende: valore energetico:
    • Valori energetici;
    • grassi;
    • acidi grassi saturi;
    • carboidrati;
    • zuccheri;
    • proteine;
    • sale.
  • Deve essere effettuata un’analisi per verificare i mercati di riferimento in quanto per esempio Stati Uniti e Canada hanno normative di identificazione informazioni differenti.
  • Accanto alle informazioni obbligatorie in etichetta sarà, poi, possibile inserire le c.d. informazioni complementari, ossia consigli e suggerimenti sul consumo specifico dell’alimento. Più è completa l’informazione, maggiormente evidente sarà la chiarezza, la trasparenza e la buona fede del professionista.
  • Il recesso per i beni alimentari Nelle e commerce del mercato online prodotti alimentari, l’art. 52 del Codice del Consumo prescrive l’obbligo per il venditore di informare il proprio acquirente circa il diritto di restituire il bene, entro 14 giorni dalla consegna, nel caso in cui questi – anche senza motivazione – non intenda restare in possesso del prodotto. Tale diritto, definito “recesso”, il cui ambito di applicazione copre una vasta area di settori, beni e servizi, viene però escluso per alcune specifiche categorie di prodotti. Tra esse, vi rientrano a pieno titolo anche alcuni tipi di beni alimentari (art. 47, comma 1, lett. l), cod. cons. e art. 59 cod. cons), e nello specifico: quelli che sono “suscettibili di deteriorarsi o scadere rapidamente”.

Mercato online prodotti alimentari: fatturazione e tassazione

Sotto il profilo fiscale, la disciplina di vendita tramite e commerce alimentare, non è diversa rispetto all’attività di commercio di altri prodotti materiali. Occorre però che il venditore tenga a mente:

  • Che per le cessioni di beni effettuate per corrispondenza, a domicilio o informa ambulante, non è obbligatorio emettere fattura se non espressamente richiesto dal cliente;
  • Che qualora venga emessa fattura:
    • il limite temporale di emissione deve coincidere con il momento di effettuazione dell’operazione (art. 22, DPR 633/1972 – art. 2 DPR 696/1996 – risoluzione n. 274/E del 05/11/2009);
    • Essa deve contenere obbligatoriamente:
      • numero di partita IVA del soggetto cessionario o numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro europeo di stabilimento;
      • se il soggetto non agisce come cessionario o committente domiciliato o non sia professionista, l’indicazione del codice fiscale;
      • l’indicazione della residenza o domicilio del cessionario. La vendita online di prodotti alcolici

La vendita tramite e commerce alimentare per i prodotti alcolici differisce, per alcuni aspetti, da quella che si perfeziona attraverso i canali di vendita fisici. La conoscenza delle regole applicabili a ciascun contesto, pertanto, diventa fondamentale per gli operatori di settore e consente a questi di scegliere le modalità migliori per intraprendere un’attività di business online.

Vino, birra e bevande spiritose presentano peculiarità che li differenziano da altri alimenti, e sono regolamentati da norme cogenti che prevedono, anche negli aspetti commerciali, prescrizioni ad hoc.

La legislazione comunitaria, ad esempio, si concentra molto sugli aspetti di stoccaggio e trasporto, prescrivendo che la spedizione di prodotti vitivinicoli all’interno della Comunità Europea sia accompagnata un documento (di accompagnamento, appunto) compilato da una persona fisica o giuridica che sei assuma la responsabilità del contenuto e dell’operazione.

Il documento di accompagnamento può essere riferibile ad un solo trasporto e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • speditore,
  • numero di riferimento,
  • destinatario,
  • autorità competenti del luogo di spedizione o di partenza,
  • trasportatore, con informazioni sul mezzo di trasporto con il numero di immatricolazione,
  • data (o anche ora) di inizio del trasporto,
  • luogo di consegna,
  • designazione del prodotto con descrizione dei colli,
  • alcuni parametri analitici, se il prodotto è sfuso,
  • quantità,
  • indicazioni supplementari previste dal singolo Stato membro,
  • attestato di DOP o IGP.

Nel caso dell’esportazione verso paesi terzi, diversamente, il documento di accompagnamento deve essere presentato in originale e in copia all’ufficio doganale competente dello Stato membro a sostegno della dichiarazione di esportazione.

La vendita di vino attraverso e commerce alimentare, non ha esenzioni o agevolazioni dal regime ordinario delle accise. Pertanto, la spedizione di prodotti vitivinicoli a Paesi comunitari non può che seguire le regole dettate dal Testo Unico sulle Accise.

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