Consulenza Pet Food: requisiti settore nel mangimi

Il cibo per gli animali domestici, comunemente chiamato Pet Food, è un alimento che può essere di origine animale e o vegetale, destinato al consumo dell’alimentazione degli animali da compagnia.

pet food alimenti per gli animali da compagnia

Ma come viene prodotto il cibo per gli animali domestici? Una gran fetta di produzione del pet food proviene da altre filiere che generalmente operano nel settore dell’alimentazione umana. Per esempio quello dell’industria delle carni.

Dove le carcasse animali rimanenti dal taglio per l’alimentazione umana (ossa, organi, sangue, becchi, ecc.), vengono declassate come sottoprodotto per la filiera mangimistica.

Il comparto del pet food in Europa e in Italia ha consolidato negli ultimi anni una dinamica di crescita stabile, trainata dall’aumento della popolazione di cani e gatti, dalla premiumizzazione dell’offerta e dal ricorso a canali di vendita diversificati, incluse catene della grande distribuzione, marketplace e specializzati di settore

Secondo l’Annual Review di FEDIAF EuropeanPetFood, l’industria europea ha superato 9,9 milioni di tonnellate prodotte per un valore intorno a 29,2 miliardi di euro, con un indotto di filiera che include ingredienti, logistica, packaging e servizi tecnici ad alto valore aggiunto.

Per le PMI italiane ciò si traduce in opportunità concrete, ma anche in una più fitta rete di obblighi normativi su ingredienti, additivi, igiene, etichettatura e validazione nutrizionale.

Sul fronte nazionale, il Rapporto Assalco Zoomark fotografa un mercato resiliente che nel 2023 ha oltrepassato 3 miliardi di euro e, secondo le ultime sintesi diffuse ha toccato nel 2024 circa 3,125 miliardi di euro a valore considerando tutti i canali distributivi, confermando il ruolo strategico del segmento per l’industria italiana.

Le scelte di formulazione e posizionamento prezzo sono state influenzate dall’inflazione e dalla maggiore attenzione dei proprietari alla qualità percepita, alla trasparenza delle informazioni e alla sostenibilità.

Il quadro regolatorio europeo della mangimistica richiede un approccio documentale rigoroso: tracciabilità completa, controllo delle sostanze, HACCP e convalida nutrizionale delle ricette.

Lato USA, l’FDA richiede piani di sicurezza basati su hazard analysis e preventive controls per l’alimentazione animale, estendendo la logica risk-based già nota al food umano.

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Che cosa è un mangime

Nel lessico normativo europeo, per mangime si intende qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, destinati all’alimentazione orale degli animali. In questa definizione rientrano i prodotti per animali d’affezione (pet food), con tutte le implicazioni in termini di sicurezza, idoneità nutrizionale ed etichettatura.

Il General Food Law (Reg. 178/2002) estende ai mangimi gli stessi principi cardine previsti per gli alimenti: responsabilità primaria dell’operatore, tracciabilità e gestione del rischio lungo la filiera. Ne deriva che il produttore di pet food deve strutturare processi e controlli con la stessa disciplina richiesta al food umano.

Il pet food si articola in mangimi semplici, completi e complementari: i primi possono essere considerati anche una materia prima e sono composti di un unico componente, e secondi coprono da soli il fabbisogno nutrizionale dell’animale per specifiche fasi di vita; i secondi richiedono somministrazione congiunta ad altri mangimi per garantire la dieta equilibrata.

La validazione nutrizionale prevede la verifica dei livelli di nutrienti essenziali, energia metabolizzabile e il rispetto di eventuali livelli massimi per alcune sostanze. Una gestione “professionale” della nutrizione è parte integrante del valore di marca, soprattutto nelle categorie premium e veterinary inspired.

L’integrazione tra sicurezza e nutrizione è un fattore distintivo: ogni produttore deve garantire sia l’assenza di pericoli biologici, chimici e fisici, sia la coerenza nutrizionale con le indicazioni di specie e fase fisiologica (accrescimento, mantenimento, riproduzione).

EFSA pubblica periodicamente orientamenti metodologici per la valutazione dell’esposizione a contaminanti e per la sicurezza degli additivi, che i produttori prudenti tengono in considerazione in sede di valutazione del rischio.

Va infine considerata anche un fattore molto importante, la dimensione di economia circolare: il Catalogo UE delle materie prime per mangimi ammette l’impiego di derivati dell’industria alimentare (vegetale e animale) a condizione che siano conformi ai limiti per le sostanze indesiderabili, trasformati e gestiti secondo le regole igieniche e per i sottoprodotti di origine animale secondo i requisiti ABP (Animal By-Products).

Ciò consente di valorizzare flussi laterali riducendo sprechi, ma impone controlli qualitativi stringenti e qualificazione accurata dei fornitori.

Tipologie di Mangimi

La tassonomia tecnica distingue mangimi semplici (singole materie prime o loro derivati) e mangimi composti (miscela di materie prime, con o senza additivi), entro cui rientrano i mangimi completi e complementari.

La classificazione ha implicazioni dirette su etichettatura, istruzioni d’uso e controlli analitici richiesti: il Catalogo UE 68/2013 aiuta a prevenire ambiguità nella denominazione degli ingredienti, che devono essere obbligatoriamente presenti nel documento per essere utilizzati.

I mangimi medicati sono regolati separatamente dal Reg. (UE) 2019/4 e non vanno confusi con i pet food a “funzione nutrizionale” o con claim di supporto fisiologico. Questi richiedono autorizzazioni specifiche e il coinvolgimento del medico veterinario; l’uso improprio di diciture para-farmacologiche su pet food convenzionale espone a sanzioni e ritiro.

All’interno dei mangimi composti, è prassi formulare prodotti con additivi (tecnologici, sensoriali, nutritivi, zootecnici) autorizzati dal Reg. (CE) 1831/2003, consultando il Registro UE per numero, specie target, limiti d’impiego e condizioni d’uso. La dichiarazione additivi in etichetta deve essere precisa; ogni scostamento dai limiti autorizzati costituisce non conformità grave. La selezione di antiossidanti, conservanti, aromi e vitamine è parte della strategia qualitativa e deve essere supportata da dossier e certificazioni dei fornitori.

Per i produttori orientati all’export USA, i mangimi compreso il pet food, ricadono sotto 21 CFR Part 507: si richiede un Food Safety Plan con hazard analysis, preventive controls, supply-chain program, gestione allergeni, sanificazione e verifiche dimostrabili.

Quanto descritto rende lampante che non è detto che una materia prima adatta all’uomo sia automaticamente utilizzabile per la produzione di mangimi.

Tipologie di alimentazione nel Pet Food

L’offerta commerciale comprende crocchette estruse e alimenti umidi tradizionali, cui si affiancano segmenti come essiccati/air-dried, liofilizzati/freeze-dried, semi-umidi e prodotti complementari (snack funzionali, topper).

Ogni tecnologia di processo comporta un profilo di rischio differente: ad esempio, l’estrusione innalza la temperatura riducendo il rischio microbiologico, mentre l’essiccazione richiede un controllo puntuale dell’attività dell’acqua e della shelf-life.

Si osserva un interesse verso diete ispirate al “BARF” (crudiste) e varianti “raw-inspired” trattate termicamente o sottoposte a HPP. In Europa, l’uso di ingredienti crudi di origine animale per pet food richiede il rispetto delle norme ABP (Reg. 1069/2009 e 142/2011) con specifici requisiti di trasformazione, stoccaggio e trasporto.  

La dieta casalinga rappresenta un’altra nicchia rilevante ma non direttamente assimilabile ai mangimi immessi sul mercato: le imprese che offrono “meal kit” o cucine dedicate devono trattare questi prodotti come mangimi composti in senso normativo se commercializzati, applicando tutti i requisiti di igiene, etichettatura e tracciabilità.

In parallelo cresce l’attenzione verso le formulazioni alternative: proteine da legumi e patate, farine di insetti, oli algali, fibre funzionali e ingredienti post-biotici. L’introduzione di nuove materie prime va sempre valutata alla luce del Catalogo UE e della disciplina additivi.

Quando emergono contaminanti o sostanze indesiderabili, EFSA mette a disposizione orientamenti sulla valutazione di processi di detossificazione e sulla stima dell’esposizione alimentare, che supportano una gestione del rischio basata su evidenze.

Normativa del settore dei mangimi e del Pet Food

Le normative di riferimento in Europa in ambito mangimi e cibo per animali domestici sono le seguenti:

  • Reg. (CE) 178/2002 – principi generali di sicurezza, responsabilità, tracciabilità.
  • Reg. (CE) 767/2009 – immissione sul mercato, uso dei mangimi ed etichettatura; divieto di dichiarazioni fuorvianti; informazioni obbligatorie; norme su indicazioni e presentazione.
  • Reg. (CE) 183/2005 – requisiti di igiene dei mangimi e adozione dell’HACCP.
  • Direttiva 2002/32/CE – sostanze indesiderabili e limiti (metalli pesanti, diossine, micotossine, ecc.).
  • Reg. (CE) 1831/2003 – additivi per mangimi (categorie, condizioni d’impiego, registro UE).
  • Reg. (UE) 68/2013 – Catalogo delle materie prime per mangimi.
  • Reg. (CE) 1069/2009 e Reg. (UE) 142/2011 – sottoprodotti di origine animale destinati ai mangimi.

Per l’export negli Stati Uniti: FSMA 21 CFR Part 507 (cGMP + Hazard Analysis + Preventive Controls) con obbligo di Food Safety Plan e figure qualificate per la gestione del piano (PCQI per alimenti per animali).

Materie prime utilizzate e diciture

La gestione delle materie prime parte dalla conformità al Catalogo UE 68/2013, che elenca denominazioni, descrizioni e caratteristiche analitiche. Ogni ingresso a magazzino deve essere corredato da scheda tecnica, dichiarazioni di conformità e provenienza da fornitori autorizzati o riconosciuti a seconda della tipologia di materia prima.

Utilizzare delle materie prime non presenti nel catalogo è vietato. In cosa di attività miste, umano / animale, dovrà essere documentata l’assenza di sostanza non autorizzate nel mangime.

È imprescindibile un piano di monitoraggio per sostanze indesiderabili secondo la Direttiva 2002/32/CE, con frequenze di campionamento proporzionate al rischio e all’origine del fornitore.

Gli additivi sono regolati dal Reg. (CE) 1831/2003: si utilizzano solo se autorizzati e riportati nel Registro comunitario con indicazione di categoria, numero, specie target e condizioni d’uso (limite massimo, forma, eventuali avvertenze).

Sul fronte etichettatura, il Reg. (CE) 767/2009 impone informazioni veritiere e documentate: denominazione del mangime, elenco materie prime in ordine decrescente di peso, tenori analitici (proteina, grassi, fibra, ceneri, umidità), additivi con dosi, istruzioni d’uso, specie e fase, data/lotto, operatore responsabile.

Le diciture devono essere dimostrabili: claim generici di tipo salutistico o terapeutico sono vietati; sono ammesse indicazioni nutrizionali supportate da dati (es. “fonte di omega-3 da olio di salmone per mantenimento della pelle sana”, con evidenze interne).

Esempi di diciture accettabili: “mangime completo per cani adulti”, “con acidi grassi essenziali”, “contiene antiossidante BHT (E321)”. Esempi non conformi: “cura l’artrite”, “prodotto naturale al 100%” (se vi sono ingredienti o processi che non consentono tale affermazione), “senza conservanti” in presenza di antiossidanti o stabilizzanti, “ipoallergenico” senza evidenze cliniche adeguate. Il principio guida è la prova documentale della veridicità: in mancanza, la dicitura è da ritenersi a rischio.

Servizi di Consulenza Pet Food

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Ultima Modifica by Federico Pucci