L’Unione europea ha introdotto una disciplina specifica sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica, intervenendo su una delle principali fonti di rilascio involontario di microplastiche lungo la supply chain industriale.
Il Regolamento (UE) 2365 2025 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 novembre 2025 stabilisce un impianto cogente che copre manipolazione, stoccaggio, trasporto terrestre, trasporto per vie navigabili interne, trasporto marittimo, pulizia di contenitori e serbatoi, attività dei vettori e doveri degli operatori economici.

L’obiettivo dichiarato è prevenire la dispersione pettet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche in tutte le fasi della catena di approvvigionamento dei pellet, con la finalità di arrivare all’azzeramento delle dispersioni.
Nella produzione alimentare e del packaging destinato al food, la portata del Regolamento (UE) 2365 va letta in termini gestionali, contrattuali e di presidio operativo. Non riguarda soltanto il produttore di resina o il compounder; interessa anche converter, impianti di riciclo, operatori logistici, aziende che movimentano pellet in area produttiva, trasportatori, depositi e soggetti che partecipano ai flussi marittimi in container.
Da un lato vi è il profilo ambientale, con impatto su conformità legislativa, autorizzazioni, rapporti con le autorità e gestione del rischio reputazionale.
Dall’altro emerge un profilo di governance della filiera: chi acquista imballaggi, semilavorati polimerici o componenti plastici dovrà rafforzare audit fornitori, capitolati tecnici, qualifica logistica e sistemi di monitoraggio dei partner.
Il regolamento è scaricabile sul sito del legislatore comunitario.
Regolamento (UE) 2025/2365: Ambito di applicazione e definizioni
Il primo punto da chiarire riguarda i soggetti obbligati. Il Regolamento (UE) 2363 si applica agli operatori economici che hanno manipolato nell’Unione pellet di plastica in quantità pari o superiori a 5 tonnellate nell’anno precedente, agli operatori che gestiscono impianti per la pulizia di contenitori e serbatoi di pellet, ai vettori UE e ai vettori di Paesi terzi che trasportano pellet nell’Unione, oltre a speditori, operatori, agenti e comandanti di navi marittime che movimentano pellet in container in partenza da porti di Stati membri o in scalo.
Il riferimento è l’art. 1, par. 2, lett. a), b), c) e d). Per molte PMI del packaging la soglia di 5 tonnellate è pienamente raggiungibile, quindi il rischio di ritenersi esclusi senza verifica analitica è elevato.
Sul piano definitorio, l’art. 2, punto 1, considera pellet di plastica una massa di materiale contenente polimeri, a prescindere da forma, stato o dimensioni, prodotta per lo stampaggio nelle operazioni di fabbricazione di prodotti plastici, indipendentemente dall’uso effettivo.
Si tratta di una definizione ampia, che copre materiali destinati alla trasformazione industriale anche quando non siano ancora inseriti nel ciclo di produzione finale. L’art. 2, punti 2 e 3, distingue poi fra fuoriuscita, ossia perdita dal contenimento primario all’interno del perimetro dell’impianto o dei mezzi di trasporto, e dispersione, vale a dire perdita nell’ambiente.
La distinzione è essenziale, perché struttura l’intera gerarchia di azione prevista dal regolamento.
Tale sistema definitorio richiede una ricognizione precisa dei punti in cui il pellet entra, viene stoccato, trasferito, dosato, caricato, scaricato o inviato all’esterno. L’analisi non può essere limitata al reparto di trasformazione: devono essere inclusi piazzali, baie di carico, aree di travaso, magazzini, silos, impianti di pulizia, aree manutentive e mezzi di movimentazione interna.
È una lettura coerente con la nozione di impianto di cui all’art. 2, punto 4, che comprende qualsiasi locale, struttura, luogo, sito o posto in cui si svolgano attività economiche con manipolazione di pellet.
Obblighi generali e notifiche alle autorità competenti
L’art. 3, par. 1 introduce un dovere generale di risultato operativo: la dispersione pellet di plastica devono essere evitate. Se si verifica un evento, operatori economici e vettori devono attivare senza ritardo contenimento e bonifica secondo pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale.
Non si tratta di un obbligo meramente documentale. Il Regolamento (UE) 2025/2365 richiede una capacità reale di reazione, con attrezzature disponibili, procedure attuabili, personale addestrato e responsabilità interne definite.
L’art. 3, par. 2 disciplina la notifica alle autorità competenti. Gli operatori economici devono comunicare ogni impianto gestito o controllato nello Stato membro interessato e, per ciascun impianto, indicare se vi siano pellet manipolati in quantità inferiori oppure pari o superiori alla soglia di 1.500 tonnellate annue.
Anche i vettori UE, prima del primo trasporto di pellet nell’Unione, o i rappresentanti autorizzati dei vettori di Paesi terzi, devono informare l’autorità competente in merito alla partecipazione al trasporto e ai mezzi utilizzati. La soglia di 1.500 tonnellate non definisce il campo di applicazione generale, già fissato a 5 tonnellate, ma segmenta il regime di conformità e dimostrazione documentale.
Il par. 3 dell’art. 3 impone poi di notificare ogni modifica significativa rispetto a quanto già comunicato: chiusura di impianti, cessazione dell’attività di trasporto, perdita dei presupposti di applicazione, oppure variazioni di quantitativi che incidano sulle soglie regolatorie.
In chiave imprenditoriale, ciò significa che la compliance sl Regolamento (UE) 2365 non può essere gestita come adempimento “una tantum”; serve un sistema di aggiornamento regolato, con responsabilità assegnate e meccanismi di escalation verso l’ufficio ambiente o l’area legale.
Piano di gestione dei rischi per la prevenzione dispersione pellet di plastica
Il fulcro della disciplina per gli impianti è l’art. 5, par. 1. Gli operatori economici devono: elaborare per ciascun impianto un piano di gestione dei rischi conforme all’Allegato I; installare le attrezzature ed eseguire le procedure descritte nel piano; notificare il piano all’autorità competente, trasmettendo anche un’autodichiarazione di conformità secondo il modulo dell’Allegato II.
Il piano deve essere mantenuto aggiornato, in funzione dell’esperienza maturata, dei punti deboli emersi e delle richieste delle autorità competenti. La struttura dell’obbligo è quindi tripartita: analisi del rischio, attuazione tecnica, notifica formale.
L’Allegato I, punto 1 stabilisce il contenuto minimo del piano. Devono comparire il piano del sito, il numero di tonnellate di pellet manipolate ogni anno, i luoghi in cui potrebbero verificarsi fuoriuscite e dispersioni con indicazione di aree ad alto e basso rischio, le operazioni di movimentazione critiche, la stima annuale delle quantità disperse, l’elenco delle attività sotto controllo dell’impianto anche se svolte da fornitori, subappaltatori o depositi esterni, l’individuazione di un responsabile interno per registrazione, indagine e follow-up degli eventi, nonché la descrizione di imballaggi, attrezzature e procedure di prevenzione, contenimento e bonifica.
Una risk assessment ambientale generica non sarebbe sufficiente per la compliance al Regolamento (UE) 2365; serve un documento sito-specifico, costruito su flussi reali e vulnerabilità concrete per attuare attività atte a ridurre l’inquinamento da microplastiche.
Sotto il profilo operativo, l’Allegato I, punti 2, 3, 4 e 5 entra in un livello di dettaglio molto elevato. Richiede, in funzione di natura e dimensione dell’impianto, imballaggi resistenti a urti e sollecitazioni, dispositivi di raccolta, coperture di drenaggio, aspiratori, strumenti di pulizia, procedure per informare terzi che accedono allo stabilimento, controlli su integrità degli imballaggi, bonifica entro la fine dell’operazione, pulizia esterna dei mezzi in uscita, oltre a misure facoltative ma da valutare nel piano come sistemi di trasporto automatizzati, protezioni dei carrelli elevatori, contenitori sigillati, drenaggi filtrati, procedure di ricevimento e partenza dei vettori, ispezioni periodiche dei sistemi di drenaggio e criteri di riutilizzo o recupero del pellet fuoriuscito.
Per un’impresa strutturata, il piano diventa un vero documento di governo ambientale integrato con layout, manutenzione, training e procedure di reparto.
Gerarchia di azione, formazione del personale e registrazioni obbligatorie
L’art. 5, par. 5 impone una gerarchia precisa delle azioni: prima prevenzione delle fuoriuscite, poi contenimento delle fuoriuscite per evitare che evolvano in dispersione, infine bonifica dopo fuoriuscita o dispersione.
Tale sequenza non è un dettaglio redazionale; definisce la priorità tecnica dei controlli. Una buona parte delle aziende ha sviluppato storicamente misure di pulizia e recupero, ma non sempre ha investito con pari rigore su prevenzione ingegneristica, riduzione dei punti di trasferimento, integrità degli imballi e protezione dei drenaggi. Il regolamento sposta l’attenzione verso il livello più alto della gerarchia.
L’art. 5, par. 6, lett. a) impone che il personale sia formato in base ai ruoli e alle responsabilità specifici e che conosca l’uso delle attrezzature pertinenti e delle procedure stabilite. Si tratta di una prescrizione con forte rilevanza auditabile.
Nelle organizzazioni complesse non basta una formazione ambientale generica per essere in compliance secondo i requisiti del Regolamento (UE) 2025/2365: occorrono moduli differenziati per ricevimento materiali, operatori di linea, magazzino, manutenzione, autisti interni, addetti al carico/scarico, pulizie industriali, contractor e responsabili di turno.
L’Allegato I, punto 6, lett. b), per medie e grandi imprese sopra soglia 1.500 t/anno, richiede anche un programma di sensibilizzazione e formazione basato su ruoli e responsabilità.
L’art. 5, par. 6, lett. b) richiede la tenuta di un registro delle quantità della dispersione pellet di plastica stimate annualmente e delle quantità totali di pellet manipolate. I registri devono essere conservati per cinque anni.
L’art. 5, par. 7 prevede l’adozione senza indugio di misure correttive quando le azioni non producono il risultato atteso, mentre il par. 8 prescrive, per medie e grandi imprese con impianti pari o superiori a 1.500 t/anno, una valutazione interna annuale dello stato di conformità dell’impianto.
Per la direzione aziendale emerge quindi un sistema di controllo periodico che assomiglia a un audit interno ambientale focalizzato sul rischio dispersione pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche.
Autodichiarazione, certificazione e sistemi alternativi di conformità
L’art. 5, par. 2 stabilisce che le microimprese e gli operatori economici che siano piccole, medie o grandi imprese con impianti sotto la soglia di 1.500 tonnellate/anno devono notificare all’autorità competente un aggiornamento del piano di gestione dei rischi e un rinnovo dell’autodichiarazione di conformità ogni cinque anni dall’ultima notifica. Il modello dell’autodichiarazione è riportato nell’Allegato II.
In termini pratici, il regime sotto soglia non equivale a un’esenzione sostanziale: l’obbligo di implementare il piano e le misure resta pienamente in vigore; cambia soltanto la modalità di dimostrazione formale della conformità.
Per gli impianti sopra soglia, entra in gioco l’art. 6. Le grandi imprese devono ottenere entro il 17 dicembre 2027 e poi ogni tre anni un certificato rilasciato da un certificatore; le medie imprese entro il 17 dicembre 2028 e poi ogni quattro anni; le piccole imprese entro il 17 dicembre 2030, con certificato valido cinque anni.
L’art. 6, par. 4 prevede controlli a campione, anche nelle aree immediatamente circostanti se accessibili, mentre il par. 5 richiede che il certificato sia emesso in formato elettronico secondo il modulo dell’Allegato IV. È una scansione temporale che va inserita da subito nei programmi di adeguamento e nei budget pluriennali.
Il regolamento consente anche vie alternative. L’art. 7 permette agli Stati membri di esentare gli operatori da autodichiarazione e certificazione quando il funzionamento dell’impianto sia soggetto ad autorizzazione, il piano sia notificato con periodicità definita, l’autorizzazione sia stata concessa o aggiornata dopo verifica di conformità all’Allegato I e l’impianto sia sottoposto a ispezioni regolari.
L’art. 8, par. 1 esonera gli operatori registrati EMAS da alcuni obblighi, a condizione che il verificatore ambientale abbia controllato l’integrazione e l’attuazione delle prescrizioni dell’Allegato I nel sistema di gestione ambientale.
Il par. 2 dello stesso articolo consente esenzioni analoghe anche per altri EMS, a fronte di valutazione della conformità eseguita da certificatore accreditato. Per le imprese già mature su ISO 14001 o EMAS, la leva sistemica è significativa e merita una lettura strategica.
Obblighi informativi, vettori e trasporto marittimo
L’art. 10 introduce un obbligo informativo specifico per fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e distributori che immettono sul mercato pellet di plastica qualificati come microparticelle di polimeri sintetici ai sensi del REACH.
Le informazioni di cui all’Allegato V del Regolamento (UE) 2365 devono figurare su etichetta, imballaggio, foglietto illustrativo o scheda dati di sicurezza, essere chiaramente visibili, leggibili e indelebili, e riportare l’avvertenza: “Dannoso per l’ambiente – evitare dispersioni”. Per le aziende del packaging ciò implica revisione di artwork, SDS, documentazione tecnica e procedure di emissione dei dati di prodotto.
Per i vettori UE e di Paesi terzi il riferimento è l’art. 5, par. 4, che richiama le azioni dell’Allegato III. Tali azioni comprendono verifica della rimozione dei pellet dall’esterno del mezzo e dei container prima della partenza, chiusura delle rampe di carico/scarico, controllo visivo dell’integrità degli imballaggi, uso di coperture protettive per evitare perforazioni, pulizia dei vani di carico e disponibilità a bordo di attrezzature minime come dispositivi di illuminazione, utensili manuali e contenitori o sacchi di raccolta rinforzati.
L’azienda che affida trasporti non può quindi limitarsi al controllo del vettore sul piano autorizzativo; deve verificarne anche la conformità tecnico-operativa rispetto all’Allegato III.
La disciplina del trasporto marittimo è contenuta nell’art. 12. Gli speditori devono usare imballaggi di buona qualità, fornire informazioni sul trasporto che identifichino i container contenenti pellet e accompagnarle con una speciale richiesta di stivaggio.
Operatori, agenti e comandanti devono assicurare il possesso dell’elenco, manifesto o piano di carico coerente con tali informazioni e devono stivare i container sottocoperta, quando ragionevolmente praticabile, oppure in aree riparate dei ponti esposti, posizionandoli in modo sicuro per ridurre il rischio per l’ambiente marino senza compromettere la sicurezza della nave e delle persone a bordo.
È uno dei passaggi più innovativi del Regolamento (UE) 2365 nato per ridurre l’inquinamento da microplastiche derivante dalla dispersione dei pellet di plastica e assume rilievo elevato per operatori export-oriented.
Verifiche, incidenti, sanzioni e calendario di applicazione del Regolamento (UE) 2365
L’enforcement è disciplinato dagli artt. 13, 14 e 15. Le autorità competenti verificano la conformità di operatori economici, vettori, rappresentanti autorizzati, speditori e soggetti del trasporto marittimo, effettuando ispezioni ambientali anche senza preavviso e adottando altre misure di verifica secondo un approccio basato sul rischio (art. 13, par. 1).
In caso di incidente o inconveniente con impatto su salute umana o ambiente, l’art. 14, par. 1 impone informazione immediata ai servizi di emergenza se necessario, riduzione immediata delle conseguenze e trasmissione all’autorità, entro 30 giorni, delle quantità stimate disperse, delle cause e delle misure adottate. Ne deriva l’esigenza di procedure di incident reporting dedicate e coordinate con il sistema EHS.
Sul versante sanzionatorio, l’art. 20 obbliga gli Stati membri a introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Per le violazioni più gravi commesse da persone giuridiche, il livello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere almeno pari al 3% del fatturato annuo a livello dell’Unione dell’esercizio precedente. Gli Stati membri possono anche prevedere, o affiancare, sanzioni penali purché dotate di pari efficacia deterrente.
La lettura del rischio deve quindi essere economica oltre che ambientale: l’adeguamento non è un costo opzionale, ma una misura di prevenzione del danno finanziario, operativo e reputazionale.
L’art. 21 introduce un ulteriore elemento di rilievo: in caso di danno alla salute umana conseguente a violazione del regolamento, gli Stati membri devono garantire che le persone interessate possano chiedere e ottenere un indennizzo dalle persone fisiche o giuridiche responsabili. Infine, il calendario applicativo è fissato dall’art. 26.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; si applica dal 17 dicembre 2027. Alcune disposizioni, tra cui l’art. 3, par. 1, parti dell’art. 5, l’art. 16, l’art. 17, par. 1, e l’art. 18, parr. 2 e 3, si applicano dal 16 dicembre 2025. Per gli obblighi riferiti a speditori, operatori, agenti e comandanti di navi marittime, la decorrenza è il 17 dicembre 2028.
Tale scansione temporale va trasformata immediatamente in roadmap di compliance per sito, funzione e partner esterni.
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