Il Codice degli Appalti (o Codice dei contratti pubblici) del 2006 ha rappresentato una svolta in materia di appalti pubblici. Ha definito in modo chiaro concetti anche molto complessi che, in precedenza, creavano confusione agli operatori.
Alla prima legge italiana sulle opere pubbliche del 1865 sono stati aggiunti diversi decreti che hanno frammentato e disarticolato il quadro normativo. In seguito, nel 1994, la Legge Merloni ha introdotto un ordinamento generale riguardo ai lavori pubblici; nel 2000, sono seguite norme tecniche e relative alla qualificazione delle imprese.
Il caotico quadro normativo italiano è stato revisionato più volte, per esempio, grazie al Decreto Legislativo 163/2006 (Codice Appalti) con cui l’Italia ha recepito la Direttiva europea del 2004.
L’ultima revisione è stata effettuata con il Decreto Legislativo 50/ 2016, che riporta 220 articoli suddivisi come segue:
- Parte I – Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni (art. 1-34);
- Parte II – Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture (art. 35-163);
- Parte III – Contratti di concessione (art. 164-178);
- Parte IV – Partenariato pubblico provato e contraente generale (art. 179-199);
- Parte V – Infrastrutture e insediamenti prioritari (art. 200-203);
- Parte VI – Disposizioni finali e transitorie (art. 204-217).
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Codice degli Appalti: cos’è?
Il Codice Appalti è un testo unico che disciplina i rapporti tra PA e le società che intendono partecipare ad una gara per aggiudicarsi un lavoro di esecuzione di opere pubbliche.
È lo strumento di riferimento procedurale per qualunque tipo di contratto di appalto lavori, forniture e servizi.
Le norme devono assicurare il rispetto della trasparenza, concorrenza e meritocrazia tra i diversi operatori coinvolti.
Purtroppo, il problema degli appalti truccati, di attività criminali ed illeciti in questo campo gravano pesantemente nel nostro Paese e sono difficili da contrastare.
Perciò, il Codice Appalti è un testo in costante evoluzione: il legislatore deve trovare modalità migliori e più efficaci per disciplinare un settore che risulta essere difficile e complesso.
Come vengono assegnati gli appalti pubblici?
Per realizzare opere pubbliche, bisogna indire gare per garantire trasparenza, concorrenza e meritocrazia tra le varie aziende partecipanti. La materia degli appalti pubblici è disciplinata dagli art. 1655 e successivi del Codice Civile.
Le aziende appaltatrici vengono selezionate secondo varie procedure:
- Procedura aperta con gara d’appalto a cui gli operatori partecipano liberamente inviando un’offerta che l’ente valuterà in base a requisiti economici e tecnico-organizzativi. Vince l’azienda che fa l’offerta più vantaggiosa;
- Procedura ristretta che si svolge in varie fasi: invito, presentazione, valutazione delle candidature ed assegnazione secondo certi requisiti. L’azienda ammessa potrà fare un’offerta;
- Procedura negoziata prevista in casi particolari, in base alla quale la Pubblica Amministrazione può selezionare direttamente le aziende da invitare.
Oltre ai requisiti economici e tecnico-professionali, è richiesta la non assoggettabilità allo stato di fallimento.
La verifica viene effettuata da SOA (Società Organismi di Attestazione) incaricata dall’Autorità di Vigilanza per escludere gli operatori non idonei. L’ANAC può procedere con controlli a campione per verificare i requisiti dichiarati dalle aziende appaltanti.
I bandi di gara vengono definiti secondo specifici modelli che l’Autorità ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti devono approvare. I bandi possono essere pubblicati dal governo, da enti pubblici locali, da organismi di diritto pubblico o dall’UE.
Nel 2019, con protocollo attuativo n. 99370, l’Agenzia delle Entrate ha attuato la normativa europea relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.
Regolamento per la digitalizzazione nei contratti pubblici
E’ stato pubblicato in G.U. 26 ottobre 2021 n. 256 il decreto 12 agosto 2021, n. 148 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento Funzione Pubblica riportante il Regolamento che individua le modalità di digitalizzazione per le procedure dei contratti pubblici.
Le regole tecniche sono dettate dall’AgID, l’Agenzia per l’Italia digitale, con apposite linee guida che tengono conto dei principi e delle regole di cui all’art. 29 del Codice Appalti.
In particolare, il regolamento (ai sensi dell’art. 44, comma 1, del Codice) definisce le modalità di digitalizzazione anche tramite l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle PA (inclusi il colloquio e la condivisione dati tra i sistemi telematici e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice), in conformità con il Piano triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione.
Codice degli appalti: certificazioni aziendali nei bandi di gara
Sono molti gli articoli del codice che richiamo le certificazioni aziendali. Quale la loro presenza serve per attestare, o meglio, assicurare, alla pubblica amministrazione, specifici requisiti ben definiti.
Ovviamente si nomina la presenza di certificazioni accreditate, come valore del requisito soddisfatto.
In ambito ambientale si nominano in più di un’occasione i CAM, criteri minimi ambientali, la certificazione ISO 14001 e la certificazione Emas. Ma sono frequenti anche facilitazioni, per quelle realtà in possesso della certificazione ISO 9001, ISO 45001, ISO 22000 e le attestazioni SOA.
Ovviamente non poteva mancare il richiamo alla certificazione ISO 37001, che attesta il rispetto da parte dell’azienda dei requisiti in ambito di anticorruzione.