Una bonifica ambientale, è una attività atta alla rimozione di contaminanti dal suolo, dalle acque superficiali, falde acquifere, dai sedimenti e da altri materiali naturali.
Il D.Lgs. 5 febbraio n. 22/1997 ed il successivo decreto ministeriale n. 471/1999 hanno introdotto nella normativa italiana una disciplina specifica in tema di bonifica di siti inquinati.
Oggi, a disciplinare le bonifiche ambientali è il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) al titolo V della parte IV.
Tale norma (che attua la direttiva europea 2004/35/CE in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale) definisce procedure, criteri e modalità per effettuare operazioni di eliminazione o riduzione delle sorgenti di inquinamento e di sostanze inquinanti.
Per attività di bonifica si intende la riparazione, miglioramento e ripristino del bene ambientale, dall’impatto dovuto da un’attività naturale o terza. che ne abbia modificato lo stato.
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Che cosa sono le bonifiche ambientali
La bonifica ambientale corrisponde all’insieme di interventi messi in atto, per eliminare o ridurre fonti di inquinamento e sostanze inquinanti presenti nel suolo, sottosuolo ed acque sotterranee. Che possono essere un danno all’ambiente ed all’ecosistema.
Gli interventi hanno l’obiettivo di ridurre le concentrazioni di sostanze inquinanti al di sotto delle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) e CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione).
Per legge, il principale soggetto obbligato alla bonifica ambientale è il responsabile dell’inquinamento. La bonifica viene avviata dopo la formale approvazione di un progetto da parte delle autorità competenti.
In caso di urgenza, gli interventi devono essere attuati immediatamente dal responsabile dell’inquinamento o dal proprietario del sito contaminato senza dover attendere l’approvazione delle autorità competenti.
Le bonifiche ambientali sono obbligatorie per acque sotterranee, suolo, sottosuolo, materiali da riporto, eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti. Le disposizioni normative si estendono anche all’abbandono dei rifiuti.
Il D.Lgs. 152/2006 individua varie tipologie di siti da bonificare, tra cui siti dismessi e con attività in esercizio, aree militari, siti soggetto a sequestro, aree contaminate di dimensioni ridotte, siti di interesse nazionale o di interesse pubblico per la riconversione industriale.
Bonifica ambientale: l’iter di procedura
La procedura di una bonifica ambientale prevede varie fasi:
- Comunicazione dell’evento che può contaminare il sito agli enti di competenza. Entro 24 ore, il responsabile della contaminazione (come pure il proprietario o gestore dell’area che rileva il pericolo) deve mettere in atto le necessarie misure di prevenzione;
- Attuazione dell’indagine ambientale preliminare per verificare l’eventuale superamento delle soglie CSC. Se le CSC non vengono superate, il responsabile è tenuto semplicemente a ripristinare la zona contaminata comunicandolo con autocertificazione alle PP.AA. competenti;
- In caso di superamento delle CSC, il responsabile dovrà comunicarlo immediatamente al Comune ed alle Province competenti per territorio descrivendo le misure di prevenzione e messa in sicurezza adottate;
- Predisposizione di un piano di caratterizzazione che consiste nella raccolta di dati storici per ricostruire tutte le attività produttive svolte sul sito, accumulo e stoccaggio di rifiuti, ecc. e per verificare l’eventuale presenza di pericolo;
- Svolgimento delle attività con ARPA ed esecuzione delle analisi di laboratorio per verificare la distribuzione della contaminazione;
- Redazione dell’Analisi di Rischio sito specifica nel caso si riscontrasse il superamento dei limiti tabellari per determinare le CSR accettabili per il sito;
- Stesura del Progetto Operativo di Bonifica che indica interventi, tecnologie da utilizzare, costi e tempi previsti. Questo progetto deve essere approvato dalla Regione o dal Ministero dell’Ambiente;
- Collaudo degli interventi di bonifica da parte di ARPA territoriale;
- Redazione della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Regione/Provincia/Città Metropolitana.
Quando è necessaria la bonifica ambientale
Il D.Lgs. 152/06 prevede l’obbligo della caratterizzazione del sito e dell’analisi di rischio sito specifica se si superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC). L’analisi di rischio sito specifica serve a individuare le CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio): il superamento delle soglie richiede la messa in sicurezza e la bonifica.
Un sito risulta non contaminato quando la contaminazione rilevata nell’area è inferiore alle CSC oppure, se superiore, risulta inferiore alle CSR.
Riguardo ai terreni, la norma definisce diversi valori di CSC a seconda del tipo di utilizzo (verde pubblico, privato, sito ad uso commerciale e industriale), mentre per le acque sotterranee si prevede un’unica CSC.
Analisi di Rischio sanitario-ambientale: cos’è
L’Analisi di Rischio sanitario-ambientale serve ad accertare ed eventualmente contrastare il livello di rischio per la salute umana che supera i limiti accettabili e consentiti: non verifica il rischio ecologico di un sito contaminato ma si concentra sul rischio per la salute umana.
Gli elementi essenziali su cui si basa questo tipo di analisi sono:
- Sorgenti di contaminazione;
- Sostanze inquinanti;
- Trasporto dei contaminanti tramite le matrici ambientali (vie di migrazione);
- Bersagli: l’esposizione alla contaminazione dei bersagli deve limitarsi a certi valori secondo soglie di rischio accettabile.
L’analisi di rischio sanitario-ambientale viene eseguita utilizzando un unico software validato. Le azioni da mettere in atto a seconda dell’esito dell’analisi sono le seguenti:
- se le CSR risultano superiori alle CSC, le prime devono essere adottate come obiettivi di bonifica;
- le CSR sito specifiche, qualora risultassero inferiori alle corrispondenti CSC, non possono essere scelte come obiettivi di bonifica. Ricordiamo che le CSC rappresentano le concentrazioni al di sotto delle quali il sito risulta non contaminato secondo la norma. Di conseguenza, in questo caso vengono adottate le CSC come obiettivi di bonifica.
Bonifica ambientale: prevenire è meglio che curare
Ovviamente il bisogno di un’attività di bonifica è una attività necessaria per ripristinare il normale stato ambientale.
La stessa può essere necessaria dopo accadimenti naturali, per esempio alluvioni, frane, terremoti ed eruzioni. Oppure da danni ambientali arrecati da parte dell’uomo.
Un’organizzazione dovrebbe adottare attività di prevenzione in ambito ambientale. Non solo per le motivazioni legate al ‘danno ambientale’, ma anche a protezione dell’ambiente di tutti.
Uno strumento utile, che può aiutare un’organizzazione per tenere a gestione ogni fattore dei suoi processi, è la norma di certificazione ISO 14001. Che definisce i requisiti per l’implementazione di un sistema di gestione ambientale. Ovviamente questo strumento da solo non sarà sufficiente. Ma permetterà all’organizzazione di:
- Adottare un sistema di gestione documentato, basato sul rischio, che permetterà la corretta definizione dei requisiti applicabili, e la gestione strategica basata su dati ed evidenze;
- Definire il contesto in cui opera;
- Effettuare una valutazione d’impatto ambientale iniziale;
- Adottare una mission a tutela ambientale fatta di intenti;
- Valutare i rischi relativi ai processi ed alle opportunità;
- Definire gli obiettivi da raggiungere e le risorse umane, tecnico scientifiche ed economiche per ottenerli;
- Rivedere e monitorare i propri processi dal punto di vista ambientale;
- Adottare azioni di monitoraggio degli impatti e delle attività di emergenza;
- Comunicare attività e risultati agli stakeholder;
- Valutare periodicamente tutti i fattori;
- Rivedere periodicamente la coerenza del sistema, adottando i principi del miglioramento continuo.