Che cos’è il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza sul lavoro (DVR) è un documento obbligatorio che deve possedere ogni attività lavorativa, sono esenti le aziende prive di dipendenti, collaboratori o comunque sottoposti.

DVR Documento di valutazzione dei rischi per la sicurezza sul lavoro

E’ uno dei requisiti obbligatori richiesti dal Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/2008). Esso ha lo scopo di identificare i pericoli associati all’attività, valutare e gestire i rischi che possono insorgere durante l’esercizio di un’attività lavorativa, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati in azienda.

La salute e la sicurezza sul lavoro sono questioni fondamentali in ogni attività aziendale. L’attenzione alla prevenzione degli infortuni ed alla gestione dei rischi lavorativi non solo protegge i lavoratori, ma migliora anche l’efficienza operativa dell’impresa.

In questo contesto, un elemento chiave è appunto il Documento di Valutazione dei Rischi. In questo articolo, ci concentreremo su cosa sia il DVR, perché sia obbligatorio, la struttura di massima che dovrebbe avere, e le possibili sanzioni per la sua assenza.

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Il DVR è obbligatorio?

Il documento di valutazione dei rischi generali e specifici, come abbiamo accennato sopra, è obbligatorio per tutte le aziende, grandi e piccole.

Questo documento è uno strumento fondamentale per la pianificazione del processo di prevenzione e protezione della sicurezza all’interno dell’ambiente di lavoro.

Con L’obiettivo è identificare, misurare e, se possibile, eliminare o almeno mitigare i potenziali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Quali sono le sanzioni per l’assenza del DVR? In caso di omessa redazione del DVR il datore di lavoro può rischiare l’arresto da 3 a 6 mesi oppure una sanzione amministrativa pecuniaria (ammenda) che può ammontare dai 2.500 € ai 6.400 €.

Non avere un D.V.R. in azienda, così come averno non adeguato alle attività, non solo può comportare sanzioni, ma può anche esporre l’azienda a rischi legali e di reputazione.

La sicurezza dei lavoratori dovrebbe essere sempre una priorità per ogni imprenditore responsabile, e il DVR è uno strumento essenziale per garantire tale sicurezza.

Rischi generici, ergonomici, specifici, di processo ed organizzativi.

  • Rischi Generici: Questi rischi includono quelli più comuni e generalmente si riferiscono agli ambienti di lavoro (come le strutture), gli impianti elettrici, e le attrezzature o macchinari. I rischi generici sul lavoro sono un elemento fondamentale nella valutazione della sicurezza sul lavoro.
  • Rischi Ergonomici: Questi riguardano l’adozione di posizioni di lavoro inopportune, sia per un lungo periodo che per breve tempo. Sono particolarmente rilevanti per i lavori che si svolgono di fronte a videoterminali in modo sistematico o abituale. L’analisi dei rischi ergonomici è vitale per mantenere i lavoratori al sicuro e confortevoli.
  • Rischi Specifici: Questi rischi sono specifici per un particolare processo produttivo. Potrebbero includere settori dell’azienda in cui vengono utilizzati materiali specifici o dove si svolgono lavorazioni particolari. Ad esempio, i prodotti chimici (gas, vapore, liquidi) e i lavori eseguiti in presenza di rumori, vibrazioni e radiazioni.
  • Rischi di Processo: Questi rischi comportano alte possibilità di incidenti o malfunzionamenti nei processi lavorativi ordinari. Tipicamente includono il pericolo di incendio, di esplosione, di propagazione di energia termica e di emissione di sostanze tossiche oltre il limite consentito.
  • Rischi Organizzativi in Azienda: Questi rischi derivano dagli errori commessi dal personale di un’azienda, in particolare da coloro che hanno ruoli di responsabilità per tutelare la propria e l’altrui integrità fisica. Lavoratori poco professionali o non sufficientemente addestrati, superficialità nello svolgimento delle mansioni, approssimazione nell’esecuzione delle verifiche e nel controllo degli standards di sicurezza, possono causare incidenti di un certo rilievo.

Che cosa deve contenere un D.V.R.?

Il documento di valutazione dei rischi della sicurezza deve contenere una serie di informazioni essenziali. Deve raccontare l’azienda a chi non fa parte dell’azienda e dovrebbe essere scritto in un linguaggio comprensibile da tutti. Un documento guida per la SSL.

NO! Un documento di valutazione non dovrebbe essere il sogno orgasmico di un consulente. Per quello ci sono le tesi di laurea per quello che contano.

Quindi, se sei un imprenditore, hai nominato un consulente per questa attività di valutazione che servirà a proteggere te ed i tuoi dipendenti, ma leggendola non ne capisci nulla, sei già di fronte ad un grande problema.

Benchè il testo unico non definisca una linea standardizzata per la redazione di questo documento, vediamo di seguito quella che dovrebbe essere la struttura a livello generale di un DVR sicurezza:

  • Copertina. Dove saranno presenti dati aziendali, revisione, data e spazio per le firme;
  • Presentazione. Descrizione dell’azienda;
  • Termini, definizioni ed abbreviazioni. Una raccolta di quelle che saranno le terminologie utilizzate, le abbreviazioni e definizioni;
  • Legislazione di riferimento. La raccolta dei requisiti applicabili;
  • Criteri adottati per la valutazione;
  • Organigramma della sicurezza. Descrizione della catena delle responsabilità e delle nomine;
  • Valutazione dei rischi per gruppi omogenei;
  • Piano di miglioramento.

In allegato si possono trovare eventuali valutazioni dei rischi specifici, esempio valutazione esposizione al rumore, valutazione vibrazioni, esposizione ad agenti chimici, atmosfere esplosive, rischio incendio, richi elettrici, lavoratrici madri, etc.

Da chi deve essere firmato il documento di valutazione dei rischi?

E’ responsabilità del datore di lavoro la redazione del documento di valutazione dei rischi, spetta infatti a lui la responsabilità della compilazione e della correttezza del DVR (artt. 17, 28 e 29 del DLgs 81/2008).

La redazione e firma del documento vede coinvolte anche altre figure della sicurezza aziendale, come quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) che può essere il datore di lavoro, opportunamente formato, nelle seguenti realtà:

  • Realtà di artigianato fino a 30 dipendenti;
  • Industrie fino a 30 unità, ad esclusione delle attività soggette alla normativa Seveso ed altre;
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 dipendenti;
  • Organizzazioni del comparto ittico fino a 20 addetti;
  • Aziende generiche fino a 200 dipendenti.

Altre figure che collaborano alla stesura del DVR e che devono firmarlo sono il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Un elemento importante oltre quello della firma delle figure di responsabilità è quello della data cerca. Infatti sul documento di valutazione dei rischi SSL deve avere apposta una data certa per provare che la valutazione sia stata redatta con una chiara definizione temporale.

Il D.V.R. deve essere custodito in luogo sicuro protetto da possibili manomissioni e modifiche non approvate. Ogni modifica dovrà essere approvata dalle figure viste sopra. L’attività potrà essere effettuata sia sul documento cartaceo oppure digitalmente ed inviate alle parti interessate tramite pec.

Ma come il consulente non è stato citato. Il consulente ha responsabilità e firmerà il documento solamente se incaricato come RSPP esterno. Da questo si comprende quanto sia importante qualificare questa figura, anche, e soprattutto, se si dovrà occupare solamente della redazione del DVR.

L’imprenditore saggio dovrà quindi mettere alla porta quelle sedicenti realtà di consulenza che ci dicono: tranquillo la responsabilità civile e penale è la nostra, dopo vi riempiono di prescrizioni per salvarsi le scarpe.

Differenze tra DVR DUVRI e POS

Ci sono altri due documenti di valutazione che spesso vengono nominati e richiesti. Vediamoli:

  • Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).
  • Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Che cosa è il DUVRI?

Il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) è un documento specifico che deve essere redatto quando due o più imprese operano nello stesso luogo di lavoro, e le attività svolte possono interferire tra loro, creando rischi addizionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Anche il D.U.V.R.I. è un requisito obbligatorio richiesto dal Testo Unico, ed ha l’obiettivo di coordinare e gestire le misure di sicurezza quando ci sono lavori che si sovrappongono o che interagiscono tra loro.

Questo include situazioni come la manutenzione, la ristrutturazione o la costruzione all’interno di un’attività commerciale, dove lavoratori di aziende diverse possono essere presenti contemporaneamente.

Il DUVRI deve identificare e valutare i rischi che possono derivare da queste interferenze e stabilire le misure di prevenzione e protezione da adottare. Deve anche indicare le procedure per la gestione delle emergenze e i ruoli e le responsabilità delle diverse aziende coinvolte.

Il documento è redatto dal committente o dal datore di lavoro principale e deve essere concordato con tutte le aziende coinvolte. Il suo obiettivo è quello di garantire che tutte le parti coinvolte comprendano i rischi e le misure di prevenzione, e che collaborino per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori.

È importante notare che il DUVRI è un documento aggiuntivo rispetto al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e non lo sostituisce. Ogni azienda impegnata deve comunque avere il proprio DVR, che tratta i rischi specifici della propria attività.

Che cosa è il POS?

Il piano operativo di sicurezza (POS), come quelli visti sopra è un documento previsto dalla normativa nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, in particolare nel settore dell’edilizia per tutti i cantieri temporanei o mobili.

Il P.O.S. ha lo scopo di pianificare ed organizzare tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire gli infortuni e garantire la salute dei lavoratori nel corso delle attività di cantiere. Deve essere redatto dall’impresa esecutrice dei lavori prima dell’inizio del cantiere stesso.

Il piano operativo per la sicurezza deve contenere diversi elementi, tra cui:

  • Una descrizione delle attività lavorative che verranno svolte;
  • La valutazione dei rischi specifici del cantiere, compresi quelli derivanti da interferenze tra le diverse attività lavorative;
  • Le misure di prevenzione e protezione da adottare per gestire i rischi identificati, incluse le procedure di emergenza;
  • L’indicazione dei dispositivi di protezione individuale necessari;
  • La descrizione dell’organizzazione della prevenzione nell’impresa, con l’indicazione dei ruoli e delle responsabilità di ogni figura professionale coinvolta (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RLS, ecc.).

Infine, è importante sottolineare che il POS deve essere coordinato con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che è redatto dal coordinatore per la sicurezza durante la progettazione (CSP) e l’esecuzione dei lavori (CSE), in cantieri con più imprese.

Valutazione dei rischi e sistemi di gestione SSL

Purtroppo ancora oggi in molti credono che una valutazione dei rischi in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ottemperi a quelle che sono le richieste di ‘valutazione’ che fanno parte dei requisiti della norma ISO 45001.

Ma non è così. Anche se il DVR rappresenta uno dei documenti che devono essere visionati durante gli audit interni, e che sarà verificato anche nel corso dell’audit di certificazione, per la verifica della conformità legislativa dell’azienda, non assolve i requisiti sulla valutazione dei rischi e delle opportunità, che si concentra su fattori più strategici aziendali.

Consigliamo pertanto, alle organizzazioni che vogliono migliorare la cultura per la sicurezza, e la partecipazione dei lavoratori, raggiungendo il risultato della certificazione SSL, di non soffermarsi a delle valutazioni semplificate, ma per la loro tutela, e dei propri dipendenti di affidarsi a professionisti di risk assessment su campo e non su una tastiera.

Taluni programmi sono veramente fatti bene. Sul mercato ce ne sono molti, ma dovranno essere solamente una guida per la figura che redigerà dl documento di valutazione, che poi grazie alle proprie competenze ed esperienza ottimizzerà allineandola all’azienda. Spesso non è così!

Questa è una delle motivazioni per la quale effettuiamo una gap analysis ad inizio di un progetto di una certificazione in questo abito.

Perché spesso viene data troppo leggerezza a questo documento, basandosi di quanto si accontentino le ASL, o equiparate, rispetto a quanto richiedano organismi di certificazione e o magistrati in caso di procedimenti.