Ingrediente primario di un alimento

Viene definito un ingrediente primario qualsiasi ingrediente che costituisce oltre il 50% di un alimento, e che generalmente la sua denominazione viene associata dal consumatore allo stesso, e per la quale è necessaria un’indicazione quantitativa.

Come disposto dal requisito definito a livello comunitario con il Reg CE 775/2018.

Indicazione Provenienza Ingrediente Primario Alimento Reg 775/2018

L’indicazione dell’ingrediente primario in etichetta, risponde ai requisiti del Reg CE 1169, e si applica nel caso in cui ricorrano due condizioni:

  • presenza di un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto finito;
  • diverso paese di origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario rispetto al prodotto finito.

Queste informazioni relative al paese di origine o luogo di provenienza dell’ingrediente principale contenuto in un alimento, sono fondamentali per aumentare la fiducia dei consumatori sui prodotti, prevenire comportamenti illeciti che inducano in errore gli stessi, e tutelare la legalità dei prodotti nei confronti delle frodi alimentari.

Per riportare questa informazione in etichetta, possono essere considerate non solo delle descrizioni testuali. Ma possono anche essere considerate immagini, rappresentazioni, simboli, termini e marchi che possono riportare chiaramente ad indicazioni geografiche.

Vediamo di seguito come deve essere riportato in etichetta questa informazione e quali siano le differenze con l’ingrediente caratterizzante di un alimento.

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Ingrediente primario ed ingrediente caratterizzante: differenze

Come abbiamo visto l’ingrediente primario è qualsiasi materia prima che costituisce una percentuale superiore del 50% l’alimento prodotto.

Oppure quando una materia prima o sottoprodotto, dell’alimento è associato al nome dello stesso. Nei casi in cui il paese di origine, o il luogo di provenienza di una materia prima o alimento, non sia lo stesso del suo ingrediente principale, ad esempio il cioccolato belga, dove i semi di cacao non possono provenire certo dal Belgio. Il regolamento comunitario cita:

“… termini geografici inclusi nei nomi abituali e generici in cui tali termini indicano letteralmente l’origine ma la cui comprensione comune non è un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza.”

Si definisce, invece, un ingrediente caratterizzante,  la materia prima o sottoprodotto che figura nella denominazione dell’alimento, o che sia associato allo stesso dai consumatori, e che viene indicato, per esempio, con il quid. E’ molto frequente che un alimento primario sia anche un alimento caratterizzante.

Il quid, indicato su talune etichette alimentari, è la quantità media di un ingrediente che figura nella denominazione di vendita, o che sia messo in evidenza tramite immagini, grafiche o parole. Per esempio: biscotti al limone 5%.

Applicazione del regolamento

Più espressamente il regolamento su queste caratteristiche di ingredienti in etichetta, si applica ad alimenti e bevande che devono rispettare i seguenti requisiti:

  • Prodotti destinati ai consumatori finali;
  • Non appartenere a categorie già regolamentate da altri regolamenti, come carni, uova, olio, frutta, prodotti ittici ed altri;
  • Non appartenere ai prodotti certificati ed etichettati come biologici;
  • Non appartenere a marchi registrati e o denominazioni di origini protette e garantite.

La motivazione per la quale ci si muova verso questa direzione, fornendo informazioni ulteriori ai consumatori, è molto semplice. E’ quella di mettere gli stessi, nella condizione di avere le maggiori possibili informazioni chiare, per potere effettuare scelte consapevoli, proteggendosi da comportamenti scorretti di taluni produttori.

Volti a trarre vantaggi economici spacciando prodotti caratterizzati da proprietà qualitative, che in realtà non sono presenti.

Indicazione dell’ingrediente primario: i requisiti del Regolamento UE 775

Per inserire queste informazioni, ci sono diverse modalità, che l’OSA, sceglierà di applicare, e che possono essere riassunte:
• Indicazione di provenienza da un’area geografica: “UE” , “non UE” o “UE e non UE”;
• Indicazione specifica di provenienza da regioni o altra area geografica all’interno di più Stati membri o paesi terzi;
• Indicazione specifica di zone di pesca della FAO, mare o corpo d’acqua dolce;
• Indicazione dello stato (i) membro (i) o paese (i) terzo (i);
• Indicazione del paese di origine o il luogo di provenienza conformemente alle disposizioni specifiche dell’Unione applicabili per gli ingredienti primari in quanto tali.

Gli OSA, possono inoltre utilizzare la seguente o simile dichiarazione per informare i consumatori: “nome dell’ingrediente principale che proviene o non proviene da il paese di origine o il luogo di provenienza dell’alimento” .

L’inserimento ed indicazione in etichetta dell’origine degli ingredienti primari di un prodotto, deve comparire nel campo visivo principale sia esso fornito di parole o in forma non scritta, nella dimensione prevista dal Reg CE 1160/11, pari a 1,2 mm di altezza X o 0,9 mm di altezza x per le confezioni con una superficie inferiore a 80 cm2.

Indicazione dell’ingrediente primario ed ingrediente caratterizzante: quanto entra in vigore?

L’entrata in vigore del regolamento sull’indicazione dell’ingrediente primario ed ingrediente caratterizzante di un alimento, è fissata per la data del 01 Aprile 2020, dando la possibilità alle aziende di terminare le scorte delle etichette.

Gli osa devono però per farsi trovare pronti al cambio normativo, revisionando la procedura di progettazione ed emissione etichetta alimentare, dei propri prodotti, per renderla conforme a tale regolamento.